Validità contratto di mutuo

È valido un contratto di mutuo con tasso Euribor che preveda una precisa modalità nella pattuizione del tasso corrispettivo e del tasso di mora; non esiste anatocismo negli interessi di mora e, ai fini della verifica della usurarietà, gli interessi di mora sono autonomi

Indice:

  1. Il fatto
  2. È valido il precetto notificato in base ad un contratto di mutuo con pattuizione del tasso di interesse indicizzato all’Euribor
  3. Non vi è anatocismo negli interessi di mora nel mutuo
  4. Gli interessi di mora non vanno cumulati per la verifica dell’usurarietà

Il fatto

Il Tribunale di Cagliari, in data 11.4.2022 ha emesso la sentenza n. 984, in un giudizio avviato con atto di citazione in riassunzione del ricorso in opposizione all’esecuzione immobiliare relativo ad un mutuo fondiario ipotecario, in cui venivano sollevate tre importanti contestazioni:

a) nullità del precetto per mancanza del requisito della certezza del credito in relazione alla illegittima applicazione degli interessi passivi;

b) anatocismo degli interessi di mora;

c) usurarietà degli interessi di mora nel mutuo.

La Banca, difesa congiuntamente dallo Studio Legale Scrocchi-Sozzi-Scrocchi e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio Mascellaro Fanelli), ha ottenuto un importante riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

È valido il precetto notificato in base ad un contratto di mutuo con pattuizione del tasso di interesse indicizzato all’Euribor

Il Tribunale sardo ha respinto l’eccezione del mutuatario di nullità del contratto di mutuo per mancanza del requisito della certezza del credito in relazione alla illegittima applicazione degli interessi passivi.

Il Magistrato ha confermato la validità del contratto di mutuo, avendo rilevato che in esso era specificamente precisata la modalità di calcolo del tasso corrispettivo (veniva pattuito esplicitamente il tasso annuo indicizzato Euribor 6 mesi media mese precedente l’erogazione, indicato il giornale di riferimento per effettuarne la rilevazione, espresso lo spread, la durata del mutuo, il numero di rate mensili posticipate e veniva accluso al contratto il piano di ammortamento). Era inoltre espressamente pattuito in contratto anche il tasso di interesse di mora. Queste condizioni espresse chiaramente nel contratto,  hanno reso inaccoglibili le eccezioni del mutuatario.

Non vi è anatocismo negli interessi di mora nel mutuo

Il Magistrato cagliaritano ha precisato che non vi è anatocismo negli interessi di mora sulla rata del mutuo che sia comprensiva della quota interessi.

Rileva infatti il Tribunale che nel contratto di mutuo veniva esplicitamente previsto che: “La parte mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate” (con ciò all’evidenza riferendosi anche alle rate rimaste impagate) “alle rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento, l’interesse di mora nella ragione annua di 3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora”.

Dal momento che il contratto era stato stipulato successivamente alla delibera Cicr 9.2.2000,  che all’art.3 contemplava i finanziamenti con piano di rimborso rateale, “resta legittima la capitalizzazione degli interessi corrispettivi per la liquidazione di quelli moratori, con decorrenza dalla data di scadenza della rata (o delle rate) e sino al giorno del pagamento. Dunque, l’indubbio fenomeno anatocistico determinato dalla applicazione della disposizione richiamata è pienamente legittimo. “

Gli interessi di mora non vanno cumulati per la verifica dell’usurarietà

Il Tribunale di Cagliari, statuisce in maniera chiara che, ai fini della verifica della usurarietà del tasso corrispettivo, non è giustificato il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto per poi operarne un confronto tout court con il TEGM riferito agli interessi della prima categoria”.

Precisa, la sentenza, inoltre, che il tasso soglia di mora deve essere determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 (dal momento che il contratto oggetto di lite era sorto dopo il 1.4.2003, data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003).

 

Sentenza collegata

118054-1.pdf 1.04MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Silvana Mascellaro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento