Approfondimento sul valore legale delle attestazioni dell’agente postale e sugli effetti del mancato ritiro di un atto notificato a mezzo posta.
Volume consigliato per avere un quadro più chiaro sull’importanza del diritto amministrativo e sulla sua evoluzione: Il diritto amministrativo nella giurisprudenza
Indice
1. Le attestazioni dell’agente postale
Le attestazioni compiute dall’agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all’agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario.
La fede privilegiata, da riconoscere alle attestazioni dell’agente postale non aggredite mediante querela di falso, comporta dunque la ritualità della notifica, tanto da considerarsi irrilevante anche l’avvenuta proposizione di una denuncia per falso ideologico, in quanto è solo la querela di falso lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale ( si cfr. Corte Suprema di Cassazione- Sez. Tributaria, sentenza n. 13981/2016 ).
Con riferimento alla “notifica postale” degli atti tributari, la Cassazione, con Ordinanza n. 19333/2022, ha affermato che l’articolo 20 della Legge n. 146/1998, modificando l’articolo 14 della legge n. 890/1982, ha previsto che la notificazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 146 citata, è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, “ove ciò risulti impossibile”, che la notifica possa essere effettuata a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 890/1982 ( si cfr. Cassazione, n. 2365/2022).
Gli uffici finanziari notificanti, ferma restando l’intermediazione dell’ufficio postale, possono procedere con modalità di notificazione semplificata, applicando le norme sul servizio postale ordinario.
In particolare, la disciplina della notifica postale, non prevedendo la redazione della relata di notifica o l’annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona consegnataria, consente di ritenere che plico e atto, pervenuti all’indirizzo del destinatario, devono ritenersi a lui ritualmente consegnati, stante la presunzione di conoscenza (ex articolo 1335 cc), superabile solo se il destinatario dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (sicfr.Cassazione, n 8293/2018 e n. 10131/2020).
Con riferimento agli adempimenti richiesti nella notifica “postale diretta”, in caso di temporanea assenza del destinatario, la Cassazione ha precisato che, per considerare perfezionata la notificazione, è necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della Cad e, a tal fine, l’ufficio notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento ( Cassazione, Sezioni Unite, n. 10012/2021).
Nell’ipotesi di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, il controllo sulla legittimità del procedimento notificatorio deve riguardare l’attestazione dell’agente postale in ordine all’avvenuta immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale o alla sua affissione alla porta dell’abitazione.
Ciò in quanto, nella fattispecie prevista dall’articolo 8 della legge n. 890/1982 (e dell’articolo 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la Casa comunale).
Per tale motivo, la normativa, con maggiore rigore, prevede che di questo adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica secondo le due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cfr Cassazione, Sezioni Unite, n. 10012/2021). Solo qualora tali formalità siano attuate entro il termine di giacenza, la notifica si perfeziona trascorso il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa.
Resta salva, comunque, la possibilità per il destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo querela di falso, se, nonostante quanto risultante dalla Cad, in concreto, non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego.
Volume consigliato per avere un quadro più chiaro sull’importanza del diritto amministrativo e sulla sua evoluzione:
Il diritto amministrativo nella giurisprudenza
Il volume raccoglie 62 pronunce che rappresentano significativamente i principi fondamentali, gli istituti e le regole del diritto amministrativo sostanziale e processuale; fornendo – anzitutto agli studenti – uno strumento che consente di cogliere la sostanza di quanto nei manuali viene descritto in termini generali e, in definitiva, i modi concreti in cui il diritto amministrativo opera e interviene sulle situazioni reali. La suddivisione degli argomenti ricalca, in via di massima, lo schema seguito nelle trattazioni manualistiche. Per ogni argomento si esaminano una o due decisioni, rese in sede giurisdizionale o anche consultiva. La struttura di ciascun contributo è così articolata: il quadro generale; la vicenda; la sentenza o il parere; il commento; la bibliografia di riferimento. Nei contributi in cui vengono esaminate due decisioni, lo schema “la vicenda – la sentenza (o il parere) – il commento” si ripete per entrambe. IL QUADRO GENERALE tende precisamente a collocare la singola pronuncia nel contesto dei principi e delle regole che la riguardano, anche con rinvio ad essenziali riferimenti di dottrina. Segue, quindi, LA VICENDA, vale a dire la descrizione dei fatti da cui trae origine la controversia. I fatti sono talora noti, riferendosi a vicende importanti, oggetto di attenzione da parte dei media; in altri casi, sono invece eventi di minore importanza, capitati a cittadini comuni in circostanze ordinarie. Si tratta, comunque, di casi che si presentano particolarmente idonei ad evidenziare profili rilevanti del diritto amministrativo. Nella parte concernente LA SENTENZA o IL PARERE, poi, viene riportato un estratto della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, T.A.R., Cassazione, Corte costituzionale) che risolve la questione. Infine, IL COMMENTO tende a fornire qualche elemento per collocare la pronuncia nel contesto più generale della giurisprudenza, segnalando se l’orientamento adottato si presenti, rispetto ai precedenti, pacifico o quanto meno prevalente, o se sia all’opposto minoritario o, ancora, se si tratti di un caso privo di precedenti. Al termine di ogni contributo, nella BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO è fornito un elenco essenziale delle opere bibliografiche richiamate nel testo, secondo il modello di citazione “all’americana”. Marzia De Donno Ricercatrice TD B di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara. Gianluca Gardini Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara. Marco Magri Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.
A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri | Maggioli Editore 2022
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2. Effetti del mancato ritiro di un provvedimento amministrativo notificato a mezzo posta
Secondo giurisprudenza amministrativa consolidata, la comunicazione del provvedimento amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 40, comma 3, del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 e dell’art. 1335 cod. civ., si perfeziona per il destinatario allorché provveda al ritiro del piego e per fictio juris (ai sensi dell’art. 1335 cod. civ.), al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza( Consiglio di Stato, Quarta Sezione , n° 3472/2016; Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n° 5883/2022; Consiglio di Stato, Terza Sezione, n° 5825/2022; Cassazione Civile, Sezione Seconda, n° 26708/2013).
In particolare, le raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza pressol’ufficiopostale (Cassazione, Sezione Seconda Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sezioni Unite 24 aprile 2003 n. 6527).
Né il destinatario potrebbe ritenersi “rimesso in termini”, per un’eventuale impugnazione, a seguito di una successiva comunicazione dello stesso provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente .
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, da detta successiva comunicazione non può sorgere alcun ulteriore effetto giuridico sanante del mancato ritiro della raccomandata postale precedente ( Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n° 6583/2022).
Va anche ricordato che in caso di ricorso tardivo, viene precluso al Giudice amministrativo non solo il giudizio amministrativo sul provvedimento impugnato , ma anche il giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.
Tanto secondo le indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 3/2011.
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