Videoriprese di privati: quando sono prove secondo l’art.189 c.p.p.?

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Quando le videoriprese, effettuate da privati, costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 c.p.p.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 189)
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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 29589 del 24-05-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Enna, quale giudice dell’appello, aveva parzialmente riformato una decisione emessa dal giudice di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato l’imputato colpevole di lesioni personali volontarie, condannandolo alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente, riconoscendo al contempo le circostanze attenuanti generiche, conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, con il beneficio della non menzione, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dal giudice di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. e correlati vizi della motivazione.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione ritenendo come la Corte territoriale avesse ben illustrato le ragioni della ritenuta attendibilità della narrazione della persona offesa, peraltro, supportata dalle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, visionate anche in dibattimento nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, n. 43917 del 12/07/2017), oltre che dalla certificazione in atti, nonché correttamente ritenuto che le videoriprese acquisite, in quanto eseguite da privati a opera di telecamere installate esternamente sulla loro proprietà, e riferibili a comportamenti non aventi contenuto comunicativo, costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 c.p.p. (Sez. 5, n. 11419 del 17/11/2015, conf. Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando le videoriprese, effettuate da privati, costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 c.p.p. (il quale, come è noto, prevede, al primo periodo, che, quando “è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona”).
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che le videoriprese acquisite, in quanto eseguite da privati a opera di telecamere installate esternamente sulla loro proprietà, e riferibili a comportamenti non aventi contenuto comunicativo, costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 c.p.p..
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale orientamento ermeneutico, sostenere l’inammissibilità di una prova di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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