Il diritto all’oblio è il diritto di ciascun soggetto ad essere “dimenticato”. Esso si attua, in concreto, mediante la rimozione di tutti quei link e riferimenti che rimandano ad un contenuto online ritenuto lesivo. Come accennato, infatti, una notizia o contenuto multimediale presente online diventa facilmente raggiungibile da chiunque acceda ad internet, nel momento in cui tali contenuti risultino visibili mediante i link che compaiono a seguito di una ricerca effettuata online (sempre a titolo esemplificativo, ricerca tramite “Google”). Siffatto meccanismo, in informatica, è chiamato “indicizzazione”, e consente il facile reperimento e raggiungimento di pagine o siti internet presenti nelle banche dati dei motori di ricerca online: è sufficiente inserire alcune parole chiave nell’apposito canale di ricerca affinché tra i risultati compaiano i “link” (= collegamenti) a siti internet e, di conseguenza, ad articoli o contenuti multimediali.
Viceversa, il meccanismo che consente la rimozione di tali link dai motori di ricerca e, di conseguenza, l’impossibilità di trovare agevolmente certi contenuti presenti in rete, è definito “deindicizzazione”. Tecnicamente, pertanto, è la cd “deindicizzazione” che consente l’attuazione del diritto all’oblio. E’ bene sottolineare, tuttavia, che la deindicizzazione non equivale ad eliminazione della notizia, dato o contenuto multimediale pregiudizievole dell’interessato a cui quelle informazioni si riferiscono: per eliminare definitivamente un contenuto ritenuto lesivo della propria persona, occorrerà rivolgersi direttamente al titolare del trattamento ovvero al responsabile del trattamento di quel dato e chiederne la cancellazione dal proprio sito internet.
Il diritto all’oblio è un diritto di creazione prettamente giurisprudenziale. Esso ha avuto notevole impatto a seguito della nota Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2014 (v. Corte Giustizia Europea, C-131/12 del 13 maggio 2014), con la quale la Corte ha condannato Google alla deindicizzazione di alcuni siti internet che riportavano notizie lesive della sfera privata e della dignità di un cittadino europeo di origine spagnola. In Italia vi sono state negli ultimi anni diverse sentenze (cfr. Trib. Roma, n. 23771/2015), anche della Suprema Corte (cfr per tutte Cass. Civ., n. 13161/16), che hanno espressamente riconosciuto tale diritto, nonché diverse pronunce favorevoli dello stesso Garante della Privacy italiano. Di particolare interesse una delle ultime pronunce dell’Autorità (v. Provvedimento del 21 dicembre 2017 n. 557 del Garante Privacy), con la quale è stato condannato Google a deindicizzare link non soltanto europei ma anche extra UE, riconoscendo così all’interessato tutela effettiva anche al di fuori dei confini UE.
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