White collar in materia penale

La nozione giuridica di “ riparazione del danno “ è oltremodo complessa, nella fattispecie dello white collar crime, nel quale i soggetti agenti fattuali beneficiano di centinaia di prestanome inseriti, a loro volta, all’ interno di un inestricabile ginepraio di persone giuridiche con sede in paradisi fiscali offshores. A tali problematiche si aggiunga pure una serie di Ordinamenti, come quello italiano, in cui un banale furto di polli spesso genera una ripugnanza collettiva maggiore rispetto a quella provocata da una concussione, da una malversazione, da un peculato o da un atto di corruzione. Presso l’ opinione pubblica, ma anche sotto il riguardo tecnico-giuridico, è facile concepire e strutturare la riparazione di un delitto ove la parte lesa, fisicamente o patrimonialmente, è una persona fisica.

Dai problemi definitori alle ipotesi risolutive

Viceversa, “ nello white collar crime, una vittima in carne ed ossa è difficilmente identificabile, poiché i reati economici sono spesso reati a vittima collettiva [ e ] i delitti di corruzione hanno una vittima impersonale, che è la pubblica amministrazione “ ( Forti, 2000 ). Inoltre, nella fattispecie della concussione ed in quella della corruzione attiva di Pubblico Ufficiale, l’ antinomia giuridico-strutturale consta nel fatto che la parte lesa è, contestualmente, beneficiaria di un’ utilità ( nel caso della concussione ) o addirittura consapevolmente correa ( nel caso della corruzione attiva ). Anzi, nel Diritto Penale Commerciale e Tributario, pare non avere alcun significato nemmeno il lemma “ danno “, giacché “ è difficile accertare l’ entità ed il perimetro del danno. Si pensi al reato [ rectius : illecito, ndr ] di evasione fiscale, soprattuto quando le condotte sono tipizzate nelle forme del reato di pericolo “ ( Consulich, 2010 ). Si consideri pure che, nella maggior parte degli Ordinamenti criminalistici, “ la responsabilità penale è personale “ ( comma 1 Art. 27 Costituzione italiana ). Pertanto, la persona giuridica non è imputabile o, comunque, risponde del reato economico sotto il profilo meramente patrimoniale. A ciò si aggiunga pure che, in un contesto di simulazione relativa soggettiva, è assai arduo, per il Magistrato, individuare gli assetti societari occultati dall’ identità simulatoria di un prestanome, che spesso non è nemmeno minimamente consapevole di quanto da lui meccanicamente sottoscritto. Per la verità, l’ Art. 102 schwStGB, nel 2005, in Svizzera, ha introdotto l’ imputabilità dell’ impresa, ma si tratta di un esperimento tecnico pressoché inutilizzabile nella Prassi penalistica concreta.

Nel contesto criminologico dello white collar crime, la bizzarria tecnica maggiormente visibile consiste nel non poter applicare, seriamente e fino in fondo, una mediazione stragiudiziale per fini conciliativi. Attualmente, nell’ Ordinamento tributario italiano, l’ Agenzia delle Entrate sta tentando approcci mediativi concreti e sistematici con i criminali finanziari, ma “ la mediazione reclama una persona fisica identificabile. La persona giuridica, infatti, non è capace di ascolto attivo, non può provare né empatia, né vergogna, non sente la necessità di riconciliarsi con la vittima, non cerca il perdono, né ha bisogno di riguadagnare autostima “ ( von Hirsch  &  Ashworth  &  Shearing, 2003 ). Anzi, nell’ auto-percezione nazional-popolare, riappacificarsi con lo Stato e, soprattutto, con le preposte Autorità Tributarie suscita pure un sorriso di velato compatimento, sempre ammesso e non concesso che un prestanome, ad esempio, caraibico o una Fiduciaria, sempre ad esempio, indocinese possano concretamente essere invitati al dialogo. L’ errore di molti, nella Common Law, è consistito nell’ utopistico paragone tra la mediazione penale minorile e quella penale-commerciale o semplicemente giuridico-amministrativa. La ratio è idealmente lodevole, ma, nella quotidianità, il deviante in colletto bianco nega con vigore le proprie responsabilità e, inevitabilmente, la riparazione stragiudiziale e/o preventiva consisterà in pignoramenti, sequestri e ravvedimenti operosi completamente diversi dal concetto di dialogo e di conciliazione che si può eventualmente manifestare nei casi della rapina, dello stupro, dei maltrattamenti familiari o dello stalking. Psicologizzare lo white collar crime provoca un’ irresistibile ironia. Giustamente e realisticamente, Mannozzi  &  Lodigiani ( ibidem ) rimarcano che esiste, nel crimine finanziario e bancario, “ un primo approccio reo-centrico, focalizzato sull’ accertamento della responsabilità e sulla punizione del colpevole, e un secondo approccio [ qui impraticabile, ndr ] vittimo-centrico, orientato all’ auto-riconoscimento della responsabilità ed alla riparazione alle vittime del reato “. Nel Diritto Penale italiano, la L. 67/2014 ha novellato gli Artt. 168 bis CP e 464 bis lett. c) Cpp. Grazie a tale novella, la sospensione del processo con messa alla prova è oggi precettiva anche nello white collar crime non aggravato, ovvero nel caso di falso in bilancio lieve, abuso d’ ufficio senza aggravanti, induzione a promettere utilità, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, millantato credito, malversazione, corruzione tra privati e turbativa d’ asta. Tuttavia, la predetta L. 67/2014 reca pur sempre un’ immagine a-tecnica e ingenuamente moralizzatrice della mediazione, che è, nel caso dei colletti bianchi, un accordo sempre e comunque opportunistico e tutt’ altro che rieducativo o deterrente. P.e., mediare tra l’ Agenzia delle Entrate ed un evasore incallito o professionista non significa né dialogare, né riparare, né ravvedersi nel senso fondamentale e pedagogico previsto dal comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana.

