Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 24 aprile 2018, n. 10045, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Roma.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che SEMPRONIO con atto del 2008 premettendo di essere disabile con deficit deambulatorio grave ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, citava a comparire innanzi al Tribunale di Roma la “ALFA” s.p.a., titolare della concessionaria “Ford” ed esponendo che nel 2004 aveva acquistato dalla convenuta l’autovettura nuova “Ford Fusion” ed aveva chiesto l’installazione nella parte anteriore, lato passeggero, di un sedile girevole a novanta gradi in modo tale da poter fruire del veicolo nonostante la sua disabilità. Sempronio dichiarava che aveva provveduto all’integrale pagamento del corrispettivo, comprensivo pur del costo di installazione del sedile girevole, e l’autovettura era stata regolarmente omologata.
Esponeva che nello stesso mese di luglio 2004 aveva tuttavia denunciato ai responsabili della convenuta la difettosa installazione del sedile, la cui rotazione era risultata impossibile, e ne aveva in seguito invano sollecitato la riparazione. Esponeva che in data 28.1.2008 aveva sottoposto il veicolo alla prima revisione, il cui esito nondimeno era risultato negativo, sicché era impossibilitato a circolare, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative, segnatamente della sanzione del ritiro della carta di circolazione.
Tanto premesso, Sempronio concludeva chiedendo, acclarato il grave inadempimento dalla s.p.a. convenuta, risolversi il contratto con condanna della “Alfa” al risarcimento dei danni sofferti oppure, in via subordinata, annullarsi il contratto perché indotto in errore sulla idoneità dell’autovettura alla circolazione con condanna della S.p.a. venditrice alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno. Infine, in via ulteriormente subordinata, risolversi il contratto per difetto delle qualità promesse con condanna della controparte al risarcimento dei danni cagionatigli.
Espletata c.t.u., con sentenza n. 7XX/2010 il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda in via principale esperita nei confronti della “Alfa” e, per l’effetto, risolveva il contratto per inadempimento della convenuta, che condannava alla restituzione del prezzo con gli interessi legali. Rigettava al contempo la domanda di manleva dalla convenuta proposta nei confronti della ditta istallatrice del sedile.
A seguito dell’appello interposto dalla soccombente Alfa, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 42XX/2016 accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento in via principale esperita da Sempronio, che condannava alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di prime cure.
Evidenziava la Corte di merito che nella fattispecie era da escludere che si versasse in un’ipotesi di aliud pro alio e che, invero, era fuor di discussione l’appartenenza del bene compravenduto al genere merceologico pattuito ed in pari tempo che l’automezzo avesse regolarmente assolto – fino all’esito negativo del test revisionale – ed era in ogni caso atto “ad assolvere – ove sostituito l’accessorio mal adattato con altro conforme – la destinazione economico – sociale che gli è propria”. Evidenziava d’altra parte che l’utilizzo prolungato del veicolo induceva ad escludere la mancanza delle qualità essenziali ovvero delle qualità minimali necessarie per qualunque utile impiego.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Sempronio e ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
I motivi di ricorso
Per quanto è qui di interesse, con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1453 cod. civile.
Deduce che non ha valenza l’assunto “secondo cui bastava sostituire il sedile girevole a 90° per rendere circolante l’autovettura poiché oggetto dell’acquisto non era un veicolo in quanto tale ma un mezzo su cui potesse essere installato quel dispositivo, che aveva anche comportato una maggiorazione del prezzo”. Che parimenti è irrilevante la circostanza che “abbia usato per quattro anni il veicolo fino al mancato superamento della revisione”, atteso che il veicolo non è “più utilizzabile, pena l’incorrere nella sanzione amministrativa” e che il sedile non costituisce un accessorio e lo si evince, del resto, dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 25.2.2000.
La decisione
La Corte di Cassazione, mediante la menzionata sentenza n. 10045/2018, ha ritenuto il motivo fondato ed ha accolto il ricorso.
Sul punto controverso la Suprema Corte ha precisato che “in tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile”.
In tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione (cfr. Corte di Cassazione, 18.1.2007, n. 1092; Corte di Cassazione, 5.2.2016, n. 2313, secondo cui, in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall’ipotesi di consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto).
In questi termini è innegabile che sia stata parte integrante della pattuizione che Sempronio e la “Alfa” s.r.l. ebbero a siglare in data 7.7.2004, l’idoneità della “Ford Fusion” a soddisfare l’esigenza di circolazione motorizzata del ricorrente mercé l’installazione nella parte anteriore, lato passeggero, di un sedile girevole a novanta gradi.
Del resto, la “Alfa”, onde dar seguito alla pattuizione siglata con Sempronio, ha addotto di essersi rivolta alla terza chiamata, “Beta” S.r.I., che, a sua volta, ha sin dalle prime cure declinato “ogni responsabilità per aver “fornito un prodotto perfettamente funzionante ed in regola con tutte le normative vigenti”” come asserito nel controricorso.
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