Il “vertice ambiguo ” ovvero quando la Cassazione contraddice se stessa

Il “vertice ambiguo[1]” 

[1] L’espressione, usata da Michele Taruffo nel 1991 in una raccolta di saggi edita da Il Mulino, è stata recentemente ripresa da Renato Rordorf, nel suo editoriale al fascicolo monografico 3/2017 di Questione Giustizia (significativamente intitolato “A cosa serve la Cassazione”), che la giustifica con la difficoltà di coniugare le due funzioni tipiche della Corte suprema: la verifica della legittimità delle singole procedure e il ruolo nomofilattico generale.

Le due sentenze di legittimità nel processo “Crimine” e l’”unitarietà” della ‘ndrangheta

 

Do I contradict myself?

Very well, then, I contradict myself,

I am large, I contain multitudes.

Walt Whitman, “Song of myself

 

Il giudizio abbreviato

 1.a Premessa

A giugno del 2016 la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza[2] che ha deciso i ricorsi del PG di Reggio Calabria e di numerosi imputati (accomunati dalla scelta del rito abbreviato) contro la decisione della Corte territoriale pronunciata il 27 febbraio 2014 a conclusione del secondo grado di giudizio del procedimento denominato “operazione Crimine”.

Il provvedimento ha avuto vasta risonanza sui mass media che lo hanno presentato come il definitivo sigillo giurisdizionale sull’esistenza della ‘ndrangheta, sulla sua centralità nel sistema criminale attivo nel nostro Paese e sulla sua caratterizzazione come organismo unitario.

La divulgazione mediatica, almeno in parte, ha poi posto l’accento su un ulteriore aspetto: il collegio della Cassazione ha detto ciò che, pur sotto gli occhi di tutti, nessun altro aveva detto prima. Occorreva un segnale forte e quei giudici lo hanno dato[3].

È di tutta evidenza che se la decisione di legittimità avesse davvero e per intero il significato che le è stato attribuito, ne deriverebbero effetti importanti sulle esperienze processuali in corso e a venire: l’accusa pubblica potrebbe contare su un principio suscettibile di immediata e universale applicazione in ogni giudizio che verifichi contestazioni riconducibili alla ‘ndrangheta e il suo compito dimostrativo sarebbe agevolato; diverrebbe specularmente più difficoltoso il compito delle difese che vedrebbero significativamente ridotto il  loro spazio di agibilità.

Esiste quindi un preciso interesse, di pratici e studiosi, a verificare quali proposizioni siano effettivamente ricavabili dalla sentenza in commento e che peso possano avere sul piano storico e cronachistico e su quello della realtà giudiziaria contemporanea.

C’è poi un altro aspetto degno di nota. La sentenza ha espresso convinzioni interpretative il cui valore trascende il fenomeno ‘ndrangheta poiché si riferisce all’universo delle condotte associative di stampo mafioso. Affronta temi probatori essenziali, come ad esempio lo standard dimostrativo necessario per il riconoscimento della condotta di partecipazione e, ancor prima, per l’affermazione dell’esistenza stessa di un aggregato mafioso.

Entra nel dibattito sulla cosiddetta mafia “silente” o “mimetica” e sceglie una precisa opzione ermeneutica. Esprime una ben definita opinione sui compiti dimostrativi dell’accusa allorché porti al vaglio del giudice fattispecie connesse alle cosiddette mafie migranti.

Di tutto questo i mass media si sono interessati poco o nulla ma si tratta comunque di temi di notevole rilievo per il peso che possono avere sugli equilibri e le prospettive della complessiva azione di contrasto alla maligna sfida mafiosa.

 1.b) Proposizioni accusatorie e valutazioni di merito

Il procedimento Crimine è nato sulla base di una precisa ipotesi accusatoria, riferita al quadriennio 2007/2010. La direzione distrettuale antimafia della Procura di Reggio Calabria ha assunto (ed i giudici di merito hanno concordemente avallato), come prima ed essenziale proposizione, l’esistenza, nell’ambito dello specifico fenomeno associativo mafioso denominato ‘ndrangheta, di un particolare modello organizzativo.

La sua realizzazione è affidata a un organismo, chiamato “Provincia” o “Crimine”, posto in posizione sovraordinata sia rispetto alle singole articolazioni territoriali della ‘ndrangheta (cioè le cosche o società o locali che dir si voglia, a loro volta raggruppate in tre mandamenti, uno per il versante tirrenico del territorio provinciale reggino, uno per il versante jonico e uno per la zona centrale) che agli aggregati simili operanti in altre parti d’Italia e all’estero.

Questo modello organizzativo, per il solo fatto della sua esistenza, impone di attribuire alla ‘ndrangheta caratteristiche di unitarietà, sebbene in un’accezione significativamente diversa da quella propria di altre associazioni simili, come ad esempio Cosa Nostra: mentre infatti l’organismo apicale di quest’ultima, cioè la “Commissione” o “Cupola”, dispone di ampi poteri decisionali che gli consentono di influire anche sulle specifiche attività criminali delle cosche, il Crimine ha compiti più circoscritti, attinenti essenzialmente alla definizione e alla custodia dell’ortodossia ndranghetistica.

Così, testualmente, li definisce il giudice di primo grado, in un passaggio richiamato dall’estensore della sentenza n. 55359: «l’azione dellorganismo di vertice denominato Crimine o Provincia […] seppur non sembra intervenire direttamente nella concreta attività criminale gestita in autonomia dai singoli locali di ‘ndrangheta, svolge indiscutibilmente un ruolo incisivo sul piano organizzativo, innanzitutto attraverso la tutela delle regole basilari dell’organizzazione (una sorta di “Costituzione” criminale), quelle, in definitiva, che caratterizzano la Ndrangheta in quanto tale e ne garantiscono la riconoscibilità nel tempo e nello spazio, anche lontano dalla madrepatria Calabria; quindi garantendo il mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle aperture di altri locali, il nulla osta per il conferimento di cariche, la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da soggetti intranei alla ‘ndrangheta».

Lo stesso giudice ammette tuttavia che «l’esistenza di quell’organismo verticistico – i cui poteri, allo stato delle prove acquisite, sono definibili solo nei termini suddetti, non essendo ancora chiarito definitivamente quali poteri sanzionatori esso abbia – non esclude la possibilità dell’insorgere di conflitti e di faide tra gruppi contrapposti (come è avvenuto storicamente ed anche nel recente passato».

Osserva peraltro che «La tesi secondo la quale l’organizzazione ‘Ndrangheta ha carattere unitario non può in alcun modo ritenersi sconfessata dal fatto che periodicamente possano nascere faide fra le varie cosche operanti su un certo ambito territoriale: da un lato perché in qualsiasi organizzazione complessa, e tanto più in quelle a base criminale (basti pensare alle vicende di Cosa Nostra siciliana, segnata da gravi “turbolenze” e da numerosi omicidi persino negli anni della pax mafiosa voluta da Bernardo Provenzano), vi sono fasi patologiche in cui possono verificarsi contrasti interni e delitti gravissimi; dall’altro perché si tratta pur sempre di episodi che, quando si sono verificati, non hanno messo in discussione gli equilibri complessivi nei termini generali che si sono fin qui descritti».

La seconda proposizione accusatoria, ugualmente condivisa dai giudici di merito, è che esista e sia consolidato nell’ambiente ndranghetistico un vero e proprio cursus honorum cui corrispondono gradi di importanza crescente che servono anche a distinguere nell’organigramma criminale la cosiddetta “società minore” dalla “società maggiore”.

Tanto più elevato è il grado di un esponente della ‘ndrangheta, tanto maggiori sono il suo prestigio personale e quello della cosca cui appartiene.

Sottolinea al riguardo la Corte di Appello di Reggio Calabria, in un passaggio motivazionale sintetizzato nella pronuncia di legittimità, che «la emersione di particolari rituali di affiliazione, il significato agli stessi attribuito, l’esistenza di una rigida progressione di ruolo, sono elementi che vanno riferiti alla dimensione interna di “quella” particolare struttura mafiosa già nota come ‘ndrangheta e le cui modalità  operative risultano precedentemente accertate […] La forza simbolica dei rituali, l’esistenza di precise regole di apertura e funzionamento dei singoli gruppi territoriali, l’esistenza di un organismo sovraordinato di composizione dei conflitti non risultano, pertanto, dati scarsamente significativi ma vanno interpretati come un punto di forza dell’organizzazione, tale da comportare una carica di fascinazione nei confronti dei possibili nuovi adepti e al contempo un efficace strumento di garanzia per il raggiungimento degli scopi associativi generali».

Nell’opinione della Corte territoriale non ha un rilievo decisivo, cioè non è idonea a scalfire l’assunto centrale del processo, la constatazione dell’assenza nell’organismo di vertice di rappresentanti di talune tra le più potenti famiglie della ‘ndrangheta reggina. Ciò è avvenuto infatti non per una deliberata volontà di boicottare o minimizzare il Crimine, della quale non vi è alcuna evidenza, ma per ragioni contingenti dovute alle particolari dinamiche interne che nel periodo dei fatti interessavano proprio quelle famiglie e gli causavano crisi e fibrillazioni.

Esclusa in tal modo l’esistenza di elementi che possano contraddire la proposizione essenziale del processo, la Corte territoriale fa propria la formula descrittiva coniata dal GUP che sintetizza con rara efficacia il cuore della verità processuale: «il modernissimo e difficile equilibrio tra centralismo delle regole e decentramento delle ordinarie attività illecite».

