Verso  un  nuovo  Diritto  Penitenziario

 

  1. Profili storico-criminologici

La privazione della libertà di movimento costituisce l’ essenza fondamentale della pena detentiva, il che, nell’ ultima trentina d’ anni, non ha impedito la nascita di Norme innovative che contemplano numerosi benefici espiativi extra-/semi-murari. La Criminologia contemporanea, del resto, si è interrogata spesso sull’ opportunità pratica di togliere al condannato la possibilità di deambulare sul suolo pubblico esterno. Ovverosia, esistono alternative sanzionatorie che rispettano la ratio rieducativa senza un grado eccessivo di segregazione all’ interno di una cella o di un padiglione carcerario. Il Diritto Penitenziario europeo è debitore nei confronti dell’ Illuminismo ottocentesco, ma la Criminologia penitenziaria attuale, fortunatamente, si è oggi affrancata dal tradizionale concetto di un carcere che, necessariamente e tassativamente, isola dal mondo esterno infliggendo solo dolore per adempiere a presunte finalità pedagogiche. Dunque, alla luce dell’ Abolizionismo carcerario degli Anni Duemila, vale la pena di interrogarsi sui nuovi contenuti semantici di lemmi come espiazione, disciplina, sanzione, punizione e riabilitazione. In qualsivoglia Ordinamento giuridico, “ il Diritto Penitenziario positivo vigente non proviene da un’ esistenza statica, ma, altresì, si trasforma attraverso delle evoluzioni lente e lunghe “ ( Foucault, 2001a ).

Pertanto, una qualunque Normazione efferente alla vita carceraria deve necessariamente e doverosamente mutare nel corso dei decenni, in tanto in quanto “ esiste [ nel Diritto ] un fascio di fattori in continuo mutamento, a seconda di un insieme multiforme di variabili “ ( Smart, 1983 ). Persino un Autore di fondamentale importanza come Foucault, con la sua sterminata produzione dottrinaria, ha cambiato, via via, le proprie opinioni accademiche, alla luce di presupposti e regole fondamentali mutevoli, nella misura in cui è altrettanto e necessariamente mutevole anche il concetto di trattamento penitenziario.

Qualunque Sistema di Diritto Penale è soggetto al cambiamento e, per conseguenza, non esistono regole perenni né sotto il profilo criminologico né dal punto di vista delle modalità applicative della sanzione criminale. Anzi, lo stesso Foucault ( 2001a ) parla delle regole del Diritto Penitenziario come di “ un assemblaggio storico nato in un determinato momento ed in un determinato luogo “ nomo-dinamico e soggetto a continui cambiamenti. In effetti, anche Smart ( 1983 ) commenta precisando che “ bisogna soprattutto concentrarsi sul dove, come e quando certi discorsi e certe pratiche sono state valorizzate a discapito di altre. L’ approccio tipico di Foucault reputa, in effetti, che la storia è fatta di discontinuità, di rotture, di cambiamenti e di rivalutazioni “.  A loro volta, le novellazioni de jure condendo seguono i mutamenti sociali, la volontà popolare o, più semplicemente, le istanze riformatrici di un nuovo Legislatore, sia esso eletto democraticamente, piuttosto che giunto al potere con strumenti dittatoriali. Si consideri pure che le mutazioni del Diritto Penale e di quello Penitenziario non sono algebricamente preventivabili, giacché “ il potere, in se stesso, è, anzitutto, relazionale. Esso è composto da manovre, da tattiche, da tecniche e da regole di funzionamento. Il potere [ legislativo ] non è altro che un fascio di relazioni sempre in movimento. Esso è ovunque e può essere positivo o negativo, esso può essere imposto, ma esso può pure essere oggetto di resistenze “ ( Dreyfus  &  Rabinow  &  Foucault, 1984 ). Il pensiero di un giurista italiofono corre alla Riforma Margara del 1975, resa possibile non soltanto dal nuovo e coevo progressismo della “medicina democratica “ basagliana, ma anche dai profondi cambiamenti sociali della collettività italiana degli Anni Settanta del Novecento.

