Come va valutata l’idoneità del mezzo fraudolento per ritenere configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 2, c.p.? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: insussistenza(?) delle condizioni per potere applicare l’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 2, c.p.
La Corte di Appello di Firenze confermava una pronuncia di condanna di primo grado per un caso di tentato furto pluriaggravato in supermercato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione ambedue gli imputati, per il tramite dello stesso difensore, con cui, tra i motivi ivi addotti, si deduceva violazione dell’art. 625 n. 7 cod. pen., nonché correlato travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, stante il controllo continuativo dell’addetto alla vigilanza idoneo ad interrompere l’azione delittuosa. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la valutazione dell’idoneità del mezzo fraudolento per l’integrazione della circostanza aggravante (di cui all’art. 625, co. 1, n. 2, c.p.[1]) deve essere operata ex ante, a prescindere dal fatto che l’uso del mezzo stesso sia andato a buon fine (Sez. 2, n. 626 del 16/03/1970).
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3. Conclusioni: la valutazione dell’idoneità del mezzo fraudolento deve avvenire ex ante
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come va valutata l’idoneità del mezzo fraudolento per ritenere configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 2, c.p..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’idoneità del mezzo fraudolento per l’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 2, c.p. va valutata ex ante, indipendentemente dal risultato ottenuto dal suo utilizzo.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando tale mezzo fraudolento possa essere in grado di rendere configurabile tale elemento accidentale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: (…) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento”.
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