Indice
- Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 335 c.p.)
- La questione di legittimità costituzionale
1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
La fattispecie delittuosa della violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa – art. 335 c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio – art. 50 c.p.p. – e di competenza del tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p. – . Non sono consentiti: né l’arresto, né il fermo di indiziato di delitto, né tantomeno l’applicazione di misure cautelari personali. La norma è posta a presidio del corretto funzionamento e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Invero, sono censurati quei comportamenti finalizzati a raggirare il mantenimento delle condizioni di realizzazione delle finalità dei sequestri.
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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2. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 335 c.p.)
Per completezza dell’esposizione, in premessa, giova ricordare che la norma in scrutinio è stata modificata sia nella rubrica che nel testo dall’art. 86 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale – in materia di depenalizzazione. Il nomen iuris precedente era – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate – e il testo della norma era il seguente: “Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire centoventimila”.
A seguito della riforma l’art. 335 c.p., testualmente, dispone che: “Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309”.
La disposizione in esame censura a titolo di colpa il comportamento del soggetto a cui sia stata affidata la custodia di cose di cui è stato disposto il sequestro ad opera dell’autorità amministrativa o penale. In maniera analoga all’articolo precedente di cui all’art. 334 c.p. – sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa – il comportamento incriminato può essere compiuto sia da un soggetto estraneo alla cosa – ossia il custode – sia dal proprietario a cui sia stata consegnata la custodia del bene sequestrato. La norma de qua disciplinando un delitto colposo necessità per un verso della mancata osservanza ad opera del sequestrato e per altro verso dall’assenza del custode della volontà di concorrere alla realizzazione del fatto con chi ha sottratto o danneggiato il bene, diversamente si ricadrebbe nell’ipotesi della fattispecie delittuosa di cui all’art. 334 c.p. “Demolire o rottamare un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra il reato di cui all’art. 335 c.p.” (Cass. Pen., 25 maggio 2016, n. 1163). Ed ancora: “Integra il reato di cui all’art. 335 c.p. la condotta del custode di un’autovettura posta sotto sequestro, il quale, senza attendere le disposizioni dell’autorità amministrativa, la consegni a terzi sottraendo in tal modo il mezzo al vincolo cui era stato sottoposto.” (Fattispecie in cui il veicolo in sequestro è stato consegnato dall’imputato – custode ad una ditta incaricata della rottamazione). (Cass. Pen., 04 novembre 2008, n. 44599).
In merito all’elemento oggettivo si evidenzia che: “In tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, la distruzione di uno o più componenti dell’autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura. Ne consegue che la distruzione del fanale di un’automobile sottoposta a sequestro non configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 335 c.p.”. (Cass. Pen., 19 giugno 2003, n. 26699).
Sotto il profilo soggettivo: “Nel caso in cui un terzo sia sorpreso a circolare abusivamente a bordo di un mezzo sottoposto a sequestro, il giudice di merito è tenuto ad accettare se la messa in circolazione del veicolo si colleghi a un fatto doloso del custode, finalizzato a favorire il proprietario del veicolo stesso, integrante il reato di cui all’art. 334 c.p. (“Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro”) o solo a una sua colpa, essendo in tal caso ravvisabile il meno grave reato di cui all’art. 335 c.p. (“Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro”) ovvero né all’una né all’altra ipotesi, come potrebbe verificarsi quando il mezzo sia stato sottratto alla vigilanza del custode eludendo ogni doverosa cautela posta in essere da questo.” (Cass. Pen., 01 ottobre 2007, n. 44843).
3. La questione di legittimità costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza n. 58/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
I Giudici di Piazza del Quirinale hanno dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 335 del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Nola, perché il giudice rimettente non ha preso in considerazione la possibilità di dare alla disposizione censurata un’interpretazione idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità. L’ordinanza di rimessione parte dalla premessa interpretativa secondo cui, nonostante l’esclusione della rilevanza penale della fattispecie base costituita dalla volontaria e consapevole sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo da parte del custode, allo scopo di favorire il proprietario o quando ne sia egli stesso proprietario l’agevolazione colposa del custode che, per negligenza, consenta o comunque faciliti tale circolazione continua a integrare un illecito penale, ai sensi dell’art. 335 c.p. Questo reato, infatti, costituendo un’autonoma fattispecie delittuosa, sarebbe configurabile anche rispetto ad ipotesi in cui la fattispecie base, della quale il custode abbia colposamente agevolato la commissione, integri un mero illecito amministrativo e non potrebbe ritenersi in rapporto di specialità con l’art. 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992. Il giudice rimettente, però, ha omesso di verificare se il custode che abbia colposamente agevolato la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo possa rispondere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, di concorso colposo nell’illecito amministrativo altrui, invece che dell’autonomo reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro, previsto dall’art. 335 c.p. Con tale interpretazione, rispetto al custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo l’assetto normativo venutosi a delineare a seguito della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 28 ottobre 2010, n. 1963/2011, si sottrarrebbe alla censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione, non risultando affetto da irragionevolezza, e potrebbe invece essere ricondotto ai principi generali in materia di concorso di persone nell’illecito amministrativo dettati dalla legge n. 689 del 1981.
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