Videosorveglianza e protezione dei dati: le linee guida EDPB

Le Linee guida 3/2019 dell’European Data Protection Board (EDPB) affrontano il trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

Le Linee guida 3/2019 dell’European Data Protection Board (EDPB) affrontano il trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, fornendo un quadro interpretativo chiaro per garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Pubblicate e aggiornate per rispondere alle esigenze di modernizzazione tecnologica, le linee guida rappresentano un punto di riferimento fondamentale per operatori pubblici e privati che implementano sistemi di videosorveglianza. Per approfondimenti sul tema, abbiamo organizzato il corso di formazione “Videosorveglianza intelligente: obblighi e adempimenti per pubblici e privati”

Indice

1. Obiettivi e principi fondamentali


Le linee guida mirano a garantire un equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali degli interessati, focalizzandosi su:

  • Liceità, necessità e proporzionalità
    • L’installazione di telecamere deve essere giustificata da una base giuridica valida ai sensi dell’art. 6 del GDPR (ad esempio, il legittimo interesse del titolare o l’obbligo di legge).
    • È essenziale dimostrare che il trattamento è necessario per raggiungere lo scopo prefissato e che non esistono alternative meno invasive.
    • La proporzionalità richiede una valutazione specifica dell’impatto sulle libertà degli interessati.
  • Trasparenza
    • Gli interessati devono essere informati in modo chiaro e accessibile tramite segnaletica visibile, che includa i dettagli principali (ad esempio, identità del titolare, finalità del trattamento e base giuridica).
    • Una seconda informativa più dettagliata deve essere facilmente reperibile, in formato elettronico o cartaceo.

2. Videosorveglianza e GDPR: focus sulle basi giuridiche


Le linee guida evidenziano che la semplice installazione di telecamere non basta a giustificare il trattamento. Tra le basi giuridiche applicabili troviamo:

  • Obbligo di legge: per soggetti pubblici o in situazioni specifiche come la tutela della sicurezza pubblica.
  • Legittimo interesse: utilizzabile nel settore privato, a patto che venga effettuata una valutazione comparativa degli interessi e si dimostri che i benefici superano i potenziali rischi per gli interessati.
  • Consenso: utilizzabile solo in contesti controllati, come filmati in ambienti privati o accessi a proprietà personali.

3. Minimizzazione dei dati e durata della conservazione


I dati raccolti devono essere limitati per qualità e quantità:

  • Riprese localizzate: le telecamere devono coprire solo le aree necessarie e non possono includere zone irrilevanti (es. spazi pubblici non pertinenti).
  • Durata della conservazione: le registrazioni devono essere cancellate dopo un periodo ragionevole, solitamente non superiore a 72 ore, salvo deroghe giustificate.

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4. Diritti degli interessati e misure di sicurezza


Le linee guida sottolineano l’importanza di garantire i diritti degli interessati, tra cui:

  • Accesso ai dati: gli interessati possono richiedere di visionare le registrazioni che li riguardano, con le limitazioni tecniche e legali del caso.
  • Opposizione: qualora il trattamento si basi su legittimo interesse, l’interessato può opporsi fornendo motivazioni legittime.

In termini di sicurezza, il titolare deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate, tra cui:

  • Limitazione degli accessi alle immagini registrate.
  • Crittografia e protezione dei dati durante il trattamento.

