Verifiche preliminari post Cartabia: lente della Consulta sul rispetto del contraddittorio

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Tramite la sentenza n. 96 del 03 giugno, la Consulta ha fatto salvo l’art. 171 bis del codice di rito civile, su cui erano imbastite le questioni di legittimità costituzionale, fornendo al contempo alcune precisazioni ermeneutiche. A questo tema dedica spazio il volume: Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024

Corte Costituzionale -sentenza n.96 del 09-05-2024

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Indice

1. L’articolo 171 bis c.p.c.


Introdotto dalla riforma civile Cartabia, prevede, nel contesto del rinnovato processo ordinario di cognizione, l’emanazione di un decreto di fissazione dell’udienza da parte del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della comparizione delle stesse. Con tale decreto il giudice, prima dell’udienza stessa e senza sentire le parti, decide sulle “verifiche preliminari” che riguardano, peraltro, la sussistenza del potere rappresentativo, la ritualità delle notifiche, l’integralità del contraddittorio, la chiamata in causa di terzi. A questo tema dedica spazio il volume: Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024

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Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024

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2. L’asserita violazione della legge delega


La Corte ha dichiarato infondata la denunciata violazione della legge di delega (art. 76 Cost.), considerando che le “verifiche preliminari” poste in essere dal giudice nella fase iniziale della controversia sono riconducibili allo scopo di conseguire la concentrazione processuale nell’ottica della ragionevole durata del processo.

3. Non sussiste ingiustificata disciplina differenziata


La Consulta ha escluso la sussistenza di una ingiustificata disciplina diversificata (art. 3 Cost.), nell’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio col decreto di fissazione dell’udienza, tra quelle che il giudice può definire, già in tale decreto, e quelle che si limita a segnalare alle parti affinché possano trattarle già nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.

4. L’interpretazione adeguatrice fornita dalla Consulta


Circa l’asserita violazione dell’art. 24 Cost., prospettata sotto il profilo dell’attribuzione al giudice del potere di emanare provvedimenti fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti, la Consulta ha ritenuto infondata la prospettata questione a condizione che si dia un’interpretazione adeguatrice della norma censurata. Ribadita l’importanza del contraddittorio come “primaria e fondamentale garanzia del giusto processo”, la quale “chiama in causa non solo la dialettica tra le parti nel corso del processo, ma riguarda anche la partecipazione attiva del giudice”, la Consulta ha svolto una serie di considerazioni in ottica di interpretazione adeguatrice dell’arti. 171 bis c.p.c. Anzitutto il giudice, nell’esercizio del potere direttivo del processo demandato al medesimo in generale dall’art. 175 c.p.c., può fissare un’udienza ad hoc se avverte l’esigenza di interloquire con le parti sui provvedimenti da assumere all’esito delle “verifiche preliminari”. Parimenti, ove il giudice ritenga di adottare direttamente il decreto, la parte che non lo condivide può richiedere la fissazione di un’udienza per discuterne in contraddittorio, onde evitare una successiva regressione del procedimento. Una tale udienza, ove fissata dal giudice, realizza il contraddittorio delle parti prima di quella di comparizione e trattazione della causa. Il decreto ex art. 171-bis c.p.c., senza la fissazione di un’udienza ad hoc, può essere oggetto di discussione all’udienza di comparizione alla presenza delle parti. All’esito di detta udienza, i provvedimenti assunti con decreto, una volta vagliate le ragioni delle parti, possono essere confermati, modificati ovvero revocati mediante ordinanza.

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5. Nessuna sanzione procedurale


Infine, la Corte ha precisato che, se la parte aveva chiesto, senza esito, la fissazione di un’udienza per interloquire col giudice sui provvedimenti emanati col decreto ex art. 171-bis c.p.c., alcuna conseguenza processuale pregiudizievole può essere posta a carico della medesima, ove essa non si sia conformata a tale provvedimento confidando nella possibilità di argomentare le proprie ragioni nel contraddittorio delle parti. Può verificarsi, in detta ipotesi, una estensione dei tempi del processo; tuttavia, l’esigenza di rapidità non può compromettere l’integrità del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il contraddittorio tra le parti, evidenziando che “un processo non giusto, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata”.

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Avv. Biarella Laura

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