Oppure ancora, si pensi al trionfo, populista ed inaspettato, dell’ Art. 123a BV, in Svizzera, a causa della fuorviante demagogia giornalistica che caratterizzò i primi Anni Duemila nella Condfederazione elvetica. Un altro esempio della mutabilità non preventivabile del Diritto Penitenziario è fornito dalle forme improvvise di diversificazione del Diritto Penale, che cambia a causa di fattori socio-politici inimmaginabili sino a poco tempo prima. A tal proposito, sempre in tema di esecuzione penitenziaria, Foucault ( 2001b ) asserisce che “ la norma [ penitenziaria ] è un miscuglio eterogeneo quasi incomprensibile e dipendente da nuove proproste istituzionali, architettoniche, regolamentari, giuridiche, amministrative, scientifiche, filosofiche, morali o filantropiche. Ciò che ne risulta non si può nemmeno prevedere “. In Foucault, il carcere è il prodotto di “ rappresentazioni sociali “ repentine. Anzi, spesso i cambiamenti si susseguono in un tempo assai breve, tanto da creare imbarazzo persino nei Dottrinari più acuti e più avanguardisti. Anche l’ anglofono Dean ( 1999 ) mette in guardia dall’ approccio semplicistico dei dibattiti televisivi, poiché le novellazioni del Diritto Penitenziario occidentale sono pur sempre “ un discorso istituzionalmente serio “, dal quale dipende il destino di milioni di condannati/e nel Continente europeo e nel nord-America. Il potere costituito agisce secondo schemi sempre nuovi, ancorché umanamente e moralmente delicati, come giustamente ribadito, sotto il profilo tecnico, dalla CEDU e dalle Regole penitenziarie europee. Foucault ( 2001a ) sottolinea l’ imprevedibilità multiforme del Diritto Penitenziario, ma “ il fine del ricercatore non dev’ essere solamente quello di mettere l’ accento sulla purezza dell’ ideale o la non purezza del reale. [ Bisogna anche ] analizzare gli effetti concreti prodotti dalla parte non realizzata di un programma “

  1. Le vecchie pene detentive tassativamente intra-murarie

Prima del secondo conflitto bellico mondiale, le pene detentive, in tutta Europa, possedevano un carattere esclusivamente e tassativamente intra-murario, giacché “ nei progetti carcerari del XIX Secolo, specialmente in Francia, il carcere-laboratorio era, nella realtà concreta, una forma di riduzione in schiavitù in cui era completamente assente qualsivoglia progetto correzionale. Tale carcere aveva le caratteristiche segregative delle case d’ arresto che detenevano le persone prima del giudizio o prima del trasferimento in una galera galleggiante “ ( Demonchy, 2004). Prima della fine dell’ Ottocento, la prigione era, quindi, un luogo senza uscita, nel quale le modalità detentive erano ben lontane dai concetti di dignità umana e di Garantismo espressi nell’ Art. 13 della Costituzione italiana, senza contare le ulteriori Norme attuali di rango transnazionale. Oggi, nel Diritto Penitenziario degli Stati occidentali, si applicano la pena detentiva, l’ ammenda e, in taluni Ordinamenti, la pena di morte, ma non vanno dimenticate le gravi pene corporali in vigore sino a poco più di un secolo fa, come, ad esempio, la marchiatura a fuoco, la palla al piede, la gogna nelle pubbliche piazze, le mutilazioni e le torture.

