Valutazione di impatto ambientale. Poteri della P.A. e sindacato del Giudice Amministrativo

Indice

1. La valutazione di impatto ambientale. Definizione

2. L’iter procedimentale della VIA

3. Natura del potere della Pubblica Amministrazione nel procedimento di VIA

4. Il sindacato del Giudice Amministrativo sul provvedimento di VIA

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Il diritto amministrativo nella giurisprudenza

Il volume raccoglie 62 pronunce che rappresentano significativamente i principi fondamentali, gli istituti e le regole del diritto amministrativo sostanziale e processuale; fornendo – anzitutto agli studenti – uno strumento che consente di cogliere la sostanza di quanto nei manuali viene descritto in termini generali e, in definitiva, i modi concreti in cui il diritto amministrativo opera e interviene sulle situazioni reali. La suddivisione degli argomenti ricalca, in via di massima, lo schema seguito nelle trattazioni manualistiche. Per ogni argomento si esaminano una o due decisioni, rese in sede giurisdizionale o anche consultiva. La struttura di ciascun contributo è così articolata: il quadro generale; la vicenda; la sentenza o il parere; il commento; la bibliografia di riferimento. Nei contributi in cui vengono esaminate due decisioni, lo schema “la vicenda – la sentenza (o il parere) – il commento” si ripete per entrambe. IL QUADRO GENERALE tende precisamente a collocare la singola pronuncia nel contesto dei principi e delle regole che la riguardano, anche con rinvio ad essenziali riferimenti di dottrina. Segue, quindi, LA VICENDA, vale a dire la descrizione dei fatti da cui trae origine la controversia. I fatti sono talora noti, riferendosi a vicende importanti, oggetto di attenzione da parte dei media; in altri casi, sono invece eventi di minore importanza, capitati a cittadini comuni in circostanze ordinarie. Si tratta, comunque, di casi che si presentano particolarmente idonei ad evidenziare profili rilevanti del diritto amministrativo. Nella parte concernente LA SENTENZA o IL PARERE, poi, viene riportato un estratto della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, T.A.R., Cassazione, Corte costituzionale) che risolve la questione. Infine, IL COMMENTO tende a fornire qualche elemento per collocare la pronuncia nel contesto più generale della giurisprudenza, segnalando se l’orientamento adottato si presenti, rispetto ai precedenti, pacifico o quanto meno prevalente, o se sia all’opposto minoritario o, ancora, se si tratti di un caso privo di precedenti. Al termine di ogni contributo, nella BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO è fornito un elenco essenziale delle opere bibliografiche richiamate nel testo, secondo il modello di citazione “all’americana”. Marzia De Donno Ricercatrice TD B di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara. Gianluca Gardini Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara. Marco Magri Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.

A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    L’istituto fu introdotto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 27 giugno 1985, n. 337, “con il precipuo fine di predisporre uno strumento di tutela ambientale di tipo preventivo poiché interveniente nella fase istruttoria del procedimento di localizzazione delle opere”, in questo senso N. Assini, Diritto Urbanistico, Cedam 2007, p. 62

  2. [2]

    Trattasi dei progetti individuati negli allegati II, II-bis III e IV alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006

  3. [3]

    In questa sede ci si limita a descrivere il procedimento di Via di competenza statale. Per la Via di competenza regionale, si rinvia all’art. 27-bis D.lgs. n. 152/2006, rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”, con il quale il proponente ottiene il rilascio, insieme alla Via, “di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”

  4. [4]

    In base all’art. 24, co. 5, D.lgs. n. 152/2006, invero, “l’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico”

  5. [5]

    Si veda Tribunale Amministrativo Regionale | MARCHE – Ancona | Sezione 1, per il quale “il modello procedimentale di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) vigente nel nostro ordinamento impone all’Autorità procedente di esplicitare le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell’opera da un lato e, dall’altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l’ambiente da essa rivenienti, tenuto conto dei contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento”

  6. [6]

    Si veda F. Fracchia in Diritto dell’Ambiente, Funzioni e procedimenti, Giappichelli 2021, p. 78, il quale ritiene che, in materia di Via, “la peculiarità della funzione di valutazione attribuita al soggetto pubblico risiede nella natura stessa della comparazione tra interessi che questi è tenuto a compiere”

  7. [7]

    Nel procedimento di Via assume rilevanza anche la c.d. discrezionalità tecnica, ossia l’acquisizione degli elementi tecnico-scientifici sul grado di nocività dell’opera, cfr.  Fracchia in Diritto dell’Ambiente, cit., p. 78. Si veda, altresì, CDS, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295, per il quale “la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico – scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat”

  8. [8]

    Recita l’art. 9, co. 3, Costituzione, che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”; mentre, l’art. 41 Costituzione afferma che “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali

  9. [9]

    In questa direzione si veda: Consiglio di Stato |Sezione 4|Sentenza|14 dicembre 2021| n. 8329

  10. [10]

    Tribunale Amministrativo Regionale |Puglia – Bari |Sezione 2|Sentenza

  11. [11]

    Consiglio di Stato |Sezione 2|Sentenza|12 aprile 2021| n. 2949

  12. [12]

    Consiglio di Stato |Sezione 4|Sentenza|22 marzo 2022| n. 2062

  13. [13]

    Consiglio di Stato |Sezione 4|Sentenza|15 aprile 2021| n. 3106

  14. [14]

    Ex multis, v. Tribunale Amministrativo Regionale |Marche – Ancona|Sezione 1

  15. [15]

    Tribunale Amministrativo Regionale |PIEMONTE – Torino|Sezione 2

  16. [16]

    In questo senso, v. Consiglio di Stato | Sezione 4 | Sentenza | 14 marzo 2022 | n. 1761, per il quale “è assodato da un consolidato orientamento giurisprudenziale che le relative controversie (sulla via) non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite oggi dall’articoli 134 Dlgs n. 104/2010”, ragione per cui “il controllo del Ga sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto extrinsecus, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’amministrazione”

Avv. Ylenia Montana

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