1.c) Valutazioni del collegio della prima sezione penale

Possibilità di valorizzare precedenti giudicati: la differenza tra le realtà criminali insediate nei territori d’origine e quelle “migranti”

Molti ricorrenti hanno eccepito l’incongruenza del programma dimostrativo proposto dalla pubblica accusa e condiviso dai giudici di merito. Hanno infatti intravisto un vizio di metodo nella traslazione nel giudizio, in applicazione dell’art. 238 bis c.p.p., di una congerie di sentenze focalizzate su specifici fatti criminali che, sebbene sicuramente attribuibili a singole cosche, erano tuttavia inidonei a svelare alcunché di significativo sulla propensione unitaria della ‘ndrangheta e sull’esistenza effettiva del Crimine.

Il collegio non ha condiviso il rilievo, osservando che «se dunque, in precedenti giudizi, risulti accertata – con decisione irrevocabile – l’esistenza di una data associazione criminosa (nel caso in esame la ‘ndrangheta) avente i caratteri tipici di cui all’art. 416 bis cod. pen., l’importazione critica di tale dato consente – in una con i materiali dimostrativi nuovi – di ritenere sussistente il radicamento territoriale di  «quel» gruppo criminoso con i sottostanti caratteri specializzanti (l’esercizio concreto del potere di intimidazione) ed il tema di prova diventa pertanto quello della continuità dell’agire del gruppo (complessivamente inteso), il che – si badi bene – non comporta necessariamente (almeno nei territori già oggetto della pressione mafiosa storica) la dimostrazione di un rinnovato esercizio del potere di intimidazione, ben potendo – in un lasso di tempo ragionevole, che consente ai consociati di serbare la memoria delle azioni del gruppo – essere semplicemente sfruttata (una sorta di rendita da capitale intimidatorio) la condizione già realizzatasi e oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente (la cd. oggettivizzazione del potere di intimidazione, come caratteristica del gruppo espressa quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contesto territoriale di riferimento è dato costante nell’analisi giurisprudenziale del fenomeno mafioso».

La riconosciuta possibilità di importazione di precedenti giudicati dovrebbe essere esclusa, secondo il collegio, solo se emergesse «una netta frattura finalistica» che consentisse di affermare una profonda ed effettiva mutazione genetica della ‘ndrangheta[4].

Ma poiché questa mutazione non è avvenuta ed è conforme al notorio giudiziario e al senso comune ritenere che la ‘ndrangheta continui ad essere ciò che è sempre stata, è legittimo il ricorso all’opportunità offerta dall’art. 238 bis, nel senso che le acquisizioni definitive di precedenti esperienze processuali sono una legittima base di partenza per l’esplorazione giudiziaria degli eventuali aggiornamenti organizzativi ed operativi della galassia criminale ndranghetistica o, per usare la medesima espressione della sentenza, della sua “attualizzazione”.

Giunta a questo punto, la sentenza fa un importante distinguo. La conclusione appena tracciata vale soltanto per le realtà criminali attive in Calabria, cioè nel territorio di nascita e massimo radicamento della ‘ndrangheta. Non vale invece per gli aggregati operanti in zone differenti del territorio nazionale.

Ciò – si precisa – perché “il patrimonio di «concreta capacità di intimidazione» lì dove si rivolga a zone del paese che non hanno vissuto – nemmeno in parte – le condizioni di «assoggettamento ed omertà» indicate dal legislatore nel corpo della disposizione incriminatrice va debitamente attualizzato, nuovamente ricostruito e dimostrato in concreto lì dove si voglia ritenere consumato il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. ».

Il riconoscimento giudiziale del delitto associativo mafioso richiede dunque un requisito imprescindibile ove vengano in rilievo organismi criminali migranti: «che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente nel quale essa opera, e sia pure limitatamente ad un determinato settore, un’effettiva capacità di intimidazione, con la conseguenza che, nel caso di un’autonoma consorteria delinquenziale, pur se la stessa mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, occorre comunque accertarne il radicamento “in loco” con quelle peculiari connotazioni […] il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del termine avvalersi contenuto nell’art. 416 bis c.p. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purchè l’intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti […]In tal senso, il Collegio ritiene ormai superato – dalle concordi decisioni prima indicate e dalle scelte interne compiute in punto di sostanziale inutilità di una decisione delle Sezioni Unite (provv. presidenziale del 28 aprile 2015) – il diverso orientamento espresso da Sez. V n. 3166 del 3.3.2015, secondo cui la punibilità del nuovo insediamento – in territori in precedenza ritenuti immuni da condizionamento mafioso – sarebbe da ricollegarsi alla «mera potenzialità» di un pericolo per l’ordine pubblico, cui non si sia accompagnata alcuna esteriorizzazione del potere di intimidazione. In simili casi, di prospettato insediamento in zone diverse da quelle già oggetto di pressione riconoscibile, dunque, al di là delle ipotesi di punibilità dei singoli ricollegate all’esame di specifiche e concrete condotte di agevolazione tenute nei confronti della «casa madre» calabrese (pur se realizzate materialmente altrove) l’utilizzo delle precedenti decisioni irrevocabili – ai sensi dell’art. 238 bis può essere teso esclusivamente a dimostrare una delle possibili componenti dell’autonomo ‘fatto intimidatorio’ […] che va tuttavia analiticamente e congruamente dimostrato, caso per caso, ben potendo – in ipotesi – la semplice spendita del nomen (pur se avvenuta) non aver in concreto determinato alcun timore in contesti sociali, economici, culturali, territoriali diversi da quelli di origine».

Tale è l’importanza che il collegio ha attribuito a questo criterio distintivo da avere avvertito la necessità di fissare appositi punti di diritto che si riportano integralmente.

«Ciò posto, è opportuno fissare – per la rilevanza di tale precondizione valutativa, i seguenti principi di diritto:

– in ipotesi di avvenuta constatazione in precedenti giudizi del radicamento territoriale di una associazione di stampo mafioso – con correlata dimostrazione del carattere specializzante dell’esercizio del potere di intimidazione derivante dal vincolo associativo – è legittima l’utilizzazione, in chiave dimostrativa, dei precedenti giudicati, ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti che si assumono come avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non risultino acquisiti elementi tali da far ragionevolmente desumere una variazione delle finalità perseguite dal gruppo criminale, vi sia una – almeno parziale – riconoscibile identità soggettiva tra i soggetti attualmente coinvolti ed i precedenti, ed il tempo decorso non sia di entità tale – lì dove manchi la prova autonoma di una rinnovata attività intimidatoria – da aver ragionevolmente determinato l’oblio dei consociati circa la connotazione mafiosa del sodalizio; tale utilizzo delle precedenti decisioni irrevocabili non può, per converso, ritenersi consentito al fine di dimostrare – di per sè – l’esistenza di un radicato potere di intimidazione – ex art. 416 bis c. p. – in territori diversi rispetto a quelli oggetto di precedente analisi».

 

– Delimitazione della vicenda processuale e del suo significato

Molti motivi di ricorso hanno prospettato, anche se indirettamente, una sorta di vaghezza descrittiva della contestazione associativa e comunque l’inidoneità dei dati conoscitivi acquisiti nel giudizio a fungere da suo adeguato banco di prova.

Il collegio ha respinto anche queste critiche sul presupposto di un esplicito convincimento: il giudizio sottoposto al suo esame si proponeva di esplorare non «l’intera, frastagliata, galassia della ‘ndrangheta calabrese” ma una specifica proposizione, cioè quella del “ricorso, quantomeno nell’ambito delle cellule operative qui in rilievo, a formali riti di affiliazione, all’utilizzo di una nomenclatura specifica per l’indicazione della progressione interna, così come all’esistenza di una struttura di vertice con compiti di promozione dell’osservanza delle regole “statutarie”, come in ogni organismo – che ambisce a regolamentare le condotte degli aderenti – si tende a realizzare».

In virtù di questa delimitazione, i giudici di legittimità hanno considerato irrilevante l’emersione processuale di aggregati di ‘ndrangheta radicati in Calabria che non si riconoscono nella struttura organizzativa affermata dall’accusa e dai giudici di merito, al punto da meritarsi ad opera degli “ortodossi” l’appellativo di cellule “bastarde”.

Questa circostanza, semmai, sarebbe stata rilevante in presenza di una contestazione estesa all’intero universo ndranghetistico che però, appunto, mancava. La stessa argomentazione è stata valorizzata per giustificare l’irrilevanza dell’assenza nel Crimine di alcune tra le più influenti e storiche famiglie della ‘ndrangheta. Di seguito la Corte, sollecitata da specifici motivi di ricorso, ha affrontato un’altra questione di peso: l’effettiva disponibilità in capo al Crimine di poteri tali da renderlo realmente un organismo direttivo.

Questione strettamente collegata a un ulteriore quesito: se i componenti del Crimine debbano o no essere considerati corresponsabili di condotte penalmente rilevanti tenute da singole cellule territoriali ma per la realizzazione di scopi “sociali” comuni.

Esclusa quest’ultima possibilità, peraltro neanche ipotizzata, la Cassazione non ne ha tratto la conseguenza di un difetto di consistenza del Crimine, come alcuni ricorrenti avevano chiesto.

Ha ritenuto infatti che dovesse far premio la specifica e dimostrata conformazione di tale organismo.

La sua effettività e il prestigio attribuito al suo ruolo non poggiano infatti sulla partecipazione diretta o sull’ispirazione delle attività criminali di base ma su ben differenti competenze.

La prima è la spettanza dell’attribuzione dei gradi che scandiscono il “cursus honorum” ndranghetistico, funzione di primo piano poiché da quei gradi dipende non solo lo spessore mafioso di chi li riceve ma anche della cosca alla quale costui è affiliato.

La delicatezza di questo compito – osserva la Cassazione – diventa ancora più evidente se si considera la centralità di un altro aspetto: l’esigenza che sia costantemente mantenuto un accettabile equilibrio di potere ed influenza fra i tre blocchi storici e attuali della ‘ndrangheta: jonico, tirrenico e centrale.