Dopo gli Anni Quaranta del Novecento, i supplizi fisici sono stati sostituiti dalla sola privazione della libertà di movimento oltre il perimetro penitenziario, anche se non va dimenticato che tale forma sanzionatoria non toglie affatto il notevole dolore psicologico e preclude quasi totalmente un libero contatto con la famiglia ed il territorio circostante. In effetti, molti Autori, nella Criminologia francofona, si domandano in che grado ed in che modo convenga “ incapacitare “ il detenuto, confinandolo al di fuori del tessuto sociale esterno, nel nome di una presunta protezione da individui giuridicamente (pre)qualificati come pericolosi per la società. Basti pensare agli Artt. 203, 202 e 133 CP italiano. P.e., le circostanze di cui al summenzionato Art. 133 CP non contemplano mai, nemmeno a livello giurisprudenziale, l’ acuta e ripugnante pericolosità sociale del criminale “ in colletto bianco “, approfonditamente analizzato e descritto da Sutherland. Eppure, tranne nel caso delle prigioni aperte nella Norvegia di Nils Christie,  in Europa e negli USA si continua a percepire come idonea ed indispensabile la sanzione consistente nell’ impedire il movimento al condannato, cui è impedito persino di deambulare all’ esterno per svolgere attività lavorative diurne semi-murarie che, nella maggior parte dei casi, creerebbero meno spese interne e meno disagio psicologico per la popolazione carceraria.

Esasperare l’ intra-murarietà assoluta della pena detentiva è inutilmente segregante. Il condannato necessita, per rieducarsi, di interagire, lentamente e progressivamente, con il mondo esterno, mentre, anche nel caso della prassi  trattamentale italiana, “ predomina il regime dell’ isolamento cellulare. Le visite dall’ esterno sono rare e brevi. La chiusura spaziale del carcere è duplice: esistono una chiusura interna ( ovvero isolare i detenuti e tenerli separati tra di loro ) ed una chiusura esterna ( tagliare fuori dalla società i detenuti ) “ ( Demonchy, ibidem ). Inoltre, sotto il profilo architettonico, è stato quasi abbandonato il modello panottico di Bentham, il che crea una notevole tensione ansiogena in danno del personale di custodia, che deve porre in atto prassi securitarie ossessive e stanchevoli.

Un’ altra forma ipertrofica di segregazione anti-educativa consiste nel separare ed isolare i detenuti per impedire la formazione di pratiche ordinarie di socialità. Dividere tra di loro i condannati a seconda dell’ etnia e dei precedenti penali non sempre aiuta la sicurezza dei penitenziari, soprattutto se non esistono, come teoricamente normale, padiglioni interni comuni per il lavoro manuale. L ‘ esperienza della chiusura anti-sociale completa è errata, in tanto in quanto “ la prigione è pur sempre un sistema sociale e, dunque, chiudere ogni contatto è ingiusto. Per esempio, si pensi alla sconvolgente regola del silenzio, imposta nelle carceri francesi sino al 1972. Essa proibiva agli agenti di custodia di conversare con i detenuti “ ( Maes, 2009 – si veda anche Vanneste, 2004 sulla regola del silenzio nel Diritto Penitenziario belga ).

Molti  Dottrinari della Giuspenalistica europea hanno rimarcato che le sofferenze di tipo detentivo comprendono non soltanto la regola meta-geografica del silenzio, ma anche quella di creare un tempo monotono, ben scandito e, anzi, troppo regolare. P.e., dopo la Riforma italiana recata dalla L. 354/75, nella vita carceraria di un individuo detenuto in Italia, il tempo della carcerazione può essere migliorato ed abbreviato grazie alla semestralizzazione, ai congedi ed a numerosi altri benefici espiativi connessi alla buona condotta. Sicché, anche la dimensione cronologica del carcere è ( rectius : dovrebbe essere ) umanizzata e favorisce la collaborazione spontanea del recluso. Diversamente, almeno nella fattispecie della Legislazione italiana prima del 1975, l’ assenza di un Magistrato di Sorveglianza mortificava, anti-democraticamente, ogni piano pedagogico personalizzato. La “ scansione estrema “ del tempo in carcere nuoce alla salute del reo, il quale, pur se detenuto, non deve perdere la propria dignità umana interiore ( Demonchy, ibidem ). La Criminologia francofona degli Anni Duemila asserisce unanimemente che la regola del silenzio e la non diversificazione del tempo costituiscono un “ trattamento crudele e disumano “, proibito esplicitamente dalla Giurisprudenza della Court de Justice, in tanto in quanto l’ isolamento e la segregazione spazio-uditivo-temporale non recano per nulla al raggiungimento della ratio rieducativa consacrata nelle Carte Costituzionali post-belliche ( v. comma 3 Art. 27 Cost. it. ). Gli strumenti autenticamente pedagogici sono ben altri e privilegiano la socialità negli ambienti carcerari, tranne nel caso di un conclamato e reale pericolo di matrice securitaria. Analogamente, la mancanza ingiustificata di benefici espiativi semi-murari viola le Regole rieducative espresse dalla CEDU e dalla Regole penitenziarie europee. Giustamente, Blanchette ( 2006 ) condanna l’ isolamento esasperato del recluso “ perché questo è un potere di uccidere fondato sulla disciplina. Non è, letteralmente, una questione di lasciare in vita o di far morire, ma sicuramente la chiusura totale può essere considerata quasi come una forma di morte, nel duplice senso di morte sociale e di morte civile, soprattutto quando all’ isolamento si aggiunge la sottrazione dei diritti “.

