Valutazione nuove prove testimoniali nel giudizio di revisione

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Nel giudizio di revisione, come devono essere valutate le nuove prove testimoniali? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 33243 del 4-04-2024

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Indice

1. La questione: la valutazione della prova testimoniale, quale prova “nuova”, nel giudizio di revisione


La Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile un’istanza di revisione proposta nei confronti di una sentenza con la quale la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, a sua volta, aveva confermato una sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, tra le censure difensive prospettate nel suddetto ricorso, il difensore ravvisava la sussistenza di carenze logiche e argomentative delle precedenti sentenze di merito, stigmatizzando in tal guisa le ragioni per le quali i nova indicati sarebbero stati tali da disarticolare il ragionamento posto a fondamento della condanna. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, con riferimento alle nuove prove testimoniali aventi natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, la Corte territoriale, dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto a esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 6, n. 21099 del 5/4/2024; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come devono essere valutate le nuove prove testimoniali nel giudizio di revisione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, nel giudizio di revisione, la Corte territoriale, esaminando nuove prove testimoniali contrarie a quelle già acquisite nel giudicato penale, deve valutare la loro affidabilità e confrontarle con le prove originarie per verificare se queste ultime resistano rispetto a esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione laddove si debba valutare l’idoneità delle prove testimoniali, quali prove nuove, addotte nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 629 e ss. c.p.p..
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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