Velocità pericolosa: Una motivazione essenziale è sufficiente per il verbale di contestazione.

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Giudice di Pace di Padova, sentenza 20.03.2015 n. 381

Sintesi

Con la sentenza n. 381 del 20 marzo 2015 il Giudice di Pace di Padova ritorna sul tema della velocità pericolosa (ex art 141 comma 3 C.d.S.) ribadendo, di fatto, il principio secondo cui il verbale redatto da pubblico ufficiale è comunque dotato di fede privilegiata ed una seppur sintetica motivazione del pubblico ufficiale è sufficiente per la contestazione della violazione.

Il caso

Nel caso di specie M. E. presentava opposizione ad una sanzione amministrativa impugnando un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale del Comune di Vigonza (PD) per la violazione dell’art. 141 comma 3 e 8 del Codice della Strada.

Nelle doglianze il ricorrente lamentava che l’accertamento dell’infrazione de quo era stato eseguito senza alcun sistema di misurazione della velocità.

Veniva, inoltre, eccepito che una mera valutazione dell’eccesso di velocità basata sic et simpliciter sul limite previsto dal segnale stradale appariva molto riduttiva e che il verbale di contestazione era scarsamente descrittivo e privo di una chiara e dettagliata descrizione del luogo ove era stata rilevata la violazione (assenza di numero civico, non chiara indicazione dell’incrocio e del punto esatto della strada). Concludeva il ricorrente insistendo che il verbale oggetto d’impugnazione, proprio per questo suo carattere di genericità, era privo di quei caratteri oggettivi tali da far desumere la pericolosità della guida del trasgressore.

Il G.d.P. assurgeva a teste l’agente accertatore il quale confermando il verbale chiariva le circostanze di luogo in qui era avvenuta la contestazione.

Con puntuale sentenza, quindi, veniva confermata la bontà del verbale in contestazione e respinto il ricorso, ritenute ininfluenti le censure proposte dal ricorrente.

Commento

Sul punto si rappresenta come il convenuto resistente in sede di giudizio eccepiva come nel caso di specie al trasgressore era stato contestata la violazione dell’art. 141 “Velocità” e non già dell’art. 142 “Limiti di velocità” C.d.S; norma, quest’ultima, che appare certamente più restrittiva e soggetta a ben più note “cautele” ribadite più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità[1].

Inoltre si evidenzia come secondo il G.d.P. la contestazione era legittima poiché avvenuta nel pieno rispetto della normativa, e che, ad ogni buon fine, il verbale redatto dal pubblico ufficiale riportava de facto tutti quegli elementi essenziali previsti dalla norma (artt. 200 e 201 C.d.S.).

A mente dell’art. 2700 c.c., infatti,  l’atto sottoscritto da un pubblico ufficiale è fidefacente, dal momento che in esso sono attestati i fatti avvenuti in sua presenza e pertanto dotato di quella fede privilegiata tale da costituire prova piena fino a querela di falso.

Inoltre giova, sul punto, precisare come secondo il dispositivo di cui al primo comma dell’art. 141 sia fatto obbligo al conducente di regolare al velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e in relazione alle condizioni della strada e del traffico, e al comma 8, della stessa norma, si specifichi che tale velocità deve essere, altresì, regolata in particolare quando ci si trovi in prossimità di curve, intersezioni, scuole, nell’attraversamento di centri abitati o nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Inoltre poiché il veicolo del trasgressore era stato inseguito dal veicolo di servizio l’agente accertatore aveva potuto appurare visivamente sul proprio contachilometri che lo stesso aveva abbondantemente superato il limite di 50 km/h previsto in qual tratto di strada urbana considerato che quest’ultimo precedeva il veicolo di servizio. Questione sicuramente non rilevante sul piano giuridico ma che pare trovare certo riscontro nel concetto di valutazione ad probationem affidata all’esperta valutazione della velocità adeguata alle circostanze del caso concreto fatta dall’agente accertatore, in punto più volte ribadita dalla Cassazione[2].

Infatti anche se sprovvisto del numero civico – poiché la contestazione era avvenuta lungo un tratto di strada particolarmente lungo (di c.a 1.2 km) sito all’interno di un centro urbano, costeggiato da pista ciclabile, attraversato da ben quattro attraversamenti pedonali e da diverse intersezioni con altre subalterne, condizione che di fatto rendeva impossibile individuare un preciso punto di riferimento (specifico numero civico) nel qual ambito era stata commessa la violazione – il verbale in contestazione riportava con esattezza la via in cui è avvenuta la l’infrazione nonché la motivazione (“…ometteva di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo nell’attraversamento di un centro abitato e in prossimità di un incrocio…”) che seppur essenziale a giudizio del Giudice di Pace di Padova è sufficiente a confermare al bontà del verbale di contestazione.

 


[1] In merito si vedano Cass. Civ., sez. II, 15.06.2007 n. 14040; Cass. Civ., sez. II,  26.03.2009 n. 7419; Cass. Civ., sez. II, 25.05.2009 n. 12056; Cass. Civ., sez. II 12.10.2010 n. 21091; Cass. Civ., sez. II,  22.06.2011 n. 13727, etc.

[2] In tal senso Cass. Civ., sez. II, 28.10.2009 n. 22846; e Cass. Civ., sez. II, 31.01.2011, n. 2298.

Sentenza collegata

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Serafin Gianandrea

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