Video riprese di incontri amorosi – Interferenze illecite ex art. 615 bis c.p.

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Parere legale, dott.ssa Antonella Manisi.

Il caso: Tizio e Caia, entrambi stimati professionisti, hanno una relazione more uxorio. Nel corso della relazione i due adulti, reciprocamente consenzienti, sono soliti filmare i loro incontri amorosi per proiettarli in contemporanea su un maxischermo all’interno dell’abitazione nella quale convivono. Terminata la relazione a causa di asseriti tradimenti che Caia avrebbe subito da parte di Tizio con colleghe di lavoro durante convegni professionali avvenuti in varie parti del territorio italiano, Tizio deciso comunque a mantenere un civile rapporto con la ex compagna, le consegna una lettera di addio accompagnata, nell’intendimento di farle cosa gradita, da alcuni effetti personali e così da una decina di cd-rom con registrati i files video hard ad imperitura memoria del pirotecnico amore. Caia dopo aver rivisto i video, offesa e risentita del dono, decide di denunciare Tizio sostenendo come ella avesse acconsentito durante gli incontri amorosi unicamente a video riprendere e non anche alla registrazione su supporto informatico. Tizio allarmato si reca da un legale per chiedere contezza delle conseguenze possibili.

  • PREMESSA

Bisogna verificare se la fattispecie sia inquadrabile in una previsione di reato e con quali conseguenze, guardando alle modalità con cui i video sono stati procurati, alla loro detenzione anziché aver proceduto alla cancellazione, infine, all’offesa recata a Caia.

  • VIDEO RIPRESA DEGLI INCONTRI AMOROSI

L’art. 615 bis c.p., interferenze illecite nella vita privata, al primo comma punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni la condotta di chi, mediante l’uso di strumenti di video ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, svolgentesi nei luoghi di cui all’art. 614 c.p.. Alla stessa pena soggiace chi rivela o diffonde le notizie o immagini così ottenute, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico (co. 2).

La competenza a decidere spetta al Tribunale monocratico.

Nel caso di specie si rientrerebbe nella previsione del comma 1, posto che la diffusione ha visto come unica destinataria Caia e non è avvenuta attraverso mezzi di informazione al pubblico.

Nel corso della convivenza, Tizio e Caia, reciprocamente consenzienti, erano soliti filmare i loro incontri per trasmetterli contemporaneamente su un maxi scherzo, all’interno dell’abitazione in cui convivevano, rientrante nei luoghi richiamati dagli artt. 614 e 615 bis c.p.

Occorre valutare se i video fossero stati procurati indebitamente ovvero se sia configurabile il consenso codificato dall’art. 50 c.p. come causa di non punibilità (v. paragrafo successivo).

La giurisprudenza di legittimità ha escluso la configurabilità del reato ex art. 615 bis c.p., non essendo integrato l’elemento oggettivo, nella condotta di chi provveda a filmare, in casa propria, rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l’interferenza illecita sanzionata è quella che provenga dal terzo estraneo alla vita privata e non anche dal soggetto ammesso a farne parte, considerando pure che il concetto di vita privata si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato (v. Cass., sez. V, n. 1766/2008).

Il reato in esame, inoltre, richiede l’elemento soggettivo del dolo generico, consistente nella volontà cosciente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la privacy altrui, ad esempio installando una video camera per riprendere la soglia di casa e l’ingresso dell’auto rimessa della persona offesa (v. Cass. sez. I, n. 225333/2003). Nel caso di specie, di contro, lo strumento di ripresa era stato installato con il consenso di Caia, nella casa in cui entrambi convivevano, non già indebitamente.

  • MANCATA DISTRUZIONE E DETENZIONE DEI FILES

La limitazione del consenso mossa da Caia, valido per la ripresa e non per la registrazione, consentirebbe, tuttavia, di giustificare la condotta eventualmente inquadrata nell’art. 615 bis c.p. richiamando il combinato disposto degli artt. 59 e 50 c.p., ovvero il consenso dell’avente diritto ritenuto per errore che deve valutarsi a favore dell’agente.

In sostanza, Tizio ha agito nella ragionevole persuasione di operare con l’approvazione di Caia, titolare del diritto alla privacy tutelato dall’art. 615 bis c.p., avendo ella acconsentito alla ripresa e proiezione, senza disporre la distruzione immediata dei files automaticamente registrati sul supporto magnetico o digitale della video camera.

L’esimente putativa trova qui applicazione, essendosi configurata un’obiettiva situazione che ha indotto in errore Tizio (v. Cass. sez. VI, n. 20944/2011), non trattandosi semplicemente di consenso presunto che “se richiesto, sarebbe stato prestato” (v. Cass. sez. VI, n. 3125/1982).

Il consenso presunto non giustifica l’agente, poiché manca qualsiasi riferimento alla volontà del titolare del diritto, a differenza della ragionevole persuasione valida per il consenso putativo.

