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Il Capitolo VIII del Titolo II del Regolamento si occupa delle sentenze emesse dalla Corte. L’art. 74 dispone il contenuto di tali provvedimenti, prevedendo che ogni sentenza a norma degli artt. 28, 42 e 44 della Convenzione debba riportare: a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la Camera, del cancelliere o del cancelliere aggiunto; b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia; c) l’indicazione delle parti; d) il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti; e) l’esposizione del procedimento; f) i fatti di causa; g) una sintesi delle conclusioni delle parti; h) i motivi di diritto;i) il dispositivo; j) se necessario, la decisione adottata in ordine alle spese processuali; k) l’indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza; l) se necessario, l’indicazione di quale testo faccia fede.
L’opinione individuale del Giudice
Ogni giudice che abbia partecipato all’esame del caso, sia nella Camera che nella Grande Camera, ha il diritto di allegare alla sentenza l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente oppure anche una semplice dichiarazione di dissenso (148). L’art. 75 disciplina la decisione in ordine all’equa soddisfazione richiesta dal ricorrente, prevedendo che – nel caso in cui la Camera verifichi la violazione della Convenzione – con la stessa sentenza definisce anche la questione relativa alla domanda di equa soddisfazione, se la questione appare matura per la decisione. In caso contrario, la Camera si riserva, integralmente o parzialmente, e fissa il successivo procedimento.
Laddove venga disposta un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, qualora il pagamento non intervenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse (149). Inoltre, se viene concessa la misura dell’equa soddisfazione, la Camera o il Comitato possono decidere che, qualora il pagamento non avvenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse (150). La Corte pronuncia tutte le proprie sentenze in lingua inglese oppure in lingua francese, a meno che non decida di rendere la sentenza in entrambe le lingue ufficiali (151). È prevista la pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, effettuata nelle due lingue ufficiali della Corte (152). L’art. 77 dispone le regole in tema di firma, pronuncia e comunicazione della sentenza (153).
Ogni parte può chiedere l’interpretazione della sentenza entro un anno dal momento della pronuncia (154). È prevista, inoltre, una specifica procedura di revisione della sentenza (155), oltre all’istanza di revisione di rettifica degli errori materiali o di calcolo e delle inesattezze evidenti (da presentare entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza).
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