Provvidenzialmente, verso la fine dell’ Ottocento, l’ antropologia e la psichiatria hanno iniziato a svolgere un ruolo importante nell’ esecuzione penitenziaria e tale cambiamento culturale ha fortemente umanizzato le condizioni della vita penitenziaria. P.e., in Belgio, negli Anni Ottanta dell’ Ottocento, il Diritto Penitenziario iniziò ad allestire trattamenti carcerari differenziati per gli infermi di mente, gli alcolisti, i minorenni ed i vagabondi rei di furti e mendacità molesta. Analoghe misure vennero adottate pure nel neo-costituito Regno d’ Italia. Finalmente, nell’ Europa del XIX Secolo, la questione principale del Diritto Penale non era più la neutralizzazione, bensì la riabilitazione dei devianti, la cui pericolosità sociale poteva essere rimossa attraverso idonee misure (ri)educative e non meramente afflittive. Anche nella psichiatria forense, molti Dottrinari ammettevano quella guarigione e quel reinserimento sociale o, perlomeno, familiare, che, una settantina d’ anni dopo, costituì la regola fondamentale della Riforma Basaglia del 1978, poi emulata in tutto il Continente europeo. Assai lucidamente, con afferenza alla Criminologia degli Anni Ottanta e Novanta dell’ Ottocento, Genel ( 2004 ) nota che “ l’ introduzione di questa nuova ideologia carceraria faceva passare dal potere di dare la morte al potere di dare la vita [ e ] l’ intervento degli esperti consentiva di esercitare il potere di dare la vita, facendo variare il tempo della reclusione secondo criteri alternativi rispetto a quelli legali, come nel caso della concessione della liberazione condizionata “.

Senza la salvifica accettazione dell’ Abolizionismo penitenziario, il carcere, in Europa e nelle Americhe, rischia di trasformarsi in un oscuro regno del dolore, in cui la pedagogia è sostituita da inutili ed eccessivi limiti spazio-temporali. E’ vero che il modello della vita monastica è fonte di esemplari ed utili strumenti rieducativi, ma, in tutta sincerità, la vita dei monasteri contemporanei non è per nulla lugubre e statica come quella di un detenuto, il quale deve poter pagare il debito delle proprie devianze senza, tuttavia, patire dolori non rispettosi della dignità umana. La ratio della riabilitazione post-illuministica è incompatibile con l’ acuta tortura psicologica di una clausura senza il limite della ragionevolezza. Anche il francofono Francis ( 2008 ) sottolinea che il condannato ( o l’ internato ) è troppo privato della propria personalità profonda, in tanto in quanto “egli è tenuto solo a conformarsi alle ingiunzioni normative e curative di esperti che lo trattano come un oggetto passivo della loro azione riabilitativa. Il detenuto è rinchiuso e bloccato perché presenta delle difficoltà di funzionamento ed egli deve, per conseguenza, essere l’ oggetto di un intervento riabilitativo. In tale contesto, è ben inteso che l’ ultima persona a cui domandare cosa fare di se stessa sarà il detenuto medesimo. Il suo ruolo è limitato ad applicare norme esogene “.

