Verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione

Con la sentenza n° 1687 del 22 novembre 2018, la Seconda Sezione del T.A.R. Campania- Salerno , nel richiamare precedenti giurisprudenziali specifici in materia, ha ribadito che il verbale di accertamento dell’ inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ha natura meramente dichiarativo-certificativa e non riveste contenuto dispositivo, in quanto si limita solamente a constatare l’inadempimento, da parte del destinatario di un’ordinanza di demolizione, dell’ordine di ripristino.

Non è , pertanto, necessario che detto verbale venga notificato al responsabile dell’abuso prima di adottare sia il provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale che il provvedimento di demolizione d’ufficio in danno, rilevando l’adempimento della notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza unicamente allo scopo di consentire all’ente locale l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo per l’acquisizione dell’immobile.

La sentenza n° 1687 del 22 novembre 2018

La decisione evidenzia inoltre che l’ordinanza di demolizione, anche ove disposta d’ufficio in danno del privato, per la sua natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolventesi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo del soggetto interessato, non richiede apporti partecipativi di quest’ultimo , il quale, in relazione alla disciplina propria dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell’abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell’originario assetto dei luoghi, viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l’Amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d’ufficio delle opere abusive.

Ricorda infine la sentenza, con richiamo a numerosi precedenti , che, in relazione a una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l’art. 21 octies della L. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle norme su procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente evidenziato, nonostante un eventuale apporto partecipativo dell’interessato al procedimento.

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Avv. Iride Pagano

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