La soddisfazione di questa esigenza passa anche attraverso una cauta gestione delle progressioni in carriera. Se queste fossero sbilanciate, se tendessero a valorizzare una parte a discapito delle altre, ne seguirebbero inevitabilmente reazioni di intensità crescente, causate non solo dall’ossessione ndranghetistica per rituali e gradi, ma anche dalla preoccupazione che la crescita di prestigio degli uni equivalga a perdita di potere per gli altri.

È chiaro allora che la “gestione delle carriere” non si risolve in un fatto meramente onorifico e simbolico ma implica una partecipazione rilevante agli interna corporis essenziali della ‘ndrangheta. Tanto ciò è vero – osserva l’estensore – che almeno nell’ambito criminale piemontese vi è la prassi di devolvere al Crimine una parte degli “utili societari” per il mantenimento dei suoi componenti, il che deve necessariamente significare che si riconosce l’utilità comune di quell’organismo.

Un’altra funzione importante e pacificamente di spettanza del Crimine è la prevenzione e la risoluzione dei conflitti tra cosche, possibile solo in conseguenza di una “parziale cessione di sovranità” delle cosche medesime.

– Identificazione dei requisiti necessari per la condotta partecipativa e valutazione dell’impatto sanzionatorio

Su questo specifico aspetto hanno insistito numerosi ricorsi.

Comune oggetto dei rilievi è stato la scelta dei giudici di merito di ritenere sufficiente per l’affermazione di responsabilità la dimostrazione di uno status formale, quello di affiliato, anche quando mancasse la prova che ad esso siano seguiti comportamenti di effettiva partecipazione. Il collegio ha riconosciuto la fondatezza della questione e ha accolto il motivo di impugnazione. Non è infatti sufficiente la prova del «mero accordo di ingresso cui non segua la ricorrenza di un qualsiasi indicatore di avvenuta attivazione del soggetto in attuazione dell’accordo medesimo».

L’apporto del partecipe deve essere cioè riconoscibile anche se minimo così che si possa dire avvenuto il suo inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza soggettiva. Questa scelta interpretativa è da preferire ad altre che pure sono state ipotizzate per la semplice ragione che è l’unica a salvaguardare i principi di materialità e offensività della condotta ed ancora l’unica a compiere, per così dire, una valutazione diimpatto sanzionatorio”, indispensabile se si considera che l’art. 49.3 della Carta di Nizza prescrive tassativamente il requisito della proporzionalità tra reato e pena.

Requisito, questo, che rimarrebbe inapplicato se ad un comportamento di effimera e quasi impalpabile consistenza seguisse il pesantissimo trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 416 bis per le condotte di partecipazione (da 10 a 15 anni per la partecipazione non circostanziata, da 12 a 20 anni quando ricorre l’aggravante dell’associazione armata, effettivamente contestata e riconosciuta nel processo Crimine).

L’estensore ha inoltre richiamato, a ulteriore conforto della correttezza della scelta seguita, la nozione di partecipazione punibile recepita in ambito eurounitario dall’art. 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio UE laddove, puntualizzando la condotta necessaria perché si possa ritenere integrata un’effettiva partecipazione ad un contesto di criminalità organizzata, si esige una partecipazione attiva alle attività criminali dell’organizzazione.

1.d) Qualche osservazione sulla sentenza 55359/2016 e sul panorama giurisprudenziale in cui si inserisce

La ricognizione delle proposizioni di maggiore rilievo della sentenza della Prima sezione penale consente di verificare con la dovuta cognizione di causa la pertinenza delle reazioni mediatiche alla sua uscita. Consente anche di comprendere se questa decisione abbia comunque segnato, di per se stessa, nuovi approdi interpretativi, nuove sensibilità, nuovi approcci o si sia invece mantenuta entro sentieri ampiamente battuti.

– L’affermazione dell’esistenza della ‘ndrangheta

Non è minimamente vero che il primo riconoscimento giudiziario dell’esistenza della ‘ndrangheta sia dovuto alla sentenza qui commentata.

La magistratura reggina e calabrese per prima, quella di numerose altre sedi giudiziarie italiane a seguire, ne affermano da decenni non solo l’esistenza ma l’intensa e temibile operatività, l’incredibile pervasività, la capacità di infiltrazione in ogni ambiente, la prontezza ad intercettare ogni occasione di lucro parassitario, la modernità gestionale che non ha eguali in nessun’altra organizzazione criminale. Da numerose legislature le Commissioni parlamentari antimafia di volta in volta istituite hanno compreso la gravità del fenomeno e gli stanno dedicando le loro migliori energie.

Tutte le principali agenzie investigative del Paese si sono organizzate in modo da assicurare priorità alla comprensione ed alla repressione della ‘ndrangheta. Più in generale, l’attenzione delle Istituzioni è massima e ha prodotto risultati tangibili su versanti ben più estesi di quello strettamente penale: l’aggressione ai patrimoni accumulati in modo criminale, lo scioglimento degli enti locali compromessi da infiltrazioni mafiose, il potenziamento delle norme di contrasto.

È nato perfino un nuovo genere letterario, alimentato da scritti con finalità divulgativa che offrono al pubblico, quantomeno a livello basilare, le conoscenze necessarie a farsi un’idea delle logiche mafiose e, talvolta, anche degli aspetti folkloristici e di colore del mondo criminale. Si manifestano e affermano la loro leadership mediatica personaggi che si fanno portavoce del bisogno popolare di liberarsi dal giogo mafioso.

Sempre più spesso programmi televisivi propongono forme di intrattenimento e narrazione che hanno come sfondo storie e ambienti mafiosi anche ndranghetistici, talvolta esaltando le gesta delle forze dell’ordine, altre volte, puramente e semplicemente, spettacolarizzando le gesta criminali senza alcun filtro critico.

Esclusa quindi, quantomeno da vari anni a questa parte, ogni disattenzione o sottovalutazione, il rischio è semmai quello contrario, cioè la possibilità che la necessità reattiva e l’uso di strumenti non sempre meditati e quasi mai coordinati, provochino un indebolimento della tessitura garantista del nostro sistema penale, comunque tollerato in nome del bisogno repressivo.

Una preoccupazione condivisa dal collegio di legittimità: non si spiegherebbe altrimenti quel richiamo, insolito nella giurisprudenza di questi anni, all’impatto sanzionatorio della fattispecie incriminatrice della partecipazione associativa e la conseguenza che se ne fa derivare, ancora più insolita, di considerare penalmente rilevanti solo condotte effettivamente congrue al fine associativo e adeguatamente esteriorizzate. Certo è che oggi la ‘ndrangheta è più che mai in vista nel dibattito legislativo, giudiziario, istituzionale e chi afferma il contrario compie un’opera di disinformazione.

Tutt’altra questione è se quest’accecante ribalta abbia prodotto i risultati sperati. Se sia finalmente adeguata la consapevolezza dei guasti profondi che forme criminali così violente e insidiose sono in grado di provocare al tessuto sociale. Se le istituzioni e i cittadini siano pronti a contrastare la sfida criminale e fare quanto gli spetta per vincerla. Probabilmente a questo alludeva l’enfatizzazione di un cronista serio ed esperto come Attilio Bolzoni.

Ma questa prospettiva porta a valutazioni metagiuridiche che mal si addicono a uno scritto che vorrebbe mantenersi su un piano squisitamente tecnico sicché si omette ogni considerazione al riguardo.

– L’unitarietà della ‘ndrangheta

L’eco mediatica successiva alla sentenza ha osannato l’affermazione di questo essenziale principio. D’ora in poi – si è detto – nessuno potrà più negare che la ‘ndrangheta è un mondo compatto, una cosa sola. Come si proverà a dimostrare, sul punto è lecito ben più di un dubbio. C’è intanto da capire cosa abbia detto davvero la Cassazione.

Un primo e importante indizio è il costante richiamo dell’estensore alla valenza limitata della verità proclamata in sentenza. L’affermazione, ribadita con vigore, della necessità di attenersi al “manifesto” disegnato dalla DDA di Reggio Calabria e ai suoi confini contenutistici, spaziali e temporali non è soltanto l’ovvia sottolineatura del classico principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza.

È anche un avviso quantomai opportuno: il giudice di legittimità non enuncia principi universali e immodificabili e le verità che afferma valgono soltanto all’interno della specifica realtà processuale che le ha generate. Affermazione nient’affatto scontata in tempi in cui, più spesso di quanto sia desiderabile, le pubbliche istituzioni pretendono di proclamare verità assolute.

C’è di più, come si è visto: la motivazione della sentenza rende chiaro che il mancato accoglimento di alcuni motivi di impugnazione è strettamente giustificato proprio dalla limitatezza della contestazione perché, se così non fosse stato e la DDA di Reggio Calabria avesse ceduto alla tentazione di un’imputazione tale da assorbire e “imprigionare” l’universo ndranghetistico, i deficit probatori che pure sono stati evidenziati avrebbero avuto ben diversi effetti.

Si riporta un passaggio testuale significativo in tal senso, laddove si ricorda che non è stata «realizzata una contestazione assolutamente generalista, quanto fotografata una realtà che – nel periodo storico in esame – ha fatto emergere un effettivo funzionamento di una struttura – di certo con ampio raggio di azione – tesa a rendere unitaria e omogenea l’azione di un consistente numero di locali e società ubicate principalmente nella Calabria meridionale. In tal senso, sono prive di pregio le obiezioni relative all’«assenza» in detto organismo di alcune tra le famiglie storiche della ‘ndrangheta […] potendosi aggiungere che, sul piano dimostrativo, il fatto che talune ‘presenze’ non siano state contestate non risulta essere un reale elemento di smentita dell’ipotesi di accusa (diverso sarebbe stato, evidentemente, il caso di presenze ipotizzate dall’accusa e non rinvenute sul piano dimostrativo durante l’istruttoria)».

