Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 giugno c. a., ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di compiere una prima disamina su cosa prevedono siffatte misure alla luce di quanto emerge nel comunicato stampa emesso per questa occasione.
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Indice
- 1. L’ammonimento da parte del Questore
- 2. Le misure di prevenzione
- 3. Velocizzazione dei processi
- 4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica
- 5. Sulle misure cautelari
- 6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
- 7. Arresto in flagranza differita
- 8. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione
- 9. Sospensione condizionale della pena
- 10. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime
- 11. Conclusioni
- Vuoi restare aggiornato?
1. L’ammonimento da parte del Questore
Nel disegno di legge, varato dal Governo nella seduta del 7 giugno, come trapela dal comunicato summenzionato, sono prima di tutto contemplati i seguenti interventi: 1) “si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023); 2) si “includono adesso i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023); 3) si “prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento”; 4) per “la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023); 5) si “amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
2. Le misure di prevenzione
Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione, sempre nel comunicato succitato, alla luce del disegno di legge che il Governo presenterà dinnanzi al Parlamento, sono prevedute le seguenti novità legislative: I) le “misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023); II) la “sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso”, fermo restando che, nel “caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023); III) “sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023); IV) in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, potrà “disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento”, e le “violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
3. Velocizzazione dei processi
Per effetto della riforma che vuole introdurre il Governo tramite queste misure, inoltre, si vuole assicurare “il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate (per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023), nonché si vuole dare “priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica
“Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
5. Sulle misure cautelari
In materia di misure cautelari, si concepisce innanzitutto “un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023), fermo restando che, da un lato, ulteriori “30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023), dall’altro, anche “qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
Per di più, sempre in materia di misure cautelari, per un verso, si “prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023), per altro verso, si “ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
Oltre a ciò, è altresì disposta “la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
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6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
“Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023), stabilendosi al contempo che la “pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
7. Arresto in flagranza differita
In materia di arresto in flagranza di reato, il disegno di legge in questione contempla “l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023), disponendosi contestualmente che l’“arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
8. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione
Sempre per quanto riguarda la tutela della vittima, nel disegno di legge in esame si “estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023) mentre, al “fine di potenziare la “circolarità informativa” e la “multi-attorialità” nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
9. Sospensione condizionale della pena
Per quanto inerisce la sospensione condizionale della pena, il Governo, con questo disegno di legge, intende intervenire pure su questa causa di estinzione del reato, modificando “gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023), nonché integrando “la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
10. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime
E’ infine configurata “una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023), superandosi in tal guisa “l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 7/06/2023).
11. Conclusioni
Già dalla lettura di questo comunicato, in attesa di leggere il contenuto del disegno di legge che riguarda siffatti interventi normativi, si può osservare che l’intenzione del Governo si pone nell’ottica di un consistente rafforzamento delle tutele riconosciute alle vittime di violenza sessuale e quella domestica.
Non resta dunque che aspettare quando siffatta proposta normativa si tramuterà in legge e soprattutto, come ci si auspica, se gli scopi, che queste misure si propongono di conseguire, saranno effettivamente raggiunti.
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