Pertanto, nonostanti le Riforme carcerarie degli Anni Settanta del Novecento, di solito non ha molto senso parlare, in concreto, di un piano trattamentale e di una rieducazione che siano concordati dagli educatori insieme al reo. Anche la creazione di gruppi interni di studio o di lavoro manuale è una chimera retoricamente prevista ancorché mai o quasi mai applicata nella vita quotidiana dei penitenziari occidentali. Pure il concetto penalistico di pericolosità sociale ( v. p.e. il caso discutibile dell’ Art. 203 CP italiano ) non contempla limiti precettivi ben definiti e, spesso, di fronte al Magistrato di Sorveglianza, non manca chi fa notare una presunta anti-socialità perenne del condannato, al quale, per motivi bagatellari, vengono sovente tolti benefici extra-/semi-murari, come il permesso di uscire nelle ore diurne per svolgere un lavoro esterno sano, gratificante e munito di un impatto pedagogico assai positivo e motivante. A tal proposito, giustamente Foucault (2001a ) rimarca che “ la prigione è [ oggi ] un’ istituzione totale e statica, dentro uno spazio chiuso e tagliato fuori dall’ esterno, con la finalità esclusiva di punire. Certo, dei miglioramenti ci sono stati, ma si tratta di una dinamicità severamente controllata, sulla base dell’ idea che un percorso riabilitativo dev’ essere comunque sottoposto ad uno stretto controllo. Dunque, prima viene la staticità e dopo, anzi forse, la dinamicità “. Christie è stato accusato di coltivare pure utopie non relizzabili, ma, nei Paesi scandinavi, il carcere sotto forma di comunità semi-aperta ha dato discreti risultati. Far spostare il condannato oltre il perimetro carcerario non è né impossibile né frutto di una Criminologia astrattamente visionaria.

  1. L’ esempio del Belgio

Nel Gennaio del 2005, dopo una quindicina d’ anni di sofferti dibattiti, sono stati completati i Lavori Preparatori del nuovo Diritto Penitenziario belga. In realtà, dopo 14 anni, la nuova Normativa è stata codificata ed applicata in maniera insufficiente, ma, in ogni caso, il Testo della “Commissione Dupont “ ha finalmente innescato un dibattito che ha coinvolto apertamente il Legislatore, gli educatori ed il troppo dimenticato personale di custodia. Nel 2005, per la prima volta nella Storia del Diritto belga, si è affrontato il tema scomodo e spinoso del carcere. P.e., nell’ Ordinamento giuridico belga si è cominciato a parlare apertamente di un piano rieducativo personalizzato, con un ritardo di ben trent’ anni rispetto a Sistemi giuridici più evoluti e precoci come quello italiano del 1975.

La Commisione Dupont non ha espresso alcuno slancio abolizionista, ma ha giustamente notato che “ oggi, in carcere, la privazione della libertà non rispetta i diritti fondamentali. La privazione di autonomia diminuisce le capacità di adattamento del condannato, ma la flessibilità è indispensabile per una vita armoniosa e rispettosa delle regole della vita comune. Nello stato attuale delle cose, il detenuto si vede privato della possibilità di assumere da solo le responsabilità relative alla propria vita personale e alla vita altrui ( quindi dei membri della propria famiglia ). A tal proposito, uno dei principali ostacoli è che il detenuto non può più occuparsi di niente, il che gli provoca spesso un sentimento di frustrazione “. Tali asserti dei Lavori Preparatori non intendono confondere il carcere con un allegro residence per la villeggiatura, tuttavia la normalizzazione, coingiunta senz’ altro alla sicurezza interna e sociale, è utile per non alienare completamente il recluso dalla vita esterna. Esistono dei mezzi educativi meno rigidi grazie ai quali si lenisce la rabbia interiore del condannato e lo si prepara al reinserimento sociale. Una segregazione spazio-temporale eccessiva è controproducente nonché illegale dal punto di vista costituzionalistico e garantistico.

