Il 14 gennaio il Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge che intende modificare l’articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati.
Indice
1. Un nuovo comma entro l’articolo 24 della Costituzione
“Modifica all’articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato” è il titolo del testo licenziato in testo unificato il 14 gennaio scorso e trasmesso all’altro ramo. La disposizione che si vorrebbe inserire all’interno della carta costituzionale recita: “La Repubblica tutela le vittime di reato”. La norma in parola verrebbe inserita come nuovo comma all’interno dell’articolo 24 della Costituzione, dopo il suo secondo comma, il quale prevede che la difesa sia diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
2. Il dibattito in Commissione sulle vittime di reato
Il disegno di legge costituzionale in argomento consegue a un dibattito che si è svolto nella Commissione Affari costituzionali del Senato dal 4 ottobre al 12 dicembre dello scorso anno. Durante l’esame referente, sono intervenute audizioni di quindici esperti. La stessa Commissione ha quindi approvato, all’unanimità, il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula sul testo unificato, in cui sono confluiti quattro disegni di legge originari.
3. I due profili esaminati
Dagli atti parlamentari sia apprende che il dibattito in Commissione si è focalizzato su due profili: la formulazione testuale della disposizione, nonché la sua collocazione entro l’articolato della Carta costituzionale. Quanto al primo, si è optato per un dettato più asciutto, in linea con quello delle disposizioni costituzionali vigenti tra cui dovrebbe andare a porsi. Pertanto, si è optato per una formulazione che menzioni solo la tutela delle vittime del reato, senza riferimento a distinzione tra persona “vittima”, persona “offesa”, persona “danneggiata”. Si è inteso, anche sulla scorta dell’evoluzione normativa europea, che la prima dicitura, più ampia, sia comprensiva di ulteriori specificazioni, la cui menzione espressa avrebbe reso meno conciso il dettato della disposizione. Circa la seconda questione, nonostante i quattro disegni di legge originari collocassero la novella entro l’articolo 111 della Costituzione, la scelta è stata per una diversa collocazione, entro l’articolo 24. Si è inteso così profilare una dimensione della tutela non solo racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile.
4. La soppressione della riserva di legge
Infine, i quattro disegni di legge originari contenevano tutti una riserva di legge (“la legge garantisce” o formulazione similare), mentre il testo approvato dalla Commissione referente ha optato per “la Repubblica tutela”.
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