Commento Trib. Milano, Sez. Imp., Est. Dott.ssa Galioto, 1 febbraio 2018, n. 1136
La fattispecie. La società a responsabilità limitata, di cui lo stesso attore era socio, veniva citata in giudizio al fine di difendersi dalla domanda di annullamento della delibera assunta dall’assemblea dei soci. In detta occasione l’amministratore illustrava come il ricavato della vendita dell’immobile era stato impiegato. L’attore lamentava di non essere stato debitamente informato circa i giustificativi della gestione di dette somme. A seguito della formulazione delle istanze istruttorie l’adito Giudice, senza ammettere alcun mezzo di prova, riteneva la causa matura per la decisione e invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni.
Il quesito. Il Giudice del Tribunale di Milano, in composizione collegiale, è stato chiamato a decidere quale natura dovesse essere riconosciuta all’assemblea dei soci avente a oggetto la mera esposizione dell’avvenuta gestione delle somme: se dichiarativa la stessa non poteva ritenersi impugnabile, se invece deliberativa la stessa doveva ritenersi produttiva di effetti nei confronti dei soci.
Argomentazioni e motivazioni
L’art. 2476, quinto comma, c.c. disciplina l’ipotesi in cui l’assemblea dei soci può rinunciare o transigere l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore.
Detta premessa è dirimente in quanto l’adito Giudice ha voluto, preliminarmente, escludere che l’approvazione della delibera impugnata potesse sortire effetti preclusivi su eventuali azioni di responsabilità.
Ipotesi che veniva esclusa dal momento che la ratifica dell’operato dell’amministratore rilevava solo sotto il profilo della vendita del cespite e non era, invece, idonea a incidere sull’ordine del giorno relativo alla gestione delle somme ricavate.
Inoltre, l’art. 2476 codice civile prescrive che solo la maggioranza dei soci che rappresenta almeno due terzi del capitale sociale è in grado di approvare la rinuncia o la transazione; circostanza che non poteva verificarsi nel caso di specie visto che l’attore, socio dissenziente, deteneva il 40% circa delle quote.
Ne conseguiva che la mera esposizione dell’impiego di somme, non essendo idonea a precludere i diritti del socio di promuovere azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore, non veniva ritenuta in grado di incidere sulla vita sociale.
Dunque, l’adito Giudice stabiliva che l’assemblea avente come ordine del giorno la mera illustrazione di un’attività di gestione delle somme ha contenuto meramente dichiarativo e, per questo, deve considerarsi priva di contenuto deliberativo.
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