D’ altronde, in Belgio, la Commissione Dupont ha molto insistito, de jure condendo, sulla normalizzazione della vita carceraria, ovverosia deve sussistere un sistema progressivo grazie al quale, lentamente e prudentemente, il detenuto si ri-abitua alle ordinarie regole della convivenza sociale esterna. I congedi, il lavoro esterno diurno e gli altri benefici espiativi fanno sì che “ la fase della detenzione si svolga sotto il segno di un accrescimento progressivo della libertà di uscire e poi rientrare. Entro questa prospettiva, il carcere può essere non più considerato come il luogo esclusivo per l’ esecuzione di una pena privativa della libertà “. Persino le comunicazioni con la famiglia, le visite dei parenti, i contatti con il proprio medico di fiducia sono tutti elementi che normalizzano la reclusione. Persino lo sport, che fa scaricare l’ aggressività accumulata, “ nella misura del possibile e dopo una valutazione individuale può svolgersi in comunità con gli altri detenuti “, anche se rimangono le esigenze securitarie per impedire evasioni, spaccio di stupefacenti o risse tra condannati. Inoltre, la Commissione Dupont, sempre nei Lavori Preparatori del 2005, ha ribadito il Principio dell’ equipollenza tra le cure mediche carcerarie e quelle esterne, pur se siffata regola, precettiva anche in Italia, è ben lontana dall’ essere fattualmente realizzata. In tutto e per tutto, è richiesta la partecipazione non passiva del recluso, che può financo protestare contro Agenti di custodia non collaboranti, poiché, come asserito nel ( mai realizzato ) Avamprogetto, “ la prigione offre delle opportunità piuttosto che imporre delle misure “. Il piano rieducativo personalizzato, almeno in linea teorica, vincola il condannato, ma anche, parimenti, gli educatori, i quali non sono chiamati ad essere tiranni impegnati soltanto nel far rispettare l’ ordine e la disciplina. Senza dubbio, anche nel caso del Belgio, sussiste una profonda discrasia tra la ratio e la sua concreta applicazione, ma, perlomeno, il Diritto Penitenziario belga ha lodevolmente tentato, negli Anni Duemila, di accostarsi ai preziosi esempi dell’ Italia, della Svizzera e della Francia, giacché “ nell’ interesse sia del detenuto sia della collettività libera, si deve raggiungere la prospettiva del reinserimento futuro del reo nella società “. Tale regola di fondo ricorda da vicino l’ importanza della “ preparazione alla vita esente da pena “ di cui all’ Art. 75 schwStGB, in vigore nella Confederazione dal 2011 e pienamente conforme alle Regole penitenziarie europee, ratificate dalla Svizzera nel 1987. Anzi, la Commissione Dupont conclude i Lavori Preparatori affermando che il carcere non deve neutralizzare uno scarto della società, bensì la vita penitenziaria “ tende a cambiare il comportamento “ dei condannati, anche grazie alla deterrenza special-preventiva.

  1. Prospettive future

La nuova prassi penitenziaria deve abbandonare la nozione pratica di una pena detentiva segregante nel triplice senso spaziale, temporale e uditivo. Il carcerato ha il diritto di diversificare le proprie attività rieducative, anzitutto svolgendo, perlomeno nelle ore diurne, un lavoro esterno, purché tale dinamicità extra-muraria sia compatibile rispetto ad un eventuale pericolo di fuga.

