Novità Codice rosso su violenza domestica e di genere: più rapido ascolto delle vittime

Nella seduta di giovedì 7 settembre la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che modifica il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 concernente i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’art. 362, c. 1-ter, del codice di rito penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, già approvata dal Senato.
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Indice

1. Revoca assegnazione al magistrato che non provvede entro 3 giorni


La legge interviene su uno degli aspetti che caratterizzano la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (cd. “codice rosso”), ovvero l’obbligo per il P.M. di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato. La modifica approvata prevede che, se il magistrato designato per le indagini non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocargli l’assegnazione e assumere, senza ritardo, le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o tramite assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio. È inoltre previsto che il procuratore generale presso la Corte d’appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del suddetto termine e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Il provvedimento consta di un unico articolo, recante due diverse modifiche al d.lgs. n. 106/2006 (disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero).


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2. Acquisizione informazioni entro 3 giorni


L’art. 1, c. 1, lett. a), aggiunge un ulteriore comma (c. 2-bis) all’art. 2 del d.lgs. n. 106, al fine di prevedere che il procuratore della Repubblica (che, in forza dell’art. 2 del d.lgs. n. 106, è titolare esclusivo dell’azione penale) possa, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato designato, se questi, nell’ipotesi in cui si proceda per taluni delitti ivi specificamente richiamati, non rispetti il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, previsto dall’art. 362, c. 1-ter c.p.p., per l’acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. I delitti richiamati dal c. 2-bis sono gli stessi indicati al c. 1-ter dell’art. 362 c.p.p che è stato introdotto nel codice di rito penale dalla l. n. 69/2019 (“codice rosso”) per rendere più spedito ed efficace l’iter dei procedimenti penali riguardati delitti tipicamente riconducibili all’ambito della violenza domestica o di genere, quali:

  • omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata;
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  • violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-ter c.p.);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
  • atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
  • lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dagli artt. 576, c. 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c. 1, n. 1 e c. 2, c.p. (tra le quali, l’aver commesso il fatto contro l’ascendente, il discendente, il coniuge anche legalmente separato, l’altra parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente o in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, o se commesso dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa).

Se si proceda per uno dei sopra elencati delitti (tanto in forma tentata che in forma consumata, a eccezione dell’omicidio), ai sensi del c. 1-ter dell’art. 362 c.p.p., il P.M. deve quindi assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (il termine “istanza” è stato interpretato nel senso di “segnalazione” proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere e simili) entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. Per la stessa disposizione, entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca da parte del procuratore della repubblica, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Revocata l’assegnazione, il procuratore è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini richiamate dall’art. 362, c. 1-ter, c.p.p.).

3. Relazione semestrale


La modifica recata dall’art. 1, c. 1, lett. b), tramite l’aggiunta di un nuovo comma (c. 1-bis) all’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 è volta a stabilire che il procuratore generale presso la Corte di appello, nell’ambito dell’attività di vigilanza che gli è propria e che si sostanzia nell’acquisizione di dati e notizie dalle procure del distretto, acquisisca dalle procure della Repubblica del distretto, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del termine di cui all’art. 362, c. 1-ter, c.p.p., e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

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La violenza di genere e domestica

Negli ultimi anni è decisamente cresciuta l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica verso il fenomeno della violenza contro le donne, anche perché non passa giorno, purtroppo, in cui non si abbia notizia di minacce, persecuzioni, lesioni o dell’uccisione di una donna da parte di un coniuge, fidanzato o convivente. Questo avviene nonostante ci siano, ormai da tempo, leggi e regolamenti per contrastare ciò che viene definita “violenza di genere”. In questa direzione, a completamento della necessaria attività di formazione per le Polizie Locali, si è ritenuto importante sistematizzare le conoscenze acquisite e le competenze sviluppate in una pubblicazione che possa rappresentare uno strumento utile per gli operatori, sia nello svolgere un ruolo attivo nell’attività di prevenzione, sia nell’attività di indagine e di supporto alle vittime che denunciano. Il testo inquadra il fenomeno della violenza di genere dal punto di vista sociale e antropologico, investiga le modalità della violenza psicologica, analizza la normativa vigente e la sua evoluzione nel tempo, propone strumenti di indagine e di intervento nonché tecniche di audizione delle vittime. Si sofferma poi anche sui reati in ambito di violenza di genere che possono essere compiuti mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche e su un fenomeno poco conosciuto ed indagato quale quello della violenza in relazioni intime tra persone LGBTQ. Loredana Borinato Coordinatrice dei formatori per l’Area Politiche per la Sicurezza della SIPL, Ispettrice Capo della Polizia Locale di Torino. Simonetta Botti Responsabile dell’Area Comunicazione della SIPL, si occupa di management dei servizi rivolti alle persone fragili. Cinzia Mammoliti Criminologa specializzata in manipolazione relazionale e violenza psicologica. Simonetta Moro Psicologa e psicoterapeuta con perfezionamento in Psicologia Giuridica, Assistente Capo di Polizia Locale – Comune di Bologna. Luca Zigiotti Ispettore Capo Polizia Locale di Torino. Esperto in Polizia Giudiziaria, Digital Forensics, Data Analysis e Nuove Tecnologie.

Loredana Borinato, Simonetta Botti, Cinzia Mammoliti, Simonetta Moro, Luca Zigiotti | Maggioli Editore 2022

Avv. Biarella Laura

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