Videosorveglianza dipendenti: violazioni privacy per statuto dei lavoratori

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L’impianto di videosorveglianza posto all’interno di un negozio e idoneo a riprendere i dipendenti viola anche la privacy se non è conforme a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori. Per approfondimenti sull’utilizzo dei dati di videosorveglianza, consigliamo il volume Formulario commentato della privacy.

Garante privacy -provvedimento n. 244 del 24-04-2024

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Indice

1. I fatti: videosorveglianza dei dipendenti


La Polizia Locale di una città in provincia di Roma inviava una comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali in cui informava l’autorità che un negozio posto all’interno di un centro commerciale aveva installato un impianto di videosorveglianza non conforme alle disposizioni in materia di privacy. Ricevuta l’informazione, il Garante inviava la Guardia di Finanza ad effettuare una verifica all’interno dell’esercizio sul funzionamento dell’impianto. Da detta verifica emergeva che l’impianto era regolarmente funzionante, composto da 6 telecamere non brandeggiabili e a focale fissa, la cui immagini erano consultabili, sia in tempo reale che registrate fino alle 24 ore precedenti, tramite un DVR collocato sul controsoffitto e da remoto tramite una APP installata sullo smartphone privato del titolare del negozio e del di lei marito. Inoltre, i militari appuravano che le immagini acquisite dalle telecamere erano a colori e consentivano la chiara identificazione dei soggetti ripresi, erano attive 24 ore su 24, dotate di zoom digitale ed erano posizionate in modo tale da riprendere anche il personale dipendente del negozio.
Infine, nel corso dell’istruttoria emergeva altresì che l’impianto era stato installato dal titolare senza alcun accordo con le rappresentanze sindacali e senza l’autorizzazione rilasciata dall’ispettorato del lavoro.  
La titolare del negozio in questione, invitata dal Garante a fornire chiarimenti sui fatti riscontrati, affermava che le immagini erano conservate per finalità di tutela e sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale. In secondo luogo, la titolare affermava che non era stata effettuata la richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro in quanto pensava che fosse ancora valida e sufficiente la autorizzazione che era stata ottenuta per un altro suo punto vendita per cui era stato utilizzato il medesimo impianto di videosorveglianza. Per approfondimenti sull’utilizzo dei dati di videosorveglianza, consigliamo il volume Formulario commentato della privacy.

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato della privacy

Aggiornata alle recenti determinazioni del Garante, l’opera tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse. La normativa di riferimento viene commentata e analizzata, con un taglio che rende il volume un valido strumento pratico per il Professionista che si occupa di privacy. L’analisi delle ricadute operative della normativa è integrata dalle specifiche formule correlate; questa combinazione costituisce il valore aggiunto dell’opera che ben può aspirare a diventare un riferimento per gli operatori del settore. Giuseppe Cassano Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Enzo Maria Tripodi attualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici. Cristian Ercolano Partner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.

A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

2. La valutazione del Garante


A seconda di come vengono posizionate le telecamere e della qualità delle immagini riprese, l’impiego di sistemi di videosorveglianza può determinare un trattamento di dati personali.
In considerazione di ciò, detto trattamento dati deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nella disciplina in materia di privacy nonché delle indicazioni contenute nel provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dallo stesso Garante e delle apposite linee guida adottate dal Comitato europeo.
Secondo i richiamati principi generali, il titolare del trattamento deve effettuare trattamenti che siano leciti, cioè conformi alle discipline di settore applicabili.
A tal proposito, il Garante ha ricordato che se l’impianto di videosorveglianza è idoneo a riprendere anche lavoratori dipendenti durante l’attività lavorativa, il relativo trattamento dati è lecito soltanto se è conforme alla disciplina prevista dallo Statuto dei lavoratori.
In base a quanto previsto dal predetto Statuto, nel caso in cui da un impianto di videosorveglianza derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, detti impianti possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Pertanto, soltanto la conclusione positiva di una siffatta procedura autorizzatoria rende leciti i trattamenti dati posti in essere con l’impianto di videosorveglianza.
Nel caso di specie, invece, è emerso che l’impianto era stato installato senza l’accordo sindacale e comunque senza l’autorizzazione del competente Ispettorato del lavoro.
L’autorizzazione che era stata ottenuta dalla titolare per un altro punto vendita non è stata ritenuta valida dal Garante, in quanto era stata rilasciata per un differente punto vendita, sulla base di una diversa tipologia di locale, contesto, posizionamento e funzionamento delle telecamere. In ogni caso, il Garante ha altresì rilevato che le indicazioni che erano state fornite dall’Ispettorato del Lavoro nell’autorizzazione che era stata rilasciata per l’altro punto vendita non sarebbero state comunque rispettate nel caso oggetto di accertamento, in quanto nelle dichiarazioni tecniche allegate per ottenere la predetta autorizzazione è specificato, ad esempio, che le immagini non potranno essere visionate tramite iPhone, telefonino, smartphone, iPad, tablet, ecc., salvo possibilità di accesso in rete secondo le prescrizioni del Garante privacy oppure che in occasione di ciascun accesso alle immagini la società deve garantire la presenza di un rappresentante dei lavoratori dagli stessi designato e dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati (indicazioni che, appunto, nel caso di specie non erano state rispettate).

3. La decisione del Garante


In considerazione di tutto quanto sopra, il Garante ha ritenuto che l’installazione delle telecamere in questione era da ritenersi illecita, in quanto in violazione delle disposizioni normative di settore.
Conseguentemente, il Garante ha provveduto a disporre il divieto del trattamento dati come riscontrato nell’istruttoria ed ha altresì comminato una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della titolare del negozio.
Per quanto concerne la quantificazione di detta sanzione, il Garante da un lato ha valutato la natura e la gravità della violazione, considerando che la stessa riguarda i principi applicabili al trattamento nonché la disciplina di settore, nonché la durata della violazione (posto che l’impianto era stato installato fin dall’apertura del negozio e non era stata mai comunicata la cessazione dell’impiego dello stesso). Dall’altro lato, il Garante ha valutato l’assenza di precedenti violazioni a carico del titolare del trattamento e che quest’ultimo ha parzialmente collaborato con l’autorità nel corso del procedimento (in quanto ha dimostrato di aver avviato una nuova procedura dinanzi all’Ispettorato del Lavoro per ottenere l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, anche se successivamente non ha dato alcuna informazione sugli sviluppi della domanda). Tenendo conto di tutti i suddetti aspetti, nonché le condizioni economiche della titolare per l’anno di imposta 2022, il Garante ha comminato la sanzione di €. 5.000 (cinquemila).

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