Vincolo di continuazione: cosa è necessario per determinarlo?

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Il bene giuridico violato, le modalità di commissione e la vicinanza temporale non determinano di per sé la continuazione. Per approfondimenti sulla materia, consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 10917 del 17-01-2024

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Indice

1. La questione: il riconoscimento del vincolo di continuazione


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., rigettava un’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. nonché 125 e 671 cod. proc. pen.. Per approfondimenti sulla materia, consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte, nel decidere rispetto al ricorso suesposto, reputava di dirimere la questione di diritto, sottoposta al suo vaglio giudiziale, alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’identità del bene giuridico violato o delle modalità di commissione, così come la vicinanza temporale fra le varie condotte criminose costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione, essendo per contro necessario che emergano specifici elementi fattuali, desunti dalle sentenze in esecuzione, da cui inferire che il condannato abbia commesso i reati di cui è stata chiesta l’unificazione in esecuzione di un disegno criminoso unitario e deliberato sin dalla consumazione del primo reato e non, invece, sulla scorta di risoluzioni distinte assunte al momento sulla base di circostanze contingenti ed occasionali ed abbia conseguentemente commesso più violazioni, ognuna delle quali caratterizzate da una differente genesi e da finalità autonome.

3. Conclusioni


L’identità del bene giuridico violato, la modalità di commissione e la vicinanza temporale tra le condotte criminali da sole non sono sufficienti per dimostrare l’esistenza di un unico programma iniziale per uno scopo determinato, necessario per riconoscere la continuazione, essendo per contro essenziale che emergano specifici elementi fattuali dalle sentenze in esecuzione dimostrativi che il condannato abbia commesso i reati secondo un disegno criminoso unitario sin dalla consumazione del primo reato.

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