L’art. 1 della normativa europea delinea gli obiettivi perseguiti: garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.
L’impatto ambientale
Per fare ciò, alcuni piani e programmi, che possono avere un significativo impatto sull’ambiente, meglio individuati all’art. 3, sono assoggettati a una valutazione ambientale, secondo uno stringente iter:
– Innanzitutto, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma (art. 5).
– La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del pubblico, i quali devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa (art. 6).
– In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del pubblico.
In estrema sintesi, la direttiva 2001/42/CE impone agli Stati membri di adottare degli strumenti per mezzo dei quali, allorché si debba porre in essere un piano o un progetto che possa avere significativi impatti sull’ambiente, il soggetto procedente sia informato della natura e del grado di tale impatto, al fine di assumere una decisione consapevole anche sotto il profilo ambientale.
La disciplina nazionale è coerente con il quadro delineato dalla normativa europea.
L’art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia di ambiente, definisce come valutazione ambientale di piani e programmi (valutazione ambientale strategica, VAS) come “il processo che comprende (…) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
La VAS ha la finalità di guidare l’amministrazione nell’effettuazione delle scelte discrezionali da compiersi nei procedimenti volti, per l’appunto, all’approvazione dei piani e dei programmi, in modo da far sì che tali scelte siano sempre orientate a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. Per assicurare il raggiungimento di questo scopo, si è previsto che la procedura della VAS sia concomitante a quella che ha per oggetto l’approvazione dei piani e dei programmi sì da favorire sin da subito l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 975; Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2569).
La struttura del sistema
Ciò premesso, il sistema è caratterizzato da un sistema di coessenzialità funzionale degli Enti che intervengono nel procedimento. Conseguentemente, all’amministrazione regionale non è consentito, sulla base dei medesimi elementi fattuali presi in considerazione in un parere motivato già dalla stessa reso e in ragione delle criticità già messe in evidenza, intervenire nuovamente nella procedura, concludendo, in contrasto con le determinazioni del Comune. E’ pertanto illegittima l’attività per mezzo della quale l’amministrazione regionale ecceda rispetto alle funzioni attribuitele dalla legge e eserciti poteri di surroga dell’amministrazione comunale, le cui determinazioni non siano state ritenute condivisibili, in assenza di un referente normativo che glieli attribuisca.
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