“Abbiamo sempre creduto in questo provvedimento che contiene un ventaglio di interventi che hanno un obiettivo chiaro: rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne”. Questo è quanto affermato dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante la conferenza stampa di presentazione del ddl e continua dicendo che è “un pacchetto di misure che contiene la possibilità di applicare il fermo di fronte a gravi indizi di reati che facciano sospettare un pericolo per la vita delle donne e un secondo blocco di interventi permette di rafforzare l’applicabilità delle misure cautelari coercitive”. >> CLICCA QUI per leggere il comunicato stampa
Vediamo di seguito quali sono le novità.
Ammonimento del questore
Il disegno di legge prevede l’ampliamento dell’istituto dell’ammonimento del Questore, estendendolo ad altri reati, che possano essere spia di altri atti di violenza. Nel caso di violazione dell’ammonimento, cioè di reiterazione delle condotte, i reati procedibili a querela diventano procedibili d’ufficio (ad es. percosse, lesioni e violenza sessuale non aggravata) ed è previsto un aumento di pena fino ad 1/3.
Misure di prevenzione personale
Il disegno di legge interviene sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Nello specifico, viene introdotta la possibilità di applicare le misure di prevenzione, previste dal codice antimafia – quali sorveglianza speciale, obbligo e divieto di soggiorno – anche ad altri reati contemplati dal Codice Rosso (tipo tentato omicidio, violenza sessuale, deformazione permanente del viso).
Braccialetto elettronico
Il nuovo pacchetto di norme potenzia l’uso del braccialetto elettronico, sia per arresti domiciliari sia in caso di divieti di avvicinamento od obbligo di allontanamento dalla casa familiare. Chi non acconsente alla sua applicazione, subisce una misura cautelare più grave. In caso di manomissione del dispositivo, è prevista la custodia cautelare in carcere.
Fermo
Viene introdotta un’ulteriore ipotesi di fermo da parte del PM o, in caso di urgenza, della polizia giudiziaria, della persona gravemente indiziata di delitti compresi nel Codice Rosso, in caso di grave e imminente pericolo per la vita o l’incolumità della vittima.
>> GUARDA la Conferenza stampa di presentazione del ddl
Arresto in flagranza per chi viola il divieto di avvicinamento
Si rafforza quanto già previsto nella legge delega per la riforma del processo penale, ossia l’arresto obbligatorio in flagranza per chi viola il divieto di avvicinamento alla vittima. In pratica, si introduce la possibilità di applicare, anche in tal caso, misure cautelari coercitive, in modo da prevenire più efficacemente il rischio di condotte violente.
>> Leggi l’articolo “Riforma del processo penale: è legge. Tutte le novità”
Rafforzamento dello strumento cautelare
Anche al di fuori dell’arresto in flagranza di reato, si rafforza lo strumento cautelare, consentendo l’applicazione di misure coercitive (dalla più blanda, dell’obbligo di presentazione alla PG, fino alla custodia cautelare in carcere) per tutti i casi di lesioni, quando ricorrono le aggravanti del Codice rosso (ad es. quando le lesioni si accompagnano ad altri reati di violenza domestica – ad esempio le violenze del coniuge – o ancora reati quali stalking, violenza sessuale, maltrattamento in famiglia ecc…).
Maggior coordinamento tra giudice penale e civile
Violare un divieto emesso dal giudice civile sarà come violare quello emesso dal giudice penale (ad es. la violazione del divieto di avvicinamento al coniuge, emesso dal giudice civile in sede di separazione, sarà punito come la violazione dell’analoga misura cautelare emessa nel procedimento penale). In entrambi i casi è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato.
Sospensione condizionale della pena
Riguardo alle condizioni per la sospensione condizionale della pena, viene assicurato un rigoroso controllo attraverso il coinvolgimento degli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna sull’effettiva partecipazione dei condannati ai percorsi di recupero. In caso di violazione degli obblighi, sarà subito revocata la sospensione condizionale della pena.
Obbligo informativo sulle situazioni di pericolo
Inoltre, il ddl introduce, già in fase di denuncia, la possibilità per la polizia giudiziaria di segnalare al Prefetto le situazioni di concreto e rilevante pericolo, a seguito della quale potrà essere adottato un sistema di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.
Inoltre, riguardo all’obbligo informativo, si estendono i reati per i quali scatta l’obbligo, da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati, di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.
Scarcerazione dell’imputato
Il testo prevede che, in caso di scarcerazione dell’imputato o condannato, i provvedimenti di cessazione della misura di sicurezza detentiva debbano essere immediatamente comunicati alla persona offesa, al Questore e al Prefetto, per valutare eventuali misure di prevenzione e/o protezione della vittima.
Rimani aggiornato!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento