Se il candidato non consegue il punteggio massimo con riguardo al criterio rilevante per l’attribuzione della lode, deve escludersi che lo stesso abbia dimostrato il raggiungimento di un livello eccellente in relazione al profilo da valutare a tal fine, con la conseguenza che la decisione del Presidente della commissione di esprimere voto contrario risulta giustificata. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione I, Sentenza n. 148/24.
Indice
1. La mancata attribuzione della lode alla maturità
Una ragazza ha impugnato il provvedimento con cui la commissione, all’esito dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, le ha attribuito il punteggio finale di 100/100, senza attribuirle la lode per mancato raggiungimento dell’unanimità, avendo il Presidente della commissione espresso voto contrario. La stessa ha dedotto la violazione dell’art. 18, c. 6, d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 25, c. 5, dell’ordinanza del Ministero dell’istruzione e del merito n. 45/2023, nella parte in cui prevedono che la commissione, all’unanimità, possa attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione del punteggio (art. 18, c. 5, d.lgs. n. 62/2017) a condizione che:
- abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
2. La dimostrazione della “brillantezza”
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando l’orientamento che esclude la sussistenza di un onere di motivazione con riguardo alla mancata attribuzione della lode, evidenziando come il provvedimento impugnato dia conto della mancata dimostrazione di quella brillantezza che, secondo i criteri articolati dalla stessa commissione, costituiva il presupposto per l’attribuzione della lode. Inoltre, dalla griglia di valutazione della prova orale si desume che, quanto alla “capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti”, la candidata non ha raggiunto il punteggio massimo, difettando l’originalità della rielaborazione personale.
3. Per il Tar non c’è bisogno di motivazione
Il Collegio ha ritenuto di aderire all’orientamento (Cons. Stato, sez. VII, n. 11195/2022) che ritiene non necessaria la motivazione in ordine all’attribuzione della lode. Ciò per quanto si desume a contrario dall’art. 18, c. 6, d.lgs. n. 62/2017, che richiede la motivazione in caso di attribuzione della lode, quanto del carattere eccezionale delle capacità che il candidato deve dimostrare per meritare l’attribuzione della lode. Eccezionalità che implica l’inutilità di fornire una specifica motivazione nei casi in cui il candidato raggiunga il punteggio massimo senza dimostrare di possedere delle capacità fuori dal comune.
4. I voti espressi dalla maggioranza dei commissari
Dal verbale è emerso che la motivazione dei voti favorevoli espressi dalla maggioranza dei commissari contrasta coi criteri stabiliti dalla stessa commissione per l’attribuzione della lode: detti criteri prevedono la valorizzazione a tal fine delle capacità (spirito critico, capacità di analisi, curiosità, desiderio di approfondimento) a condizione che siano dimostrate “nell’ambito delle diverse prove d’esame”, con l’effetto che per l’attribuzione della lode non poteva essere valorizzato, come sostenuto dai commissari che hanno espresso voto favorevole, il percorso scolastico della studentessa. Nonostante tale componente della motivazione sia estranea ai motivi di ricorso, il Collegio ha ritenuto la stessa rilevante, perché consente di giustificare, in negativo, la posizione, contraria all’attribuzione della lode, assunta dal presidente della commissione, che ha dichiarato espressamente “di discostarsi da tale interpretazione”.
5. La scelta del presidente della commissione
Per il Tar è stata determinata dalla mancata dimostrazione delle suddette capacità “nell’ambito delle diverse prove d’esame”, in particolare nel colloquio. Le ragioni per cui la candidata non ha dimostrato di possedere le capacità richieste risultano dalla griglia di valutazione della prova orale sostenuta, dove risulta che ha conseguito il punteggio massimo con riferimento a tutti gli indicatori, a eccezione della “capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti”, rispetto al quale ha ottenuto 4,5/5. Tale indicatore (capacità di argomentazione in maniera critica e personale e di rielaborazione) è quello rilevante, in base ai criteri stabiliti dalla commissione, per l’attribuzione della lode (tra i quali vi è quello attinente alle “brillanti capacità di analisi e spirito critico”). Consegue che, non avendo conseguito il punteggio massimo con riguardo al criterio rilevante per l’attribuzione della lode, secondo il Tar deve escludersi che la candidata abbia dimostrato il raggiungimento di un livello eccellente in relazione al profilo da valutare a tal fine, con la conseguenza che la decisione del presidente della commissione di esprimere voto contrario è risultata giustificata.
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