Valutazione di impatto ambientale e perentorietà della scansione procedimentale

Redazione 10/12/18
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a cura di Riccardo Bertoli

Il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, nel recepire la direttiva 2014/52/UE, ha riscritto il titolo III della parte seconda del codice dell’ambiente; titolo interamente dedicato ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, funzionali ad una preventiva e discrezionale analisi degli effetti sull’ambiente di singoli progetti, proposti da soggetti privati o pubblici.

Il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104

Tante sono le novità: molte di matrice europea ed alcune tutte interne. La prima parte del presente contributo intende analizzare un aspetto relativo ai tempi per lo svolgimento del procedimento: i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d. screening procedure) e tutti i termini del procedimento di v.i.a. “si considerano perentori”, con una precisazione: “ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Il che è ora previsto, rispettivamente, dall’art. 19, c. 12, e dall’art. 25, c. 7, d.lgs. n. 152/2006. Identiche regole sono poste dall’art. 27, c. 8, e dall’art. 27-bis, c. 8, d.lgs. cit., relativi, il primo, al procedimento autorizzatorio unico di competenza statale e, il secondo, a quello, sempre unico, di competenza regionale.

La responsabilità dei funzionari amministrativi

I commi da 9 a 9-quater dell’art. 2, l. n. 241/1990, sono dedicati alla responsabilità (disciplinare e amministrativa) dei funzionari per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento; e prevedono, in tal caso, un meccanismo devolutivo, dando all’istante la facoltà di rivolgersi ad altro organo della medesima amministrazione, affinché esso, in termini dimidiati, concluda il procedimento. Mentre l’art. 2-bis, l. n. 241/1990, da coordinare con l’art. 30 c.p.a., stabilisce che le pubbliche amministrazioni rispondono del danno da ritardo, conseguente all’inosservanza colposa o dolosa del termine per la conclusione del procedimento.

Sembra interessante saggiare la reale portata giuridica di queste previsioni sulla perentorietà dei termini previsti nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale Per più ragioni: perché, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha recentemente rilevato che il “‘fattore tempo’ assume un ‘valore ordinamentale fondamentale’ […] qual componente determinante per la vita e l’attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l’incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide sulla libertà di iniziativa privata ex art. 41 Cost.”.
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