È possibile, in altri termini, affermare che in un certo periodo un certo numero di cosche di ‘ndrangheta si è riconosciuto in un certo modello organizzativo. È invece impossibile, per insuperabili difficoltà probatorie e assenza delle necessarie evidenze, affermare che qualsiasi cosca, dovunque si trovi, chiunque la componga, quali che siano i suoi programmi, sia disposta a quella “cessione di sovranità” di cui ha parlato l’estensore.

– Differenze strutturali nei moduli organizzativi di ‘ndrangheta e Cosa nostra

Ancora, è impossibile sottovalutare la portata dell’assunto condiviso da giudici di merito e di legittimità circa «il modernissimo e difficile equilibrio tra centralismo delle regole e decentramento delle ordinarie attività illecite». È nettissima al riguardo, e la motivazione non manca di sottolinearlo, la differenza tra l’organizzazione della ‘ndrangheta e quella di Cosa Nostra.

Plurime sentenze definitive, a partire da quelle scaturite dal cosiddetto maxiprocesso palermitano, hanno dimostrato l’esistenza, in seno a quest’ultima, di un organismo apicale, denominato Commissione o Cupola, alla cui regia si deve una delle più sanguinose stagioni di Cosa Nostra. Fu la Commissione, secondo una verità processuale non più modificabile, a ordinare i cosiddetti omicidi eccellenti, cioè le uccisioni di servitori dello Stato o boss, che, rispondendo a fini strategici, avevano un valore per l’intera organizzazione, tale da giustificare la prevedibile ondata repressiva statuale che ne sarebbe seguita.

È quello che, nella semplificazione giornalistica, fu definito il teorema di Buscetta, dal nome di uno dei primi e più importanti collaboratori di giustizia le cui conoscenze furono valorizzate nel maxiprocesso. Restò in tal modo scolpita la struttura gerarchica di Cosa Nostra e il ruolo organizzativo centrale della Commissione.

È fin d’ora evidente una prima e rilevante differenza tra la mafia siciliana e quella calabrese e ha a che fare con l’asimmetria delle competenze dei rispettivi organi. La Commissione decide la strategia comune e definisce i comportamenti che le danno effettività. Il presupposto è chiaro: solo la Commissione, per la caratura e il potere dei suoi componenti, ha una visione globale del programma criminale da seguire e la capacità di realizzarlo. Gli effetti organizzativi sono altrettanto chiari: l’esistenza della Commissione e il ruolo che le compete si traducono in limiti effettivi all’operatività delle cellule territoriali.

Nulla del genere è stato ipotizzato e provato riguardo alla ‘ndrangheta. Le competenze del Crimine, come descritte nella sentenza, consentono di attribuirgli un ruolo di vestale dell’ortodossia e delle regole e di risolutore di conflitti, nulla di più. Le singole cosche di ‘ndrangheta – afferma il processo Crimine – mantengono intatta la loro autonomia operativa e non incontrano limiti nella gestione dei loro affari che non siano quelli connessi alla loro forza intrinseca, all’attività di disturbo di eventuali concorrenti e all’azione repressiva dello Stato.

Un secondo aspetto riguarda l’effettività dei poteri di Commissione e Crimine. Le competenze del primo organo, quali emerse nella straordinaria ed enciclopedica esperienza del maxiprocesso e dei giudizi collegati, erano accompagnate da poteri tali da assicurarne la sicura realizzazione.

Le rivelazioni dei primi e più importanti collaboratori di giustizia siciliani, quali Leonardo Vitale, Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, considerate attendibili nei processi che le recepirono, attestarono che la Commissione non solo decideva in assoluta autonomia gli omicidi eccellenti ma sceglieva essa stessa gli uomini cui affidare l’esecuzione dell’incarico, senza neanche avvisare le famiglie cui costoro appartenevano.

La deliberazione della Commissione era inappellabile sicché nessuno vi si poteva opporre a pena di gravissime rappresaglie. La differenza rispetto ai poteri del Crimine non potrebbe essere più netta. Merita di essere segnalata a questo proposito un’incertezza nella sentenza della Cassazione.

Nella parte in cui sono state affrontate le doglianze difensive circa l’indeterminatezza del capo dell’ imputazione associativa, l’estensore evidenzia che il  reale contenuto della contestazione può essere ricostruito in modo certo attraverso la descrizione delle funzioni attribuite ai singoli imputati: «i compiti concreti dell’organo di vertice non risultano espressi in tale parte iniziale della contestazione [il che, peraltro, non può tradursi in vizio di aspecificità, già essendo sufficientemente indicativa l’espressione utilizzata, ed essendo affidato al compendio probatorio il compito di raffigurare, o meno, tale connotazione verticistica, n.d.e.] ma appaiono desumibili dalle descrizioni dei ruoli individuali dei soggetti tratti a giudizio con l’accusa di componenti di tale organismo (v. per tutte, la costruzione sintattica utilizzata per l’imputato (se ne omettono le generalità): … impartendo le direttive agli associati, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati».

A seguire questa proposizione, il Crimine avrebbe tra le sue competenze anche poteri sanzionatori ma i giudici di merito, come si è già detto, hanno escluso che l’istruttoria sia riuscita a dimostrare un’evenienza del genere. Si richiama il passaggio testuale: «l’esistenza di quell’organismo verticistico – i cui poteri, allo stato delle prove acquisite, sono definibili solo nei termini suddetti, non essendo ancora chiarito definitivamente quali poteri sanzionatori esso abbia – non esclude la possibilità dell’insorgere di conflitti e di faide tra gruppi contrapposti (come è avvenuto storicamente ed anche nel recente passato».

Ne deriva che la sentenza, pur corretta nell’identificazione complessiva del capo di imputazione, ha però omesso di valutare le conseguenze che quella mancata dimostrazione poteva avere sulla tenuta complessiva della proposizione d’accusa. Esistono poi altri aspetti di non poco momento, anch’essi tali da scolorire il ruolo del Crimine rispetto a quello della Commissione.

Anzitutto, l’esistenza di cellule “bastarde”, che non si riconoscono nel modello organizzativo delineato dalla DDA reggina. Si deve convenire che il fenomeno, anche a seguire le prospettive di merito e di legittimità e senza enfatizzarlo oltre il dovuto, dimostra quantomeno l’incapacità della ‘ndrangheta “ortodossa” di attirare ai suoi schemi l’intero universo criminale organizzato della sua zona di radicamento.

Un rilievo ancora maggiore ha l’assenza dal Crimine di esponenti di alcune delle famiglie di ‘ndrangheta di maggior peso negli equilibri criminali reggini e calabresi. Si legge nelle motivazioni di merito, ed è stato ribadito dal collegio di legittimità, che la circostanza non è espressione di un deliberato disegno di autoesclusione che, se si fosse manifestato, avrebbe seriamente messo in dubbio l’essenza stessa della proposizione accusatoria.

Essa è infatti – si dice – ragionevolmente spiegabile con motivi contingenti, quali temporanei impedimenti di alcune famiglie particolarmente colpite da iniziative giudiziarie, ovvero comunque valorizzando la presenza nel Crimine di personaggi con funzioni di rappresentanza estesa anche alle cosche formalmente assenti.

Non sembra, per la verità, una giustificazione così pregnante da fugare ogni perplessità: la partecipazione all’organismo di vertice di un’organizzazione criminale dovrebbe essere avvertita come un fatto imprescindibile anche, e a maggior ragione, in fasi critiche e per la stessa ragione sembra conforme a logica una presenza diretta piuttosto che delegata, tanto più in un ambiente in cui ogni cosca ha come faro il suo specifico interesse.

– L’assenza di reali novità sul funzionamento della ‘ndrangheta

Resta un ultimo argomento.

Che la ‘ndrangheta disponesse di stanze di compensazione, di occasioni di confronto e conciliazione e di regole e meccanismi organizzativi che andassero oltre le singole cosche, era noto da decenni sicchè per questo aspetto il procedimento Crimine non ha svelato nulla di nuovo. Il riferimento obbligato è l’ormai leggendario processo per il cosiddetto summit di Montalto, celebrato nei confronti di 72 imputati dinanzi al Tribunale di Locri e definito con sentenza del 2 ottobre 1970[5].

L’antefatto, testualmente ricavato dalla motivazione di tale atto, è che «per antica tradizione, la malavita della provincia di Reggio Calabria – denominata anche «onorata società» o «‘ndrangheta» – teneva  ogni anno in Aspromonte un’assemblea di esponenti e delegati di tutti i nuclei, in occasione dei festeggiamenti che si svolgono a settembre in onore della Madonna nel Santuario di Polsi sito nel territorio di San Luca […] ad essa partecipavano gli esponenti più qualificati di tutti i comuni: i «capi bastone» o «capi società», i «contabili», i «mastri di sgarro».

Segue l’elenco delle materie devolute alla competenza di questa assemblea: «programmazione di azioni delittuose, soluzione dei conflitti di competenza territoriale, giudizi a carico di coloro che eventualmente si fossero resi colpevoli di indegnità verso la società o verso i suoi capi»

Data questa premessa, e sulla base di informazioni raccolte a vario titolo, il 26 ottobre 1969 la Polizia di Stato e i Carabinieri si recarono in forze nella località Serro Juncari di Montalto e vi sorpresero centinaia di persone riunite in un’ampia radura. Ne seguirono tentativi di fuga, colluttazioni e sparatorie ma alla fine le forze dell’ordine riuscirono a fermare numerosi convenuti.

