I provvedimenti di volontaria giurisdizione
I provvedimenti di volontaria giurisdizione, emessi dall’organo giudiziario, vengono richiesti con una domanda, più propriamente con un “ricorso” o “istanza, che può essere lecitamente presentata dalla parte in proprio. Nel dettaglio, l’atto introduttivo non viene dedotto nel processo come causa petendi, bensì con l’emanazione del provvedimento giudiziale si mira alla soddisfazione di un interesse, senza il quale, non si avrebbe la sua realizzazione. Sulla relativa richiesta il giudice ha l’obbligo di provvedere, non già emettendo il provvedimento che necessariamente sia stato specificamente richiesto, bensì quello che egli reputa più conveniente ai fini della tutela dell’interesse prospettato.
A questa prima fase, segue poi l’istruttoria, in cui viene verificata la situazione di fatto, premessa della domanda, su cui si procede con decreto motivato, idoneo a procurare eventualmente la soddisfazione dell’interesse.
Il giudice, intervenendo, esercita un controllo repressivo ed ispettivo, nei casi in cui non vengano osservati i doveri o non sia compiuta l’attività inerente all’esercizio della funzione agli scopi che il soggetto deve perseguire. In particolare, quanto alle persone giuridiche, la carenza dell’attività degli organi sociali giustifica l’intervento dell’autorità giudiziaria, nei casi in cui si verifichi una delle causa di estinzione della società.
Il procedimento riveste le forme proprie della Camera di Consiglio di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (Procedimento in camera di consiglio): rapido e dominato dall’impulso d’ufficio per arrivare alla veloce emissione del provvedimento finale.
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