Visite fiscali: sancita la disparità tra pubblico e privato

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Le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali dei dipendenti di Amministrazioni pubbliche e soggetti privati non hanno una disciplina uniforme. Lo ha rilevato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV Ter, nella Sentenza del 03 novembre 2023, n. 16305.
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TAR Lazio -sez. IV ter- sentenza n. 16305 del 03-11-2023

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Indice

1. La vicenda


Un Sindacato della P.A. Penitenziaria e alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria hanno impugnato il D.M. n. 206/2017 censurandolo nella parte in cui ha lasciato invariate e differenziate le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, in caso di malattia, per i dipendenti di P.A. e di soggetti privati, pur essendo stata ex ante demandata a tale fonte la loro armonizzazione. La Funzione pubblica avrebbe lasciato invariate le fasce orarie di reperibilità, ossia nelle quali il dipendente “pubblico” deve necessariamente farsi trovare presso il proprio domicilio dal medico fiscale, pena una sanzione disciplinare anche di natura economica. Sulla questione il Consiglio di Stato, esaminando il decreto attuativo della riforma Madia, aveva sollevato varie osservazioni, tra cui quella di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato, tentando di dare una armonizzazione alle discipline, ma, secondo la P.A., la riduzione delle ore di accertamento avrebbe di fatto ridotto “…l’incisività della disciplina dei controlli”. Non vi sarebbe stata, perciò, alcuna volontà, da parte del Legislatore delegato, di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilità, lasciando in essere una manifesta discriminazione. L’art. 3 del decreto gravato risulterebbe collidere con l’art. 3 Costituzione, determinando un’illegittima disparità di trattamento tra il rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico e quello del settore privato.

2. L’attuazione della norma primaria


Il Tar ha rilevato che il D.M. n. 206/2017, oggetto dell’impugnativa, è stato adottato dal Ministro per la Semplificazione e la P.A., di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, per dare attuazione all’art. 55 septies, c. 5 bis, d.lgs n. 165/2001, come novellato dall’art. 18 del d.lgs n. 75/2017. Ed in effetti il decreto de quo è così intitolato: “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. Va quindi verificato se esso dia attuazione alla richiamata norma primaria, e per il TAR la risposta a tale domanda consente di chiarire la fondatezza o meno del ricorso, rilevando che al riguardo è sufficiente leggere l’art. 3 del decreto per concludere nel senso della non idonea attuazione della suindicata norma di legge.

3. Le fasce di reperibilità per le visite fiscali


In particolare, con riferimento al solo settore pubblico, le fasce orarie di reperibilità sono così indicate: 9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi. Nulla è innovato rispetto al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206/2009, specificamente riferito solo ai dipendenti pubblici. Il TAR ha quindi osservato che per il settore privato le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, anch’esse non modificate, sono completamente diverse: 10-12 e 17-19.


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4. La mancata armonizzazione


In questo modo è evidente che non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici. Come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere reso con riguardo proprio adetto D.M., sussisteva la “necessità di adeguare il quadro normativo allo sviluppo tecnologico dei sistemi di comunicazione digitale sia in ragione del progressivo allineamento della disciplina normativa concernente i dipendenti pubblici con quella relativa al settore privato, conseguente al processo di “privatizzazione” del pubblico impiego che ha avuto luogo a partire dall’inizio degli anni ‘90.”. Il Consiglio di Stato, con specifico riferimento all’art. 3 in esame, ha poi evidenziato in fatto “che tale articolo – nell’individuare quali fasce orarie di reperibilità i periodi ricompresi tra le ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno – mantiene gli orari attualmente previsti per i pubblici dipendenti, lasciando dunque immutata la differenziazione tra dipendenti pubblici e privati, in relazione ai quali sono previste fasce orarie di reperibilità più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.”. Il parere richiamato è chiaro nel rilevare in modo critico l’inosservanza della disposizione primaria e, per il TAR, esso è condivisibile.

5. La disparità di trattamento


La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

6. Lo sviamento di potere


Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione col Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.

7. L’annullamento del provvedimento


Le considerazioni svolte hanno condotto il TAR all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento, nella parte interessata, del provvedimento che ne costituisce l’oggetto. Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto si dovrà tener conto di quanto affermato nella sentenza in disamina.

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A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

Avv. Biarella Laura

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