I fatti furono denunciati all’autorità giudiziaria e sfociarono nel processo di Locri. Ben 67 imputati, considerati appartenenti al Gotha della malavita mafiosa di quei tempi, furono chiamati a rispondere, unitamente ad altre accuse, del delitto di associazione a delinquere.

A conclusione del giudizio, il Tribunale accolse la tesi del PM secondo il quale la riunione di Montalto era nient’altro che la manifestazione plastica dell’esistenza della ‘ndrangheta, della sua piena rispondenza alla fattispecie incriminatrice delineata dall’art. 416 cod. pen.[6], della sua natura violenta e prevaricatrice che già da allora si configurava, per la sua pervasività, come un vero e proprio sistema antistatuale.

Non occorre altro per ritenere dimostrato l’assunto di partenza. Già mezzo secolo addietro la giustizia calabrese aveva dimostrato e affermato non solo l’esistenza della ‘ndrangheta ma la sua intima natura di antistato e la vigenza, ferma restando l’assoluta autonomia operativa di ogni singola cosca, di regole comuni all’intera organizzazione criminale alla cui ferrea applicazione sovrintendeva non un comitato ristretto ma una vera e propria assemblea plebiscitaria nella quale ogni cellula territoriale disponeva di un rappresentante individuato nel capo società o in suo delegato.

Sempre nel processo di Locri emerse l’esistenza di un cursus honorum ndranghetistico, scandito in gradi di crescente importanza. Dunque, condizioni piuttosto prossime a quelle emerse nel procedimento Crimine, il cui accertamento giudiziario non provocò tuttavia alcuna revisione critica della consolidata considerazione della ‘ndrangheta come una galassia frastagliata, sia pure con punti di contatto tra le entità che ne fanno parte. La situazione non cambiò nei decenni successivi, pur in presenza di tentativi degli inquirenti reggini di provocare un mutamento di rotta nella percezione dell’intima essenza della ‘ndrangheta.

Lo sforzo più intenso fu compiuto con il cosiddetto procedimento Olimpia 1 che diede vita ad un vero e proprio maxiprocesso, celebrato nella seconda metà degli anni Novanta. Tra gli innumerevoli capi di imputazione fu inserita anche una specifica contestazione ai soggetti di vertice delle principali cosche della provincia di Reggio Calabria, volta ad accreditare la loro partecipazione ad un organismo decisionale verticistico, denominato Cosa Nuova,  cui spettava: «di assumere le decisioni più importanti nell’ambito della attività criminale di “COSA NUOVA”; di risolvere le più gravi controversie insorte tra le varie cosche facenti parte della predetta; di tenere i rapporti con le altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la massoneria e con le istituzioni; di gestire i più rilevanti affari di interesse per la associazione e, comunque, di conseguire profitti e vantaggi ingiusti, a tale scopo avvalendosi della forza intimidatrice che essi imputati mutuavano dalle cosche di appartenenza al cui vertice essi si trovavano, e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano».

La Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, con sentenze rispettivamente emesse il 19 gennaio 1999[7] e il 3 aprile 2001[8], giudicarono inesistente quell’organismo, osservando che la prova di incontri tra alcuni influenti esponenti della ‘ndrangheta era tutt’altro che decisiva, ben potendo essere attribuita a comuni affari criminali o all’intento di prevenire o risolvere possibili conflitti.

I giudici di merito considerarono inoltre come insuperabile argomento contrario rispetto alla tesi accusatoria l’evidente incapacità della ‘ndrangheta non solo di prevenire ma anche di sanzionare i conflitti tra cosche, talvolta estesi al livello di faide o vere e proprie guerre, che certo non erano mancati nell’arco di tempo considerato. Le conclusioni di merito furono condivise dalla Corte di Cassazione secondo la quale «in ogni caso non sarebbe stata costituita una “super associazione”, formata soltanto dai capi delle singole cosche, ma, si sarebbero verificate, secondo le evidenti e convergenti dichiarazioni di tutti i collaboranti, nell’anno 1991, vari incontri formali ed informali, fra i capi delle contrapposte cosche, per raggiungere una pace concordata, e conclusa, con laccordo per la divisione del territorio e la prosecuzione dello sfruttamento mafioso, da parte delle singole cosche in piena autonomia, salvo il rispetto dellaccordo raggiunto[9]».

Il primo, vero ribaltamento si deve dunque al processo Crimine, nei termini esposti in precedenza.

L’impressione è che ad esso si sia giunti non sulla base di elementi oggettivi di assoluta novità, poiché ciò che i giudici hanno considerato provato non dà conto di una ‘ndrangheta contemporanea assai differente da quella degli anni Sessanta, soprattutto se si considera l’immodificata autonomia operativa delle cosche, libere allora e oggi di sfruttare il loro territorio senza alcun vincolo imposto nell’interesse comune e di gestire ed espandere il loro business senza alcuna restrizione. Pare allora che l’unica reale novità sia una differente sensibilità giudiziaria o, se si preferisce, un nuovo modo di guardare lo stesso fenomeno.

Novità strettamente collegata all’acquisita consapevolezza, in passato mancante, della straordinaria pervasività della ‘ndrangheta e della sua ineguagliabile capacità di modernizzarsi costantemente e imporre la sua leadership incontrastata nel “mercato” nazionale e internazionale del crimine.

Il sostrato, implicito ma evidente, è che una forma di criminalità organizzata così efficiente e reattiva non potrebbe reggere alle ondate repressive, alla concorrenza di altri mondi criminali,  più in generale alla sfida della modernità, se non si muovesse sulla base di una capillare pianificazione che, per funzionare, non può essere affidata allo spontaneismo o alle iniziative dei singoli ma deve essere gestita da gruppi ristretti che devono poter agire con la pienezza di poteri, la riservatezza e la disponibilità di risorse che un compito così difficile richiede.

Se è questa la chiave di lettura, se sono queste le ragioni più o meno esplicite che spingono PM e giudici a sperimentare nuove forme di intelligenza del fenomeno ndranghetista, il processo Crimine non può essere un approdo definitivo ed in effetti non lo è stato, come stanno dimostrando inchieste successive che hanno proposto formule organizzative ritenute più adatte a cogliere l’essenza della ‘ndrangheta. Non solo per la dimostrata duttilità di questa, capace come si è detto di interpretare con efficacia la modernità e coglierne tutte le possibilità che essa offre nella prospettiva criminale, ma anche e soprattutto per la modestia del meccanismo organizzativo proposto come strumento che dovrebbe dar forma alle esigenze della ‘ndrangheta contemporanea.

Non pare davvero che alle sfide del mercato globale si possa rispondere con un comitato di “probiviri” senz’altri poteri che quelli derivanti dal ruolo di vestali dell’ortodossia criminale e di dispensatori di gradi, quasi alla stregua di una moral suasion.

– I requisiti necessari per la condotta partecipativa all’associazione mafiosa

In quest’ambito la sentenza 55359 non avrebbe potuto affermare concetti più netti. Non si ripete qui ciò che è già stato detto in precedenza. Si formula solo qualche osservazione aggiuntiva.

Il collegio di legittimità ha escluso che la sola affiliazione rituale, in qualche modo corrispondente a una mera messa a disposizione dell’organismo mafioso, sia di per se stessa sufficiente ad integrare la condotta di partecipazione. Questa conclusione sembrerebbe a prima vista tradire l’impostazione segnata dalle Sezioni unite penali con la sentenza Mannino[10] secondo la quale proprio l’affiliazione rituale, unitamente al possesso della qualifica di uomo d’onore, è tra le più efficaci evidenze dimostrative della partecipazione rilevante ex art. 416 bis.

In realtà – dice la sentenza 55359 – così non è. L’importanza della sentenza Mannino, infatti, sta ancora oggi «da un lato nella ricognizione dell’effettivo contenuto della disposizione incriminatrice (la nozione di partecipazione) e dall’altro nel metodo di verifica processuale” sicchè il riferimento all’affiliazione è nient’altro che un’«esemplificazione casistica».

Ciò che davvero conta di quella pronuncia  è la valorizzazione dell’aspetto funzionale della condotta partecipativa: «si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della – meglio ancora: “prende parte” alla stessa; locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima».

Sicchè, afferma la sentenza in esame, il comportamento penalmente rilevante deve essere concreto e finalizzato in modo riconoscibile e non puramente teorico al perseguimento degli scopi associativi. Aggiunge, come non bastasse, che il rapporto tra il soggetto e il gruppo non può essere individuato in una mera «predisposizione dell’anima».

Affermazioni nettissime che contrastano l’insistente tendenza a valorizzare in chiave penale meri status o finanche stati emotivi. Riacquistano senso ed effettività due capisaldi della nostra civiltà giuridica quali i principi di materialità e di offensività. Il nesso causale tra condotta ed evento esce dall’oblio. L’effimero e l’impalpabile non sono più categorie giuridiche.

Infine, è di grandissimo valore il richiamo, sostanzialmente inedito, alla valutazione di impatto sanzionatorio. Il giudice di legittimità afferma che sanzioni così drammatiche come quelle previste per i partecipi di un’associazione mafiosa, tanto più se armata, non possono essere inflitte se non per condotte pienamente coerenti alla fattispecie incriminatrice.

La pena astratta non può avere vita propria e reclamare la propria applicazione per il solo fatto di essere stata prevista, a prescindere cioè dal danno che il reo ha inflitto al bene giuridico protetto. Piace e convince questa presa di posizione. È esattamente ciò che si attende da giudici che, in quanto fedeli ai valori più autentici della Costituzione, sanno opporre le giuste barriere a tentazioni populiste in sede giurisdizionale.

