Ripresa su un volo pubblicata sui social: violazione della privacy

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha sancito che è illecita la ripresa video effettuata su un volo di linea e la sua pubblicazione sui profili social contenente le immagini di due passeggeri senza mascherina.

Per approfondimenti si consiglia: Formulario commentato della privacy

Indice

Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 336 del 06/07/2023

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1. I fatti

Due persone presentavano un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sostenendo che una giornalista aveva pubblicato sui propri profili social delle immagini dei reclamanti riprese con il cellulare durante un volo aereo, senza avere il consenso degli interessati. In particolare, nel reclamo veniva rappresentato che la giornalista, senza qualificarsi come tale, aveva tenuto sotto osservazione i due reclamanti durante le operazioni di imbarco all’aeroporto, durante tutto il volo e fino al momento dell’atterraggio. Questi ultimi avevano appreso di tale osservazione soltanto a seguito della visione della story che la giornalista aveva pubblicato sul proprio profilo instagram. Inoltre, i reclamanti aggiungevano che, durante il volo, la giornalista aveva chiesto più volte ad uno di loro di indossare la mascherina (che lo stesso non indossava a causa di una patologia respiratoria) e che da ciò era conseguito un alterco, che la giornalista aveva ripreso con il telefonino senza rendere nota la circostanza della ripresa ai suddetti interessati. I reclamanti acquisivano consapevolezza delle riprese soltanto dopo il loro rientro in Italia, in quanto diverse persone, avendo visto il video pubblicato sui profili della giornalista, avevano chiesto spiegazioni sull’accaduto ai reclamanti.
Infine, i reclamanti aggiungevano che il suddetto video aveva avuto una grande diffusione, anche su Youtube e su diversi siti on-line, ed aveva creato un clima di aggressione nei loro confronti.
Nonostante le richieste di rimozione del video avanzate nei confronti della giornalista, questa non aveva provveduto alla rimozione e il video aveva continuato a permanere in rete.
Il Garante aveva quindi richiesto alla giornalista di prendere posizione sui fatti esposti nel reclamo e quest’ultima aveva riferito di essere una giornalista regolarmente iscritta all’ordine, di utilizzare i propri canali social per svolgere la propria attività e che durante il periodo della pandemia aveva documentato i cd. Movimenti no-vax e no-green pass. Nel caso di specie, la giornalista sosteneva di aver girato il video per documentare l’uso scorretto o la mancanza della mascherina durante lo sbarco dall’aereo (infatti, la reclamante non aveva la mascherina e il reclamante non la portava correttamente) e quindi l’inosservanza delle norme in vigore per il contenimento della pandemia. Inoltre, secondo la giornalista, il video non era stato girato all’insaputa dei reclamanti, in quanto l’inquadratura era effettuata sopra i sedili dei passeggeri e i due reclamanti guardavano verso la camera.
Inoltre, la giornalista aggiungeva che: (I) i reclamanti hanno a propria volta pubblicato sui relativi profili social un post identico nei contenuti a quello della giornalista, corredandolo di frasi ingiuriose nei confronti di quest’ultima e così facendo hanno permesso la loro identificazione (mentre nei post pubblicati dalla giornalista i reclamanti non erano identificati, ma indicati solo come “tizio” e “lei”); (II) i reclamanti la hanno ringraziata per la visibilità ottenuta a seguito dell’episodio; (III) il video è stato rimosso dopo 24 ore dal sistema automatico di instragram; (IV) il rilevante interesse pubblico o sociale della divulgazione della notizia giustificava la pubblicazione quale esercizio dell’attività giornalistica.

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2. Illiceità del video e della pubblicazione: le valutazioni del Garante

Preliminarmente, il Garante ha evidenziato la normativa applicabile al caso di specie al fine di valutare la legittimità del trattamento dati, posto che il rispetto della suddetta normativa è una condizione essenziale perché il trattamento dei dati possa essere considerato lecito e corretto.
In particolare, i datti devono essere trattati nel rispetto dei principi generali di liceità e correttezza, nonché di adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Inoltre, la diffusione dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero deve avvenire nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. È inoltre previsto che il giornalista, quando raccoglie notizie nell’ambito del trattamento dei dati personali, debba rendere note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artefici o pressioni indebite. Infine, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta di esercizio dei diritti privacy senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
Nel caso di specie, la giornalista ha raccolto le immagini dei reclamanti attraverso la telecamera del cellulare durante un volo di linea e poi le ha pubblicate sui profili social (e poi dette immagini sono state riprese da diversi siti online).
Le immagini in questione non possono considerarsi un elemento essenziale per le finalità informative che hanno indotto la giornalista a raccontare gli episodi accaduti durante il suddetto volo di linea. La stessa, infatti, avrebbe potuto diffondere la notizia su detti accadimenti attraverso misure che impedivano la identificabilità dei reclamanti.
Inoltre, secondo il Garante, dalla documentazione in atti non è possibile determinare con certezza che i reclamanti fossero consapevoli di essere ripresi dalla telecamera del cellulare, né che avessero riconosciuto il ruolo di giornalista della persona che effettuava la ripresa, né ancora che quest’ultima li avesse informati della finalità della raccolta delle immagini.
Infine, la giornalista non ha provato di aver dato riscontro alle richieste dei reclamanti di esercizio dei propri diritti.

3. La decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che il trattamento dati effettuate dalla giornalista in questione fosse illecito e quindi ha disposto la misura del divieto di ulteriore trattamento del video oggetto del reclamo e di altri video analoghi di cui la giornalista fosse eventualmente in possesso.
In aggiunta, il Garante ha ritenuto altresì di comminare a carico della giornalista una sanzione amministrativa pecuniaria che, in considerazione della lesività – per la riservatezza degli interessati – della diffusione delle immagini ad essi relative senza l’adozione di opportuni accorgimenti per evitarne l’identificabilità e delle finalità perseguite dal titolare riconducibili – più che all’esercizio del diritto di cronaca e di libertà di informazione per documentare i comportamenti dei passeggeri con riguardo al rispetto delle normative vigenti nel periodo pandemico – ad un interesse personale del titolare stesso, ha ritenuto di dover quantificare in €. 2.000 (duemila).

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A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

Avv. Muia’ Pier Paolo

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