Whistleblowing, la tutela del lavoratore che denuncia illeciti
Con la Legge del 30 novembre 2017, n° 179, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 dicembre, è stata introdotta la tutela per il lavoratore che segnala gli illeciti commessi da colleghi. Si tratta del cosiddetto whistleblowing, che racchiude qualsiasi abuso o irregolarità di cui il lavoratore sia venuto a conoscenza per motivi, appunto, di lavoro.
La legge interviene sull’art. 54 bis del Testo unico del pubblico impiego, disponendo che il lavoratore che effettua la segnalazione, non può subire demansionamenti o sanzioni relativamente ai fatti oggetto della segnalazione stessa. Quest’ultima può essere effettuata nei confronti dell’autorità giudiziaria, dell’Autorità anticorruzione ovvero del responsabile interno all’azienda della prevenzione delle corruzione. Analogamente, il lavoratore non può essere licenziato o trasferito o, comunque, non può subire alcuna ripercussione che peggiori le sue condizioni d lavoro.
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Riforma del codice antimafia
L’opera è un commento sistematico alle rilevanti novità della riforma del Codice Antimafia, operata con L. 17 ottobre 2017, n. 161 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2017), tenendo anche conto delle novità in materia di confisca introdotte dalla legge di conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (cd. decreto fiscale). Il testo evidenzia le tante novelle introdotte nel corpo del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) sul piano sostanziale e processuale attraverso un’analisi puntuale e il costante ricorso a tabelle di raffronto tra vecchia e nuova Il volume segue lo schema dell’articolato di legge, che incide, tra le altre, in materia di:misure di prevenzione personali;misure di prevenzione patrimoniali;amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali;Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.Il testo prende anche in analisi le modifiche introdotte dalla legge di riforma al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare in relazione alla disciplina antimafia.Si chiariscono infine gli aspetti più significativi delle deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompati- bilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Nicola D’Angelo Magistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Polizia” e “L’Ufficio Tecnico”, tutte pubblicate da Maggioli Editore.Antonio Di Tullio D’Elisiis Avvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.
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Diritto al reintegro e sanzioni all’ente
Nel caso in cui il lavoratore che effettua la segnalazione, venga licenziato, dato il divieto espressamente previsto, matura il diritto al reintegro. Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che tale misura disciplinare non è collegata alla segnalazione effettuata. Parallelamente, nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell’ente, la nuova legge prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie: in particolare, sia per l’ipotesi in cui il datore commetta atti discriminatori, che qualora il responsabile della prevenzione non si attivi per effettuare le necessarie verifiche.
La tutela del lavoratore viene meno nel momento in cui il medesimo venga condannato in sede penale per calunnia o diffamazione ovvero in caso di accertata responsabilità civile per dolo o colpa grave.
Obbligo di non rivelare l’identità del segnalante
La nuova legge prevede inoltre l’obbligo di mantenere segreta l’identità del lavoratore che segnala il fatto illecito, quale ulteriore misura di tutela, ai sensi dell’art. 329 c.p.p.. Per espressa previsione, la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90.
Infine, la disciplina non è si applica unicamente agli enti pubblici o ai soggetti controllati da enti pubblici, ma altresì ai soggetti privati che prestano la loro opera in favore di pubbliche amministrazioni, i quali svolgono la cosiddetta attività privatistica di diritto amministrativo.
Per approfondire leggi anche L’evoluzione dell’istituto
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