Quali sono i requisiti per la valutazione preliminare dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata su prove nuove? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 634 e 636 cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la valutazione preliminare dell’ammissibilità della richiesta di revisione richiede una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite in relazione al caso concreto
1. La questione: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 634 e 636 cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile un’istanza di revisione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 634 e 636 cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta di revisione, proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili “ictu oculi” (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale aveva fatto un buon governo di siffatto principio (unitamente ad altri sempre richiamati nella decisione qui in commento).
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3. Conclusioni: la valutazione preliminare dell’ammissibilità della richiesta di revisione richiede una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite in relazione al caso concreto
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quali sono i requisiti per la valutazione preliminare dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata su prove nuove.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la valutazione preliminare dell’ammissibilità della richiesta di revisione, basata su prove nuove, richiede una comparazione con le prove già acquisite, tenendo conto del caso concreto e considerando eventuali segni evidenti di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, facilmente riscontrabili.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se tale comparazione sia stata correttamente effettuata.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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