Pertanto, non corretta è la conclusione che possa trarsi dall’utilizzo del mero riferimento all’ordinario contributo di costruzione; infatti, la norma in tema di accertamento di conformità non ricollega in alcun modo la debenza dell’oblazione a tale parametro né al mero aumento di carico urbanistico. Per quanto di interesse: “1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, … il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.”
Gli interventi edilizi
Nel caso di interventi edilizi tali da comportare modifiche significative alla struttura e alla sagoma del manufatto preesistente è necessaria la presentazione di una istanza di rilascio del permesso di costruire venendo in considerazione una fattispecie di variazione essenziale ex art. 32 del D.P.R. n. 380 del 2001 , con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione dell’opera edilizia non assistita da titolo edilizio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 23 novembre 2017 n. 5473 e 30 marzo 2017 n. 1484).
Allorquando le modifiche attengano ad elementi non solo particolari ma anche essenziali, con specifico riferimento alla destinazione di parte dell’immobile da commerciale a residenziale, rilevante anche a fronte del contesto limitrofo al centro della cittadina, alla diversa sagoma e collocazione ed al rilevante mutamento delle superfici utili, come possa eventualmente emergere dal confronto del relativo calcolo del titolo originario rispetto all’accertamento di conformità, non può dubitarsi della legittimità del provvedimento di ripristino.
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