 – La sconfessione del modello della “mafia silente” in riferimento alle organizzazioni criminali “migranti”

Anche per questo aspetto si è già messo in risalto il convincimento manifestato dai giudici della sentenza 55359. Le loro affermazioni meritano la più ampia sottolineatura.

L’ovvia premessa è la consolidata tendenza delle organizzazioni di tipo mafioso a “delocalizzarsi”, cioè a trasferire almeno in parte le loro attività criminali in luoghi diversi e distanti da quelli in cui sono nate e si sono consolidate. Gli aggregati mafiosi migranti hanno da un lato, e non certo per ragioni nostalgiche, la necessità di preservare la loro natura: devono quindi mantenere un forte collegamento con la zona di origine perché da questo dipende la loro legittimazione ad accreditarsi, anche nelle zone di destinazione, come rappresentanti di un potere criminale riconosciuto e temuto; devono inoltre preservare le caratteristiche essenziali delle “case madri”, non perché temano “inquinamenti ideologici” ma perché sono le più adatte a ridurre i rischi dell’azione repressiva statuale.

Dall’altro lato, quegli stessi aggregati devono affrontare la sfida operativa connessa all’insediamento in territori e comunità sensibilmente differenti da quelli originari: comportamenti individuali e sociali almeno in parte distanti da quelli con cui vi è familiarità, meccanismi economici più avanzati e complessi, opportunità di business più ampie e così via. Serve allora un adeguato equilibrio tra conservazione e cambiamento che le mafie in movimento, per le ragioni esposte, tendono a cercare non negli interna corporis ma nelle loro manifestazioni esterne.

I mutamenti che ne conseguono hanno sollecitato in più punti l’analisi giurisdizionale. Il più problematico e controverso riguarda gli indici di esteriorizzazione necessari perché possa dirsi esistente e manifestato il metodo mafioso in zone del territorio nazionale diverse da quelle d’origine delle aggregazioni mafiose. Questione connessa alla duttilità di queste, particolarmente la ‘ndrangheta, che le rende consapevoli dell’esigenza di mimetizzarsi in terre non avvezze ai loro segnali e non così pronte a recepirli.

Se questo è il comune terreno di impegno, bisogna dire che le risposte sono state quantomai variegate. Si legge così, ad esempio, nell’ultima rassegna penale dell’Ufficio del Massimario della Cassazione che: «Ad una prima lettura delle motivazioni delle varie sentenze sorge, invero, il dubbio se per qualificare una “locale” come associazione autonoma sia sufficiente l’adesione di questa a moduli organizzativi che riecheggino, per rituali di affiliazione, ripartizione di ruoli e relative qualificazioni nominalistiche, organizzazioni criminali di storica fama criminale, ovvero sia necessaria l’esteriorizzazione od esternalizzazione del metodo mafioso, ossia la proiezione all’esterno di siffatta metodica criminale, con i consequenziali riflessi nella realtà ambientale, in termini di assoggettamento ed omertà. In realtà, il panorama giurisprudenziale complessivamente considerato, piuttosto che controverso, sembra convergere nella affermazione del principio secondo cui l’integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti».

La relazione cita, come espressione di questa ormai raggiunta consapevolezza, Sez. 6^, n. 44667/2016, poiché nella visione ivi espressa «il dato probatorio rappresentativo di quello fenomenico assume un ruolo essenziale». La decisione evidenzia la necessità dell’uso del metodo mafioso il quale «deve trovare concreto riscontro nella progettualità e nell’azione del sodalizio, quale suo elemento intrinseco e costitutivo».

Difatti, «La circostanza che i reati associativi siano, in via generale, concepiti come reati di pericolo in rapporto alla concreta potenzialità criminale del sodalizio non vale a minare il rilievo che l’associazione di stampo mafioso postula l’utilizzo del metodo».

Sennonché, «Al tempo stesso va considerato che le associazioni storicamente riconosciute sono state sussunte nella fattispecie come dato presupposto, essendo noto il loro operare in progress. Ed allora risulta sotto tale profilo comprensibile l’affermazione, secondo cui quando si parla di ‘ndrangheta non vi è bisogno di ulteriori verifiche circa la concreta utilizzazione del metodo mafioso in rapporto alla riconoscibilità dello stesso, proveniente da una storicamente vissuta esperienza». Affermazione, questa, che viene immediatamente rapportata alla cosiddetta mafia silente, espressione che sarebbe nient’altro che una “figura retorica” e che comunque dovrebbe essere definita non più «come associazione criminale aliena dal cd. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere».

Dunque, «una mafia che non ha bisogno di dimostrare ulteriormente alcunché, perché essa è già riconosciuta». Si fatica a comprendere la direttrice essenziale di una pronuncia come questa. Vi si afferma l’indispensabilità di un dato probatorio dimostrativo di quello fenomenico ma poi si aggiunge che la mafia nulla deve dimostrare perché è riconosciuta di per se stessa. Si dice che il metodo mafioso deve trovare un concreto riscontro nella progettualità e nell’azione del sodalizio ma si rinnega subito dopo questa necessità quando viene in rilievo la ‘ndrangheta perché è la sua stessa storia a rendere immanente quel metodo. Si retrocede il concetto di mafia silente a semplice figura retorica ma si valorizza al tempo stesso il non detto e il sussurrato.

La sentenza n. 55359 esprime una netta contrarietà a questa vaghezza metodologica e valutativa e pronuncia ancora una volta parole chiare. La circostanza che un’associazione mutui il metodo mafioso da stili comportamentali propri di clan operanti in altre zone del territorio nazionale non dispensa l’accusa dall’onere di provare la sua effettività nel luogo di insediamento. Il metodo mafioso deve avere una sua esteriorizzazione in termini di condotta positiva e l’intimidazione deve risultare non da silenzi e sussurri ma da atti specifici e significativi.

La mera potenzialità del pericolo per l’ordine pubblico non è da sola sufficiente per l’affermazione del delitto associativo mafioso quando non accompagnata da tali significative esteriorizzazioni. Affermazioni ancora una volta convincenti, certamente molto più di altre che, nel pur comprensibile e lodevole intento di liberare la comunità dal giogo mafioso, hanno contribuito a svilire, talvolta in modo intollerabile, i principi probatori essenziali della nostra civiltà giuridica e tra questi la regola del superamento del ragionevole dubbio o, se si preferisce un linguaggio più moderno, la formula BARD[11].

Il giudizio ordinario

2.a) La Cassazione entra in conflitto con se stessa

A distanza di poco meno di un anno dalla sentenza 55359/2016, i giudici della seconda sezione penale si sono pronunciati nuovamente sul medesimo oggetto processuale[12]. Sono venuti infatti alla loro cognizione i ricorsi degli imputati (e del PG) del procedimento Crimine che avevano scelto di essere giudicati nelle forme ordinarie, mentre la precedente decisione, come già ricordato, aveva definito i ricorsi di coloro che avevano scelto il rito abbreviato.

L’identità della vicenda sottostante ad entrambi i giudizi rende superflua una sua ulteriore riassunzione e permette l’immediata valutazione delle proposizioni giuridiche essenziali formulate dai giudici della seconda sezione. Un aspetto deve essere segnalato prioritariamente: su vari temi essenziali il collegio ha scelto una via interpretativa che confligge radicalmente con quella della sentenza 55359/2016.

Lo ha fatto esplicitamente e ha indicato in modo netto le ragioni degli indirizzi prescelti e la scuola di pensiero nella cui scia si è mosso e che ha contribuito a sua volta ad alimentare. Nessuna ritrosia, nessun imbarazzo, soprattutto nessuna attenzione agli effetti drammaticamente concreti del dissenso in virtù del quale, nell’ambito del medesimo procedimento, imputati con posizioni identiche hanno ottenuto ora l’annullamento con rinvio della loro condanna di merito, ora la sua conferma e quindi l’immediata sottoposizione a pene di particolare asprezza. Nessuna di queste manifestazioni – sia chiaro – era dovuta: non spetta al singolo giudice farsi carico delle esigenze perequative generali della giustizia, non è tenuto ad uniformarsi ad alcun precedente, non deve preoccuparsi di altro che non sia il giudizio che gli è chiesto.

Resta però un’ineliminabile insoddisfazione di fondo. È quella di chi guarda al giudizio di legittimità come ambito istituzionalmente finalizzato alla conciliazione ed alla sintesi di opinioni divergenti, capace di assicurare ai cittadini una ragionevole certezza del diritto e l’uguale trattamento di situazioni uguali. Un’aspettativa che nel caso in esame è rimasta frustrata con la conseguenza che la legittima scelta di differenti riti processuali ha prodotto non solo gli effetti propri di ciascuno di essi ma risultati valutativi e sanzionatori di devastante differenza.

Il disagio non può essere comunque l’unica reazione per chi pretenda di compiere un’analisi tecnica sicchè è ben il momento di considerare con attenzione i punti essenziali del complessivo ragionamento utilizzato nella sentenza n. 29850.

– Le cosche insediate fuori dalla Calabria e la cosiddetta mafia silente

La presa di distanza dalla pronuncia della prima sezione penale comincia in modo sommesso: «Sul punto le argomentazioni contenute nella pronuncia n. 55359/2016 necessitano ad avviso del Collegio di ulteriore e, per certi versi, diverso approfondimento».

Segue immediatamente, con un’assertività che smentisce quell’inizio soft, la giustificazione di questa necessità distintiva, che prende l’avvio da una precedente pronuncia della quinta penale[13], cui l’estensore attinge dichiaratamente a piene mani: «La mafia, e più specificamente la ‘ndrangheta che di essa è, certamente, l’espressione di maggiore pericolosità, ha oramai travalicato i limiti dell’area geografica di origine, per diffondersi, con proprie articolazioni o ramificazioni, in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari od insensibili al condizionamento mafioso.

