Non è possibile riprendere con il sistema di videosorveglianza aree di pertinenza di terzi anche se la finalità è quella di protezione della propria privata dimora.
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1. I fatti
Due fratelli lamentavano che un’azienda agricola proprietaria del terreno confinante al loro aveva installato un impianto di videosorveglianza le cui telecamere riprendevano anche le aree di proprietà e di pertinenza degli stessi reclamanti. In considerazione di ciò, il Garante avviava un accertamento ispettivo dal quale emergeva che detto sistema era composto da due impianti formati, rispettivamente, da 6 telecamere che riprendevano l’immobile principale dove abitano i titolari dell’azienda agricola e la corte esterna nonché da 4 telecamere che riprendono un fabbricato agricolo. Dall’accertamento emergeva, inoltre, che alcune delle telecamere riprendevano anche alcuni tratti della strada poderale e alcune porzioni delle proprietà private dei due fratelli confinanti nonché che le immagini venivano conservate per un periodo di 12 giorni.
La finalità del trattamento posto in essere con il predetto impianto di videosorveglianza veniva individuata dai titolari nella sicurezza e tutela del patrimonio.
Il Garante procedeva quindi alla notifica dell’avvio del procedimento nei confronti dell’azienda agricola e quest’ultima faceva pervenire i propri scritti difensivi, nei quali affermava preliminarmente che le telecamere erano state installate in considerazione dei complessi rapporti che avevano con i reclamanti e delle continue violazioni del proprio domicilio che avevano subito fino a tale momento (tutte puntualmente denunciate agli organi di polizia).
L’azienda agricola, inoltre, evidenziava che la titolare della stessa vive all’interno dell’immobile in questione e pertanto l’impianto era stato essenzialmente posto anche a protezione della sua privata dimora.
Infine, per quanto riguarda l’angolo di visuale delle telecamere, la reclamata sosteneva che la ripresa della porta lignea che chiedeva un ex fienile dei vicini era stata decisa in quanto tale ex stalla era in disuso e pericolante nonché priva di protezione che potesse impedire l’accesso agli estranei, per tale ragione punto di facile accesso alla proprietà esclusiva della azienda agricola da parte di chiunque: come del resto era già successo più volte che gli stessi reclamanti si fossero illecitamente introdotti nella proprietà della reclamata, in orari notturni e in giorni in cui la titolare dell’azienda agricola non era in casa.
Per quanto riguarda, invece, la strada poderale, la reclamata evidenziava che la stessa non era di proprietà dei reclamanti.
Ad ogni modo, la reclamata evidenziava di aver provveduto a correggere l’angolo di visuale delle telecamere, limitandolo alla ripresa soltanto delle zone di pertinenza della azienda agricola, nonché a ridurre a 7 giorni il tempo di conservazione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza.
2. Le valutazioni del Garante
Preliminarmente il Garante ha evidenziato che l’uso di sistemi di videosorveglianza, in considerazione di come viene posizionata la telecamera e della qualità delle immagini che vengono riprese, può comportare un trattamento di dati personali.
Pertanto, tale trattamento deve essere compiuto dal titolare nel pieno rispetto dei principi generali del trattamento dati, previsto dal GDPR. In particolare, deve essere rispettato il principio di trasparenza, secondo cui gli interessati devono sempre essere informati della presenza delle videocamere attraverso l’apposizione di cartelli informativi. Inoltre, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolare che non sono rilevanti. Infine, il trattamento deve essere sorretto da una idonea base giuridica.
Anche quando il titolare usa il sistema per proteggere degli interessi legittimi propri, detto sistema può riprendere soltanto fino ai confini delle aree di propria pertinenza. Nel caso in cui è necessario allargare la videosorveglianza oltre l’area di pertinenza del titolare, quest’ultimo deve comunque mettere in atto delle misure idonee a evitare che vengano raccolti dati anche oltre dette aree di pertinenza (eventualmente oscurando tali spazi).
I principi di cui sopra, si applicano anche nel caso in cui il trattamento abbia la finalità di proteggere il domicilio privato della persona fisica.
Infatti, se è pur vero che il trattamento effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (cioè quelle effettuate senza che vi sia alcuna connessione con un’attività commerciale o professionale) è fuori dall’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, è necessario però ricordare che la suddetta esclusione presuppone due distinte condizioni: i) che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione; ii) che il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare, riprendendo immagini in aree comuni (come androni condominiali, parcheggi, scale a comune ecc.), luoghi aperti al pubblico o aree di pertinenza di terzi (come giardini, terrazzi, porte o finestre di terzi).
Sul punto, il Garante ha anche ricordato che la Corte di giustizia dell’Unione europea, si è espressa nel senso che l’utilizzo di un sistema di videocamera installata da una persona fisica nella propria abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita degli abitanti ma che riprende parimenti lo spazio pubblico, non rientra in un’attività esclusivamente personale o domestica.
Pertanto, affinché non si applichi la normativa in materia di tutela dei dati personali, il proprietario deve installare sistemi di videosorveglianza in cui l’angolo di visuale delle telecamere è limitato soltanto alle zone di propria pertinenza.
Nei casi in cui ricorra un rischio effettivo alla sicurezza della dimora privata, il titolare può allargare l’angolo di ripresa delle videocamere, ma limitatamente alle aree pubbliche o aperte al pubblico che siano prossime rispetto alle proprie pertinenze, qualora dette aree riprese siano immediatamente prospicenti agli accessi alla propria abitazione e ciò sia necessario e proporzionato per assicurare una protezione efficace.
in ogni caso, però, il titolare non potrà comunque riprendere spazi pubblici o spazi comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di sua pertinenza, né tantomeno potrà mai riprendere aree che invece siano di pertinenza di soggetti terzi.
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3. La decisione del Garante
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che il posizionamento delle telecamere da parte dell’azienda agricola, con le modalità di cui al caso di specie (che riprendevano una porta di accesso ad un fabbricato di proprietà dei vicini), abbia determinato la violazione dei principi generali in materia di trattamento dei dati personali, per mancato rispetto del principio di liceità e del principio di minimizzazione dei dati.
Tuttavia, visto il contesto in cui si è ritenuto di installare il sistema e le vicende (documentate) che sono successe precedentemente a detta installazione, nonché visto l’intervento correttivo effettuato dal titolare del trattamento (che ha circoscritto l’angolo di visuale alle sole aree di sua pertinenza e ridotto a 7 giorni il periodo di conservazione delle immagini) dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, il Garante ha ritenuto di poter qualificare il caso come una violazione minore.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto sufficiente ammonire il titolare del trattamento.
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