Come si attua la vendita telematica, a quali condizioni e da quando è obbligatoria?
La risposta al quesito impone un primo rimando al novellato art. 569, comma 4, c.p.c. ed all’introdotto art. 2 del d.m. n. 32 del 26 febbraio 2015 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche) che definisce le modalità di attuazione della gara telematica.
Trattasi di una vendita che si realizza mediante l’utilizzo di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione da un soggetto privato, il cosiddetto gestore della vendita telematica, necessariamente iscritto nell’apposito registro ministeriale. La piattaforma di vendita consente da un lato all’utente che ha presentato la propria offerta di partecipare all’udienza in modalità telematica, e dall’altro al soggetto referente della vendita di svolgere l’udienza, verificando l’ammissibilità delle offerte d’acquisto depositate, oltre a gestire e/o monitorare ogni fase dell’eventuale gara tra gli offerenti.
La normativa vigente prevede tre modalità di svolgimento della vendita secondo le regole del codice di procedura civile: vendita sincrona a partecipazione telematica; vendita sincrona a partecipazione mista; vendita asincrona.
È possibile derogare al sistema delle vendite telematiche?
Il sistema delle vendite telematiche, una volta a regime, costituirà la regola e tutti i Tribunali dovranno necessariamente adeguarsi.
L’avvio sistematico delle aste in modalità telematica per i beni immobili è previsto per le vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato a partire dal novantesimo giorno successivo rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attestante la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche.
Considerato che lo scorso 10 gennaio il suddetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le vendite disposte successivamente alla data del 10 aprile 2018
dovranno svolgersi in modalità telematica. Vi è però, nella norma, la c.d. clausola di salvezza che consente al Giudice di continuare a ricorrere alle modalità di vendita tradizionali non telematiche allorché ritenga che la vendita telematica sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Disposizione che andrà applicata cum grano salis dovendo il Giudice motivare con una certa dose di analiticità la potenziale pregiudizialità, per evitare che tale disposizione si traduca in una dispensa generalizzata ed in una conseguente elusione della norma.
Quanto alla seconda parte del quesito non può esservi una risposta univoca e decisiva.
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