L’immediatezza e l’alta cifra di diffusione dei moderni mezzi di comunicazione, propri della globalità, hanno contribuito ad accrescere a dismisura la fama criminale di certe consorterie, di cui, oggi, sono a tutti note spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie, anche trasversali, inequivocità ed efficacia persuasiva dei codici di comunicazione. Sicché, non è certo lontano dal vero opinare che il grado di diffusività sia talmente elevato che il messaggio – seppur adombrato – della violenza (di quella specifica violenza di cui sono capaci le organizzazioni mafiose) esprima un linguaggio universale da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine. Sicché, sembra quasi anacronistico ipotizzare che possano ancora esistere, nel nostro Paese (ed anche oltreconfine), contesti ambientali davvero refrattari all’imposizione mafiosa. E non è certo azzardato ritenere che la mafia – e segnatamente la ‘ndrangheta – specie se non contrastata efficacemente nei territori di origine, sia in grado, ove lo voglia, di radicarsi ovunque, pur se con rischio variabile, per imporre i propri strumenti persuasivi in vista del conseguimento di illeciti obiettivi. Nè si pensi che la proliferazione o delocalizzazione della detta mafia sia frutto di mere smanie espansionistiche, per la conquista di nuove frontiere, o di mera colonizzazione di aree produttive ovunque site. Il fenomeno – a quanto pare, proprio della ‘ndrangheta o più marcatamente evidente per essa – sembra dovuto, alla luce di recenti indagini giudiziarie, i cui esiti sono già pervenuti alla cognizione di questa Corte di legittimità, all’ineludibile esigenza di investire enormi risorse finanziarie od alla possibilità di rilevare – a prezzi competitivi – interi settori commerciali o rami di azienda, per la cui gestione si renda necessario il radicamento in loco, ovvero alla vera e propria vendita di danaro, ovviamente a condizioni usurarie, ad imprenditori del Nord in difficoltà, specie nell’attuale congiuntura economica, con la necessità, anche in tal caso, del radicamento in zona per assicurarsi la certezza del rientro dell’investimento con i convincenti sistemi propri del metodo mafioso. O più semplicemente, l’esportazione del detto sistema è dettata dal mero intendimento di sperimentare, fuori dai confini tradizionali, la praticabilità di certe forme di semplificazione che, attraverso l’impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo, renda più agevole il conseguimento, anche extra moenia, di parassitarie fonti reddituali ovvero di commesse ed appalti pubblici.

Ora, pretendere che, in presenza di simile caratterizzazione delinquenziale, con confondibile marchio di origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà è, certamente, un fuor d’opera. Ed infatti, l’immagine di una ‘ndrangheta cui possa inerire un metodo “non mafioso” rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l’”in sé” della ‘ndrangheta, mentre l’impatto oppressivo sull’ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorteria. Il baricentro della prova deve, allora, spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa e, soprattutto, sul collegamento esistente – se esistente – con l’organizzazione di base».

Sicchè – prosegue la motivazione – bisogna ritenere che «non esistano distinte ed autonome espressioni ‘ndranghetiste, posto che la ‘ndrangheta è fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata.

In questo senso – conclude la pronuncia n. 31666/2015 – vanno dunque lette ed apprezzate le statuizioni di questa Corte regolatrice, che reputano sufficiente la mera potenzialità del vincolo associativo, indipendentemente dal suo concreto esteriorizzarsi. D’altro canto, ai fini della sussistenza dei connotati dell’art. 416 bis cod. pen. non è, pacificamente, necessaria la consumazione dei reati fine che costituiscano l’obiettivo strategico dell’organizzazione, in considerazione della natura di reato di pericolo dell’associazione per delinquere in questione».

Data questa premessa, la conclusione non può riservare alcuna sorpresa: «In tale quadro, ritiene il Collegio di allinearsi ad una recentissima decisione di questa stessa sezione (Cass. sez. 2 sent. n. 24851 del 04/04/2017) con la quale si concorda con quanto già osservato da Sez. 2, n. 15412 del 23/02/2015, Agresta ed altri: «all’interno dell’alternativa di fondo (metodo mafioso meramente potenziale o in atto), può obiettarsi che richiedere ancora oggi la prova di un’effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all’interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche “sott’acqua”, cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell’economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici. È – questa – una preoccupazione che rivela un’opzione di fondo (in realtà non presupposta dall’art. 416 bis c.p.) in virtù della quale in tanto può parlarsi di associazione mafiosa in quanto essa sia penetrata in modo massiccio (quasi in maniera irreversibile) nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione. Ma, a parte il rilievo che la verifica di tale penetrazione in zone diverse da quelle di insediamento storico richiederebbe indagini sociologiche incompatibili con gli strumenti dell’accertamento penale, deve osservarsi che poco importa che l’impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà abbia avuto maggiore o minore successo, successo che è in proporzione inversa alla capacità di resistenza civile e culturale delle comunità che della forza di intimidazione siano state destinatarie: in realtà tale impiego, munito della connotazione finalistica delineata dall’art. 416 bis c.p., comma 3 è già di per sé sufficiente ad integrare il delitto in discorso. Piuttosto, meglio sarebbe ridefinire la nozione di c.d. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal c.d. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere».

– La condotta partecipativa ad un’associazione mafiosa

La motivazione si è soffermata sul tema dei requisiti minimi di riconoscibilità di tale condotta.

Sul punto – si afferma –«le osservazioni della Procura ricorrente – incentrate sull’assunto secondo cui dall’affiliazione rituale si può desumere la stabile ed organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio – si rivelano fondate e condivisibili: affiliarsi formalmente, infatti, vuol dire mettersi “a disposizione” degli interessi dell’associazione mafiosa, a tempo indeterminato; condotta che, in sé considerata, accresce le potenzialità dell’organizzazione criminale e, di conseguenza, l’effetto di intimidazione che promana dalla stessa […]Né si può interpretare l’art. 416 bis cod. pen. alla stregua dell’art. 2 della Decisione quadro n. 2008/841/GAI nella parte in cui prevede la punibilità di chi “partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione”, trattandosi di atto atipico di indirizzo dell’Unione Europea (abolito con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009), finalizzato ad ottenere che tutti gli stati membri adottassero le misure necessarie per far sì che sia considerato reato “l’organizzazione criminale”, obiettivo estraneo all’Italia che aveva già disciplinato la materia e non era quindi vincolata ad un risultato da raggiungere.

In realtà la semplice affiliazione ad un’associazione criminale implica di per sé una “partecipazione attiva” alla vita associativa e la sua punibilità appare del tutto coerente con i principi costituzionali del nostro ordinamento […] l’accezione del termine “partecipare” implica infatti prendere parte attiva, con il proprio contributo, ad un’attività svolta da più persone con un contributo che, sotto il profilo giuridico, può anche essere di sola adesione morale».

2.b) Qualche considerazione sulla sentenza n. 29850/2017 (e sulla sentenza 31666/2015 che ne costituisce l’antecedente)

Gli abbondanti passaggi testuali appena riportati sono di tale eloquenza da rendere davvero inutile ragionare su ciò che è già evidente, cioè il contrasto inconciliabile tra le due decisioni di legittimità del processo Crimine. È assai più interessante invece esaminare la logica complessiva della sentenza della seconda penale.

Questo esame sarà condotto anche sulle proposizioni della sentenza 31666/2015 che, come si è visto, ha costituito la premessa condivisa della decisione del 2017. Si afferma dunque nella decisione del 2016 che la ‘ndrangheta, pacificamente la più pericolosa delle mafie contemporanee, è riuscita a diffondersi ben oltre il territorio calabrese, radicandosi perfino in regioni ed ambienti nei quali, in passato, era sconosciuta la relazione intimidazione/assoggettamento tipicamente indotta da ogni aggregato mafioso.

Questa constatazione è ineccepibile storicamente e giudiziariamente ed è quindi corretto attrarla nell’area del notorio giudiziario. Il passaggio successivo consiste nel servirsene come premessa maggiore di un sillogismo così concepito: la ‘ndrangheta è presente in quasi tutto il territorio nazionale; i mass media hanno diffuso e amplificato la sua sinistra fama e la violenza di cui essa è capace; il linguaggio della ‘ndrangheta e la sua valenza intimidatrice sono universalmente noti e in grado di produrre i loro effetti tipici in tutte le aree territoriali in cui essa è presente.

Questa sequenza causale genera un’ovvia conseguenza: «pretendere che, in presenza di simile caratterizzazione delinquenziale, con inconfondibile marchio di origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà è, certamente, un fuor d’opera. Ed infatti, l’immagine di una ‘ndrangheta cui possa inerire un metodo “non mafioso” rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l’”in sè” della ‘ndrangheta, mentre l’impatto oppressivo sull’ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorteria».

Anche questa conclusione è condivisibile, addirittura scontata: non può esistere, per definizione, un organismo criminale di ‘ndrangheta che non si serva del metodo mafioso e non possegga una capacità di intimidazione in grado di generare assoggettamento e omertà in chi la subisce. È questo infatti il paradigma tipico della fattispecie associativa mafiosa e non è concepibile che vi si possa associare un aggregato che non lo riproduce integralmente.

Resta a questo punto da stabilire come debbano manifestarsi quel metodo e quella capacità di intimidazione e quale soglia debbano raggiungere per essere conformi alle necessità poste dalla fattispecie incriminatrice. Tema, questo, che richiama immediatamente il concetto di mafia silente, espressione cui la sentenza della quinta penale assegna il significato di «organizzazioni criminali, dagli inconfondibili connotati mafiosi, che non si siano ancora manifestate all’esterno con le imprese delinquenziali in vista delle quali sono state concepite e, quindi, non abbiano avuto ancora modo di proiettare all’esterno la forza intimidatrice di cui sono capaci».