Tra l’altro, l’errore sul consenso che derivi da colpa dell’agente determina la punibilità per il delitto colposo che sia espressamente previsto, sebbene in tal caso manca la previsione codicistica di interferenze illecite colpose, quindi Tizio sarà esente da responsabilità anche in base a tale profilo.

  • LA DETENZIONE E IL CONTENUTO HARD DEI VIDEO

La mancata distruzione dei files, sotto il profilo della detenzione dei video in oggetto, non è riconducibile agli artt. 528 e 529 c.p. che tutelano il sentimento comune del pudore, prevedendo il reato, perseguibile d’ufficio, pubblicazioni e spettacoli osceni, di competenza del tribunale monocratico, punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 €.

Il delitto, di fatti, richiede il dolo specifico di chi abbia lo “scopo di farne commercio o distribuzione o di esporli pubblicamente…detiene…ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni” ovvero il dolo generico di “chi fa commercio…li distribuisce o espone pubblicamente” i medesimi oggetti (v. Cass. sez. III, n, 4149/1981).

La condotta di Tizio non aveva alcuno scopo commerciale o distributivo, avendo inviato i video unicamente a Caia, in allegato alla lettera di addio.

Il bene tutelato dalle norme sopra richiamate è il pudore, ovvero il senso di riservatezza che attiene a tutti i fatti e gli atti concernenti l’intimità della sfera e vita sessuale che, secondo il comune sentimento, devono essere circondati dal massimo riserbo (v. Cass. sez. VI, n. 118323/1971), la valutazione richiesta va operata in relazione ai consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale, nell’attuale momento storico (v. Cass. sez. III, n. 1780/1986).

In questo senso, allora, escluso dapprima l’elemento soggettivo del dolo generico o specifico, la detenzione dei files registrati e non cancellati non è idonea a determinare l’evento dannoso o pericoloso in termini di lesione del pudore comune (anche in riferimento all’art. 49 c.p. – reato impossibile per inidoneità dell’azione) già nel suo momento iniziale (v. Cass. sez. I, n. 5450/1992).

Nel mondo digitale contemporaneo, di fatti, il sentimento comune del pudore concepisce pacificamente, soprattutto nella c.d. generazione 2.0, senza alcuno scandalo, che due amanti possano riprendersi durante i loro incontri, suscitando disprezzo quando, magari per vendicarsi della fine della storia, uno dei due diffonda i video on line o comunque tra il pubblico, senza l’altrui consenso.

Tizio, invece, come già ribadito, ha inviato i filmati alla sola Caia, condotta che non ha rilevanza penale ai sensi degli artt. 528 e 529 c.p.

  • L’OFFESA LAMENTATA DA CAIA

Esclusa la violazione della privacy altrui tutelata dall’art. 615 bis c.p., esclusa la lesione del pudore comune degli artt. 528 e 529 c.p., rimane da chiarire se Caia abbia subito un’offesa riconducibile alla lesione dell’onore o del decoro di cui all’art. 594 c.p. – ingiuria – di competenza del Giudice di Pace, per cui è sancita la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 516 €. La pena è duplicata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

L’onore e il decoro tutelati devono riferirsi al concetto di dignità della persona, il cui fondamento si rinviene nell’art. 2 Cost. (v. Cass. sez. V, n. 34599/2008). L’onore si riferisce al sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale, mentre il decoro riguarda la dignità fisica, sociale o intellettuale nell’apprezzamento che di tali beni fa l’individuo rispetto a sé stesso (v. Cass. sez. II del 14.04.1941). la tutela penale deve riferirsi ad un minimum certo, ovvero ad una media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore (v. Cass. sez. II, n. 129360/1974).

I filmati registrati e inviati da Tizio non possono ricondursi alle espressioni offensive incriminate dalla norma, né a scritti a disegni. Quand’anche si volessero far rientrare nella “comunicazione telegrafica o telefonica”, considerando l’evoluzione dei mezzi di comunicazione (interpretazione evolutiva ammessa dalla dottrina), la condotta difetta dell’elemento soggettivo richiesto dal legislatore in termini di dolo generico o eventuale.

L’art. 594 c.p. punisce chi ha agito con la volontà di usare espressioni offensive, con tale attitudine per il loro significato univoco (v. Cass. n. 3371/1998), nonché, a titolo di dolo eventuale, chi faccia uso di espressioni offensive, pur senza un riferimento diretto all’intenzione dell’agente (v. Cass. sez. V, n. 7597/1999).

Non solo Tizio inviava il regalo “nell’intento di farle cosa gradita”, supportato dalla ragionevole persuasione già espressa per il consenso putativo, ma bisogna aggiungere che, secondo la coscienza sociale, il regalo non sarebbe stato interpretabile come offensivo, non essendovi, ad esempio, minacce di divulgazione tra il pubblico o inoltro ad un nuovo eventuale compagno di Caia.

  • CONCLUSIONI

Con riferimento alle ipotesi di reato analizzate, quali “interferenze illecite nella vita privata”, “pubblicazioni e spettacoli osceni”, “ingiuria”, non può riconoscersi alcuna responsabilità penale in capo a Tizio.

Avv. Manisi Antonella

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