Codice della Strada: la comunicazione dei dati del conducente
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di circolazione stradale con l’ordinanza n. 9555 del 18 aprile scorso, con riferimento all’obbligo di comunicazione dei dati del conducente e all’ipotesi specifica in cui il proprietario del veicolo si trovi nello stato di incapacità di identificare il medesimo. Precisamente, la seconda sezione della Corte ha affermato che “ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.“
La pronuncia in esame distingue dunque l’ipotesi in cui il soggetto onerato della comunicazione, semplicemente non vi adempia, dal caso in cui lo stesso si trovi nell’impossibilità di fornire i dati richiesti. Ovviamente, il giudice dovrà indagare le circostanze del singolo caso per comprendere se le giustificazioni addotte dall’onerato possano validamente esimerlo dal compito oppure se nell’ordinaria diligenza rientrasse uno sforzo maggiore.
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La presunzione di responsabilità a carico del dichiarante
Fermo restando che l’omessa comunicazione dei dati del conducente, da parte del soggetto onerato, comporta una sanzione a carico di quest’ultimo, la presunzione di responsabilità del dichiarante può essere superata dalle motivazioni che il medesimo avanza in sede di dichiarazione negativa. Pertanto, non rileva in sé la negatività della comunicazione trasmessa, ma le motivazioni poste a sostegno dell’impossibilità di trasmettere i dati richiesti. Spetta dunque al giudice del merito, valutare se le motivazioni sono idonee a superare la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico del dichiarante. Comporterebbe un’illegittima lesione del diritto di difesa, equiparare tutte le ipotesi di omessa o negativa comunicazione, senza dare la possibilità di spiegare le motivazioni della mancata trasmissione dei dati del conducente.
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