Il collegio della seconda penale, ancora una volta per relationem alla sentenza 31666, non sfugge al confronto e vi si accosta sulla base di una prima constatazione: nella realtà è dato osservare l’operatività di due distinte tipologie di aggregati criminali; l’una è costituita da strutture autonome e originali e queste loro caratteristiche non vengono meno anche quando esse si propongano di usare gli stessi metodi delle mafie storiche; l’altra è invece costituita dai gruppi che si configurano come una mera articolazione di preesistenti organizzazioni mafiose ed operano alle dipendenze delle “case madri” o comunque in stretto rapporto funzionale con le stesse.

Nel primo caso – si dice – è imprescindibile la prova della manifestazione all’esterno del metodo mafioso, imposto dalla “forza semantica” della locuzione “si avvalgono” contenuta nella fattispecie incriminatrice. Se questa prova mancasse, potrebbe al più essere ravvisata un’associazione a delinquere nei termini previsti dall’art. 416 c.p. Nel secondo caso, invece, la convincente dimostrazione probatoria del collegamento organico e funzionale con la casa madre dispensa l’accusa dall’onere di provare autonomamente l’esteriorizzazione del metodo mafioso, sul presupposto che tale esteriorità sia già sufficientemente assicurata dalla detenzione del “marchio di origine”.

A differenza di tutte le altre conclusioni sintetizzate in precedenza, quest’ultima sembra assai meno rigorosa e condivisibile e l’impressione, per di più, riguarda proprio il suo assunto centrale. La prima critica nasce dall’ampliamento vistoso e ingiustificato della nozione di “notorio”. Giova ricordare che il concetto di notorio è contenuto nell’art. 115 comma 2 c.p.p. che lo definisce come “nozione di fatto che rientra nella comune esperienza”.

La sua declinazione concreta nella giurisprudenza penale di legittimità è in questi termini: « per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all’osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista che della sua incidenza sull’interesse pubblico che spinga ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo»[14].

Ora, si deve certamente ammettere che in larga parte del territorio nazionale si sappia cos’è la ‘ndrangheta, intesa come fenomeno criminale di portata generale, e di quali strumenti si serva. È un tipo di conoscenza generalista che non si fatica a collegare alla nozione di fatto notorio delineata dalla Cassazione. Non pare invece possibile ammettere, almeno non generalmente e indistintamente, che la percezione dell’uomo comune, dovunque egli viva e operi, si estenda alla conoscenza della complessa geografia nazionale della ‘ndrangheta, di come sia dislocata sul territorio, di quali organismi stanziati in certe regioni siano collegati ad altri in certe altre regioni, che tipo di legami vi siano in concreto e quale intensità e cogenza li caratterizzi.

Qui il notorio non può valere più e la sua affermazione equivale al riconoscimento di un’indebita scorciatoia probatoria che altera sensibilmente l’equilibrio tra le parti processuali. La migliore dimostrazione della correttezza di questa conclusione è data dalle concrete circostanze di fatto menzionate nella sentenza 31666. Quando infatti la motivazione elenca gli indici di identificazione del legame tra la casa madre e l’aggregato migrante (stanziato nel Piemonte), valorizza elementi quali l’uso di regole e rituali tipici della ‘ndrangheta, la frequenza di riunioni conviviali con finalità operative e strategiche, il viaggio di una “delegazione piemontese” in Calabria per ottenere l’autorizzazione alla costituzione di una nuova cellula criminale ad Asti e infine la dimostrata partecipazione di alcuni degli affiliati piemontesi all’annuale raduno della ‘ndrangheta presso il santuario della Madonna di Polsi.

Si conviene che ognuno di questi elementi è significativo dell’esistenza di un aggregato mafioso in forma ‘ndranghetistica. E tuttavia, nessuno di essi ha una capacità narrativa esterna, dal momento che la loro manifestazione ed i loro scopi si sono esauriti nel circuito interno della cosca radicata in Piemonte e nei suoi collegamenti, certo non sbandierati, con la cosca calabrese di cui è emanazione.

Sicchè, il notorio in questo caso non aiuta e già solo per questo la tenuta complessiva della decisione diventa più precaria.  C’è quindi da chiedersi se, senza quell’aiuto, sia davvero sufficiente la mera potenzialità criminale in prospettiva mafiosa di un dato organismo e se abbia un valore decisivo il fatto che il legislatore non abbia inserito l’effettiva commissione di reati tra gli elementi costitutivi della fattispecie associativa mafiosa. La questione ruota essenzialmente attorno al significato che si intende attribuire al verbo “avvalersi” che nella descrizione normativa precede la menzione del metodo mafioso.

La giurisprudenza di legittimità registra su questo un contrasto vivace e tutt’altro che sopito, i cui termini e le cui conseguenze sono stati drammaticamente confermati nel processo Crimine. Lo stesso contrasto –  lo si è visto – anima la correlata questione dei requisiti esigibili per la prova della condotta associativa.

 Conclusione

A chi scrive pare che la strada indicata dalla sentenza 55359/2016 sia, per le ragioni esposte, largamente da preferire rispetto a quella prescelta dalla sentenza 29850/2017. È certo comunque che queste due contrapposte sentenze non hanno, non completamente almeno, il significato che gli è stato attribuito mediaticamente.

Hanno riconosciuto che la ‘ndrangheta dispone di un organismo sovraordinato ma questo riconoscimento non può essere considerato alla stregua di una verità universale e immodificabile. Il pregio aggiuntivo della sentenza n. 55359 non deriva quindi dalla definitività dell’inquadramento del fenomeno ‘ndrangheta.

Sta invece nelle regole di giudizio che ha applicato. Quella decisione ricorda che non è legittima alcuna scorciatoia probatoria ma al tempo stesso dimostra che il rispetto delle regole non impedisce di arrivare a risultati significativi anche in procedimenti ad alta difficoltà dimostrativa come sono sempre i giudizi di mafia. Richiede il rispetto dei principi più essenziali ma non se ne fa scudo alla ricerca di vacui formalismi.

Attribuisce il giusto rilievo all’operato complessivo della magistratura di merito ma pretende di verificare fino in fondo le proposizioni da cui nascono i giudizi e le considera per quelle che sono, verità limitate perché desunte da conoscenze in costante evoluzione e valide solo per il momento storico cui si riferiscono.

È quello che un giudice deve fare. Conforta che in questo caso un collegio della Cassazione abbia saputo farlo.

 

[1] L’espressione, usata da Michele Taruffo nel 1991 in una raccolta di saggi edita da Il Mulino, è stata recentemente ripresa da Renato Rordorf, nel suo editoriale al fascicolo monografico 3/2017 di Questione Giustizia (significativamente intitolato “A cosa serve la Cassazione”), che la giustifica con la difficoltà di coniugare le due funzioni tipiche della Corte suprema: la verifica della legittimità delle singole procedure e il ruolo nomofilattico generale.

[2] Cass. Pen., Sez. 1^, n. 55359 del 17.6.2016 (presidente Siotto, relatore Magi)

[3] Si veda, tra gli altri, il commento di Attilio Bolzoni su Repubblica.it/sezione cronaca del 18 giugno 2016, significativamente intitolato «Sentenza storica: “La ‘ndrangheta esiste. Lo dice la Cassazione e non è un’ovvietà». Vi si legge in apertura: «LA MAFIA non ci sarà ad Ostia – come assicurano i giudici della Corte Appello di Roma – però, in Calabria, sicuramente la ‘ndrangheta c’è. Detta così potrebbe sembrare anche una banalità, ma per la prima volta — ieri — la Cassazione ha messo il suo bollo sull’esistenza in vita di questa associazione criminale segreta. Una sentenza di ultimo grado attesta che la ‘ndrangheta non è un’invenzione letteraria o giornalistica, è una mafia con i suoi capi e le sue regole, è una mafia pericolosissima che per lungo tempo ha considerato la Calabria il cortile di casa propria».

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[4] Il relatore, concedendosi un evidente divertissement, fa l’esempio della sua ipotetica trasformazione da associazione segreta e criminale a ente dedicato alla «diffusione della cultura calabrese all’estero con distribuzione di prodotti tipici agroalimentari»

[5] Uno stralcio della sentenza del Tribunale di Locri è rinvenibile sul sito stopndrangheta.it

[6] Il reato di associazione mafiosa sarebbe stato introdotto molti anni dopo, con la L. 646/1982 meglio nota come Legge Rognoni – La Torre.

[7] Corte di Assise di Reggio Calabria, seconda sezione, sentenza n. 3/99, reperibile sul sito web stopndrangheta.it

[8] Si accenna a questa sentenza nel sito antimafiaduemila.com in un articolo pubblicato il 27 giugno 2016 a firma di Antonio Nicola Pezzuto

[9] Lo stralcio della motivazione di legittimità è tratto dalla sentenza del GUP di Reggio Calabria n. 12/106 emessa l’8.3.2012

[10] Cass. Pen. Sez. Unite, sentenza n. 33748/2005 (presidente Guasco, relatore Battisti)

[11] Acronimo dell’espressione “Beyond any reasonable doubt

[12] Cass. Pen. Sez. 2^, sentenza n. 29850 del 18.5.2017 (presidente Davigo, relatore Agostinacchio)

[13] Cass. Pen. Sez. 5^, sentenza n. 31666 del 3.3.2015 (presidente Lapalorcia, relatore Bruno)

[14] Cass. Pen. Sez. 6^, sentenza n. 30181 del 12.7.2013 (presidente Agrò, relatore Di Stefano)

Vincenzo Giglio

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