Il condannato si rieduca facendo, parlando, lavorando, studiando e, entro siffatta prospettiva, non ha senso chiudere il reo in una cella senza fornirgli quegli stimoli che azionano ogni vera attività autenticamente e non simbolicamente riabilitativa. Il penitenziario deve diventare un luogo di creazione e non l’ impero di una monotona nonché inutile staticità. Koskela ( 2003 ) afferma che “bisogna fare della dinamicità l’ imperativo primario, perché lo stare fermi è secondario “. Il penitenziario deve divenire un luogo di movimento psico-fisico, nel quale il recluso, dalla mattina alla sera, deve essere impegnato, stimolato, educato, curato, risocializzato e non ristretto nell’ ozio o  applicato ad attività frustranti e prive di un profondo significato pedagogico. Con altri lemmi, Montulet ( 1998 ) sostiene che è assurdo un carcere “ chiuso verso l’ esterno in maniera rigorosa e stabile, ove il tempo è scandito dal ritmo immutabile delle giornate. Lento o rapido, il cambiamento è anzitutto necessario. Nessun limite deve fermarlo [ … ] . Del resto, a cosa serve tracciare delle frontiere se poi esse sono immediatamente infrante da una realtà che cambia ? “. Il detenuto non può prepararsi alla vita libera se non è abituato alle quotidiane metamorfosi spazio-temporali della giornata. Foucault ( 2001b ) rimarca che “ la prigione non è uno spazio a parte, bensì un luogo normale, situato in un continuum spazio-temporale con la società libera. Non si è più dentro, a purgare la pena, oppure fuori, da innocente, ma dentro una situazione in evoluzione caratterizzata da relazioni complesse che uniscono il carcere alla società libera, poiché la pena della privazione della libertà si può pagare anche fuori dai muri di una prigione: infatti, esistono i congedi, l’ arresto della fine settimana [ sharp-shock-system ], la liberazione condizionata, il braccialetto elettronico e molte altre condizioni in cui la situazione della persona non può essere letta in termini di appartenenza stretta ed esclusiva alla sfera dei detenuti oppure a quella degli individui liberi “.

L’ Europa contemporanea non ha ben assimilato né l’ Abolizionismo né il temperamento istituzionale. Esiste, non solo in Italia, una forte spinta populista verso il neo-retribuzionismo e questo favorisce la staticità diseducativa della vita carceraria. Il Diritto Penale è percepito dalla popolazione alla stregua di una medicina onnipotente e, per tal motivo, “ i paesi occidentali non hanno voglia di abbandonare lo strumento della prigione. Un buon numero di Stati ha aumentato considerevolmente il ricorso all’ incarcerazione “ ( Aebi  &  Delgrande, 2013 ). Basti pensare che, nel c.d. civile Belgio, la popolazione carceraria è triplicata nel corso dell’ ultima trentina d’ anni. La conseguenza inevitabile è la perdita del senso profondo del carcere, che non è più accettato dal detenuto stesso, in tanto in quanto un recluso non può vivere ed assimilare adeguatamente una sanzione criminale senza un autentico valore espiativo meta-normativo. Nella Criminologia francofona contemporanea, sono spesso utilizzati lemmi come “ attività, attivazione, partecipazione, adattamento “ e questo dimostra che, perlomeno de jure condendo, la Dottrina sta cercando di superare l’ idea di un condannato che viene ridotto ad un oggetto passivo di rieducazione come se fosse un’ automobile da riparare con squallidi e freddi strumenti meccanici. Del resto, se il reo diviene un automa, non ha nemmeno più senso parlare di quella personalizzazione del piano pedagogico che costituisce il fiore all’ occhiello del Diritto Penitenziario europeo sin dagli Anni Settanta del Novecento. Anche dal punto di vista della pericolosità sociale, oggi si assiste ad un timore ipertrofico della recidiva e, troppo spesso, la Magistratura di Sorveglianza e gli educatori utilizzano parametri completamente erronei nella valutazione dell’ antisocialità del recluso. D’ altronde, la rabbia costituisce una costante ineliminabile della personalità di un detenuto , tuttavia, un semplice disturbo dell’ adattamento o uno scatto d’ ira non significano, in maniera algebricamente certa, che il detenuto non si sia sufficientemente emendato. La prassi penitenziaria deve affrancarsi da uno scientismo che divinizza la psicologia e la medicina forense, le quali sovente commettono troppi errori a livello di osservazione personologica dell’ infrattore bisognoso di benefici extra-murari.

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B i b l i o g r a f i a

 

Aebi  &  Delgrande, Council of Europe. Annual Penal Statistics: Space I – 2011. PC-CP ( 2013)5.

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van 1830 tot heden, édité par D. Heirbaut, Xavier Rousseaux et K. Velle, Die Keure

– La Charte, Bruxelles, 2004

 

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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