5. Videosorveglianza intelligente e profilazione


Il tema della videosorveglianza intelligente e della profilazione pone rilevanti sfide in termini di protezione dei dati personali, soprattutto con l’introduzione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, come il riconoscimento facciale.
L’uso di tali sistemi comporta rischi significativi per i diritti fondamentali degli interessati, poiché coinvolge l’elaborazione di dati biometrici, considerati categorie particolari ai sensi del GDPR (art. 9). L’EDPB chiarisce che tali tecnologie sono sottoposte a rigidi requisiti, richiedendo obbligatoriamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nei casi in cui il trattamento sia ad alto rischio, come previsto dall’art. 35 del GDPR.
Il principio di proporzionalità assume un ruolo centrale: il riconoscimento facciale, ad esempio, non può essere utilizzato indiscriminatamente, ma solo laddove sia dimostrato che altre misure meno intrusive non possono soddisfare lo stesso obiettivo. Inoltre, il principio di minimizzazione dei dati impone che vengano trattati solo i dati strettamente necessari, riducendo l’ambito delle riprese e dei confronti biometrici.
L’EDPB esprime preoccupazioni particolari per la possibilità che questi sistemi introducano profilazione occulta, con implicazioni dirette sulla privacy e sul trattamento equo degli individui. Gli algoritmi possono infatti amplificare bias già presenti nei dati di addestramento, con il rischio di discriminazioni sistemiche, come dimostrano i casi di errate identificazioni razziali documentati in diversi ambiti. Per mitigare tali rischi, il titolare del trattamento è tenuto non solo a garantire trasparenza e correttezza, ma anche ad adottare misure tecniche avanzate, come audit regolari sugli algoritmi e criteri di progettazione etica del software.
Infine, la videosorveglianza intelligente solleva interrogativi di etica e governance: in quali casi è legittimo utilizzare tecnologie così invasive? L’EDPB enfatizza che l’applicazione di tali strumenti non deve mai compromettere il rispetto della dignità umana, sottolineando la necessità di un monitoraggio costante e di sanzioni rigorose per chi utilizza questi sistemi al di fuori del quadro normativo. Queste tecnologie, seppur promettenti in termini di efficienza, rappresentano un campo in cui la protezione dei dati non può essere subordinata alle logiche di sicurezza o profitto.

6. Sanzioni e non conformità


Le Linee guida 3/2019 dell’EDPB sottolineano la gravità delle conseguenze legate alla non conformità al GDPR nei sistemi di videosorveglianza. Le sanzioni amministrative possono raggiungere 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale annuo del titolare, a seconda di quale valore sia superiore. Tra le violazioni più frequenti rientra la mancata fornitura dell’informativa agli interessati, che mina il principio di trasparenza sancito dall’art. 5 GDPR, in quanto questa omissione non è solo un’irregolarità formale, ma impedisce agli individui di esercitare i propri diritti, come quello di accesso, rettifica o cancellazione dei dati.
Un altro esempio comune di non conformità è il mancato rispetto del principio di minimizzazione dei dati, come l’installazione di telecamere che inquadrano aree irrilevanti o la conservazione delle immagini per periodi ingiustificati. Tali pratiche possono configurare violazioni significative, esponendo il titolare a ispezioni dell’Autorità Garante e, in caso di conferma delle irregolarità, a pesanti sanzioni.
Non meno rilevante è la mancanza di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nei casi in cui queste siano obbligatorie, come per i sistemi di videosorveglianza avanzata dotati di riconoscimento facciale. Omettere una DPIA non solo contravviene all’art. 35 GDPR, ma può portare a trattamenti non giustificati che amplificano i rischi per la privacy degli interessati.

7. Conclusioni


Le linee guida 3/2019 dell’EDPB sono da leggere e interpretare come la road map indispensabile per bilanciare sicurezza e diritti fondamentali nell’ambito di un trattamento usato (e spesso abusato) in maniera assai pervasiva. Implementarle non significa solo evitare sanzioni, ma adottare un approccio etico che tuteli la dignità umana in un contesto in cui la sorveglianza rischia di diventare “totale”. Ogni sistema di videosorveglianza deve essere progettato con responsabilità, riducendo al minimo l’invasività e garantendo trasparenza e rispetto per gli interessati.
Ciò implica non solo l’applicazione dei principi del GDPR, ma anche una riflessione più ampia su come la tecnologia interagisce con i valori fondanti delle libertà e dei diritti fondamentali degli interessati, pena il rischio di trasformare luoghi pubblici e privati in spazi monitorati continuamente, in scenari da Grande Fratello di Orwelliana memoria: una deriva più che mai attuale, su cui è (forse) necessario fare qualche riflessione e applicare un minimo di accortezza in più, proprio come ci invita a fare l’European Data Protection Board.

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