Valida la delibera assembleare che istituisce un fondo per spese condominiali future

Non è contestabile la delibera assembleare che istituisce un fondo cassa per far fronte ad eventuali spese condominiali future da utilizzare previa decisione dei condomini

Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

riferimenti normativi: art. 1135 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 17/08/2017 n. 20135

1. La vicenda

Un condominio, con apposita delibera decideva di istituire un fondo cassa per far fronte ad eventuali spese future (rappresentato dal 20% delle quote condominiali mensili), proporzionato alle tabelle millesimali approvate e da utilizzare “esclusivamente a seguito di apposita decisione assembleare”; una condomina però si rivolgeva al Tribunale lamentando che tale delibera era viziata da nullità per avere un oggetto giuridicamente impossibile, non determinato o determinabili, nella parte in cui prevedeva la costituzione di un fondo cassa senza alcuna destinazione; in ogni caso secondo la stessa condomina, la delibera impugnata, risultava, altresì, illegittima e nulla per violazione dell’art. 1135, n. 2) cc, ai sensi del quale è vietata ogni anticipazione ultra annuale di contribuzione. Alla luce di quanto sopra chiedeva al Tribunale che fosse accertata e dichiarata la nullità, l’illegittimità e l’inefficacia della detta delibera assembleare di cui pretendeva pure la sospensione. Il condominio si costituiva in giudizio ed eccepiva, tra l’altro, la nullità del ricorso per violazione dei termini di comparizione.

2. La questione

È nulla la delibera assembleare che istituisce un fondo cassa per far fronte ad eventuali spese condominiali future da utilizzare previa decisione dei condomini?


Potrebbero interessarti anche:


3. La soluzione

Il Tribunale ha dato torto alla condomina.

In via preliminare il Tribunale ha precisato come, in base alla documentazione in atti, tra la data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (e del decreto di fissazione d’udienza) e la data stabilita per l’udienza di comparizione, sia intercorso un termine non superiore a novanta giorni liberi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 163 bis c.p.c. Pertanto, è stata respinta l’eccezione di nullità del ricorso per violazione dei termini di comparizione.

Lo stesso giudice ha messo in rilievo come, in generale, non esista in materia alcuna norma che vieti la costituzione di un fondo cassa condominiale; di conseguenza – ad avviso del Tribunale – la facoltà di istituire un fondo cassa per far fronte alle spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni rientra tra i poteri discrezionali dell’assemblea e la relativa decisione è pienamente legittima, laddove non vi sia un espresso divieto imposto dalla legge o dal regolamento di condominio. Del resto il Tribunale ha evidenziato che, anche alla luce della documentazione in atti, non è stato riscontrato alcun superamento delle attribuzioni che la legge riconosce in capo all’assemblea dei condomini; inoltre è stato escluso un pregiudizio dell’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio e dei diritti soggettivi degli stessi.

4. Le riflessioni conclusive

In linea generale l’assemblea, quale organo destinato ad esprimere la volontà dei condomini, ha la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento, purché diretto a perseguire finalità che non abbiano natura extracondominiale. In quest’ottica è stato precisato che appartiene al potere discrezionale dell’assemblea e non pregiudica nè l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, nè il loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma – perchè compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio – l’istituzione di un fondo – cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni (Cass. civ., Sez. II, 28/08/1997, n. 8167). Lungo questa linea di pensiero è stato ricordato che, in tema di attribuzioni dell’assemblea dei condomini, rientra nell’ambito delle prerogative gestionali dell’assemblea la decisione di destinare un fondo in relazione ai lavori di manutenzione non indicati nel preventivo da effettuare in futuro e di cui l’assemblea ha verificato la necessità (Cass. civ., sez. II, 24/06/2016, n. 13183).

La legittimità di tale deliberazione, ove accompagnata, come nel caso in esame, dalla previsione di un riparto dell’anticipazione secondo i valori millesimali, trova poi conforto anche nel testo della legge, alla luce della previsione di cui all’art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, il quale, per l’ipotesi di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, prevede che la delibera debba anche costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. In base a tale disposizione è possibile trarre la conclusione circa la validità di previsioni assembleari che contemplino la creazione di fondi speciali per far fronte a spese che il condominio dovrà affrontare in futuro. Al contrario è nulla la delibera condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l’obbligo della contribuzione.

 Volume consigliato

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  51.30 €

Sentenza collegata

120645-1.pdf 74kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento