La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24096 del 18 giugno 2024, ha chiarito che l’alcoltest eseguito su soggetto con patologie esofagee è valido quando l’alterazione è desumibile anche da altri elementi.
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Indice
1. I fatti
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Lucca con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche con un tasso alcolemico accertato pari a 1,70 g/l con recidiva infraquinquennale.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi di cui, quello che in questa sede rileva, è il primo con il quale è stata eccepita inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto integrato il fatto tipico del reato ascritto all’imputato, pur essendo egli affetto a “acalasia esofagea” e cioè da patologia che, determinando il ristagno di liquidi nell’esofago, compresi gli alcolici, avrebbe determinato una concreta alterazione del risultato dell’alcoltest, essendo stato considerato anche l’etanolo ristagnante nell’esofago non ancora assimilato da parte dell’imputato.
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Formulario Annotato del Processo Penale
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2. Validità alcoltest su soggetto con patologie esofagee: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, rileva che la sentenza impugnata appare lineare e congrua nell’esplicare le ragioni per cui è stata ritenuta irrilevante la patologia sofferta dall’imputato ai fini della stima del tasso alcolemico misurato e della presenza in costui di uno stato di ebbrezza alcolica al momento dei fatti.
Questo sarebbe comprovato anche dalla ricorrenza di ulteriori aspetti, quali equilibrio precario, linguaggio sconnesso, pupille dilatate, occhi lucidi, comportamento di sfida e provocatorio assunto nei loro confronti.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha osservato che la dinamica dei fatti, così come ricostruita dalle sentenze di merito, sia del tutto indipendente dalla malattia sofferta dall’imputato.
Si tratta, dunque, di una motivazione priva di fondamento, a fronte di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di censura già sviluppata nel giudizio di appello ed ivi disattesa con argomentazione del tutto logica e adeguata.
Pertanto, la Cassazione ha rigettato tale motivo di ricorso.
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