Portale per le vendite nel fallimento: le novità
L’introduzione del Portale nasce dalla sentita esigenza, più volte rappresentata dagli addetti ai lavori e dagli operatori di settore, di una maggiore organicità
nell’acquisizione dei dati necessari, e dunque, “di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un’unica area web gestita dal Ministero della giustizia, così superando l’attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici”.
E, in buona sostanza, si risolve nell’individuazione di un mero “contenitore” dove quantomeno le notizie di base possono essere accessibili, consentendo
a qualunque interessato di avere la certezza di individuare tutti gli immobili oggetto di procedura coattiva.
A latere della obbligatoria annotazione nel Portale si registra, come detto, l’ulteriore necessità di pubblicazione sui siti internet rimessa, circa la scelta del gestore, alla libera discrezionalità del Tribunale di competenza.
Quanto alle modalità applicative, facendo rimando ai numerosi vademecum messi in campo dai vari gestori di siti, si prevedono, all’art. 161-quater disp. att. c.p.c., recante Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, le seguenti disposizioni: 1. la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche deve essere effettuata dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo; 2. la stessa deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche pubblicate, in via definitiva, in data 10 gennaio 2018; 3. è condizione assoluta di procedibilità il pagamento anticipato del contributo per la pubblicazione, previsto dall’art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella misura di € 100,00 per ogni lotto posto in vendita.
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Il piano di riparto delle somme nel fallimento
Strutturato in forma di quesiti e risposte, questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali criticità nell’ambito della procedura di ripartizione delle somme nel fallimento, fase che rappresenta il momento centrale nella definizione delle procedure fallimentari e, dopo le recenti riforme, anche uno strumento di tutela per i creditori opponenti.Di taglio estremamente operativo, il testo analizza in sole 102 pagine la materia con il supporto di formule, itinerari giurisprudenziali e consigli operativi che garantiscono l’immediata fruibilità del testoTommaso Nigro Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in Salerno e Milano, Revisore Legale, Curatore e Consulente Tecnico del Tribunale, specializzato in materia fallimentare e di crisi di impresa, opera nel settore dal 1993 e vanta esperien- ze maturate in procedure concorsuali di rilevante complessità e dimensione.È stato docente nel “Master di specializzazione IPSOA” sul tema “Attestazione nel concordato preventivo e nella procedura di sovraindebitamento” e nei “Corsi di Alta formazione S.A.F. Campania” in materia di “Gestore delle crisi da sovraindebitamento” e di “Procedure competitive di vendita”.Relatore in numerosi convegni in tema di fallimento, concordato preventivo e procedure esecutive immobiliari, è Autore di pubblicazioni nel settore del diritto e delle procedure di composizione della crisi.
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Liberazione dell’immobile: come si attua?
Se è previsto che la liberazione dell’immobile in sede esecutiva possa essere disposta ai sensi dell’art. 560, comma 3 c.p.c. al momento della vendita, a maggior ragione tale disposizione deve ritenersi applicabile al patrimonio del fallito naturalmente orientato alla liquidazione in tempi brevi; di guisa che non si ravvisano motivi ostativi ad una pronuncia dell’ordine di liberazione anche in via anticipata rispetto alla vendita ed aggiudicazione. Occorre, però, integrare tali considerazioni con la disposizione di cui all’art. 47, comma 2, l. fall., che consente al fallito di continuare ad abitare la casa di proprietà “fino alla liquidazione delle attività”, senza, per vero, giungere a diverse conclusioni.
Il risalente orientamento che consentiva al fallito di abitare l’immobile fino alla pronuncia del decreto di trasferimento traeva origine dal vecchio sistema dell’espropriazione forzata, quando l’ordine di rilascio era contenuto esclusivamente nel decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c.
Con la riforma del processo esecutivo il sistema è variato e, in ottica acceleratoria, il debitore è tenuto a liberare l’immobile al più tardi al momento dell’aggiudicazione, di guisa che non vi è, nell’attualità, alcuna previsione che possa legittimamente giustificare una disciplina più favorevole al fallito rispetto a quella riservata al debitore esecutato.
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