L’inadeguatezza della risposta sanzionatoria

Alla luce del fallimento del Diritto Penale italiano nell’ ambito dello white collar crime, pare quantomai opportuno citare Sutherland, a parere del quale, già nel primo Novecento, “ uno dei problemi principali nell’ attività di contrasto al crimine dei colletti bianchi è dato dall’ inadeguatezza della risposta sanzionatoria [ poiché ] spesso la pena non colpisce affatto i colletti bianchi e, quand’ anche inflitta, appare improntata ad una particolare mitezza “. Del resto, sotto il profilo valoriale e costituzionale, il reo di crimine finanziario non è per nulla incline, una volta condannato, ad iniziare e completare un percorso rieducativo conforme alla ratio basilare del comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana. Infatti, il professionista corruttore e, specularmente, il Pubblico Ufficiale corrotto tendono ad auto-difendersi ad oltranza e non manifestano nemmeno il minimo segno di pentimento morale e di ravvedimento operoso. A tal proposito, con molta lucidità, Garapon ( 2012 ) afferma che il reo di white collar crime è profondamente a-morale e cinico, ovverosia “ egli è un individuo troppo adattato al sistema, completamente inserito nel sistema al punto di aver perduto qualsiasi senso morale. In breve: un individualista per eccesso “. Anche Gabbay ( ibidem ) rimarca che il deviante in colletto bianco manifesta, persino dopo la propria condanna passata in giudicato, “una totale indifferenza rispetto alle vittime “ e tale irremovibilità monolitica rende, dunque, impraticabile la riabilitazione pedagogica statuita nel predetto Art. 27 comma 3 Cost. ( si veda, analogamente, anche la ratio dell’ Art. 75 schwStGB ). Nussbaum ( 2011 ) individua bene l’ interiore desertificazione morale dei responsabili di crimini economici ed afferma che “ questi colpevoli, troppo normali – e proprio questo è il problema -, si sono fatti accecare dalla loro ideologia e hanno dimostrato disprezzo criminale verso l’ altro. Poiché il male è il venir meno dell’ immaginazione del proprio simile, la giustizia è la drammatizzazione di questo faccia-a-faccia, la rappresentazione scenica di questo riconoscimento “. In realtà, non si tratta tanto o solo di un problema metafisico o etico, bensì il nocciolo della questione, nella fattispecie dello white collar crime, consiste nella non-applicabilità o, quantomeno, nella non-utilità di una tradizionale sanzione penalistica di matrice rieducativa, in tanto in quanto il delinquente economico è, per sua scelta, impermeabile nei confronti di qualunque approccio (ri)educativo. Anche dal punto di vista vittimologico, il professionista reo di criminalità economica, finanziaria o bancaria calpesta senza remore la dignità della parte lesa o, ognimmodo, rigetta la normale tutela della pubblica fede e della leale e libera concorrenza commerciale.

In buona sostanza, nello white collar crime, è impossibile “ porre il reo a confronto con la propria coscienza “ ( Garapon, ibidem ). Mannozzi ( 2011 ) ribadisce con forza l’ inapplicabilità valoriale del comma 3 Art. 27 Cost, giacché “ la pena per i crimini dei colletti bianchi risulta ben gestita mediaticamente, attraverso un mascheramento linguistico della realtà, in cui le tangenti diventano flussi di denaro, le corruzioni diventano maneggi, il reato un costo e il comportamento del singolo si iscrive nel così fan tutti. In questo teatro rappresentativo del crimine economico, il colletto bianco può allontanare agevolmente lo stigma del criminale per assumere le vesti più confortevoli dell’ individuo disonesto “. Anzi, nei confronti di corrotti e corruttori, non è applicabile nemmeno il Principio della general-preventività, in tanto in quanto la criminalità dei professioniti dell’ economia, presso l’ opinione pubblica, è percepita alla luce del concetto popolare di “ furbizia “ e non sulla base della nozione giuridica di “ reato “. Anzi, a proposito del contesto socio-politico italiano, la spregiudicatezza a-morale dello white collar crime “ crea una perdita di fiducia nelle istituzioni, correlata alla percezione di una sostanziale impunità per i reati economici e [ la perdita di fiducia nelle istituzioni ] può evere ricadute significative anche sulla tenuta delle regole democratiche e generare finanche ulteriori concatenazioni criminose “ ( Vannucci, 2009 ).

Senza dubbio, è apprezzabile la buona volontà dei Dottrinari anglofoni contemporanei, che propongono, anche per i colletti bianchi, una Mediazione penale. Tuttavia, è irrealistico ipotizzare che il deviante economico rivolga le proprie scuse allo Stato-parte lesa. Tale impersonalità vittimologica costituisce e costituirà una zavorra a-tipica che rende pressoché non-riparabili i delitti del Diritto Penale Commerciale e quelli contro la PA e la pubblica fede. Persino l’ insuperato abolizionista e garantista Christie ( 1977 ) è stato costretto ad ammettere, con afferenza allo white collar crime, che “ le vittime spesso ignorano persino la portata della loro vittimizzazione. Quando quest’ ultima affiora alla loro coscienza, esse non ricevono alcun ascolto, non possono fare le domande classiche di un percorso di giustizia riparativa, non comprendono la complessità delle dinamiche delittuose, non riescono a dare un volto all’ autore del reao, non ricevono spiegazioni soddisfacenti, né scuse formali. Le vittime dei colletti bianchi non hanno niente “.

Leggi la prima parte del presente articolo:”White collar crime nel Diritto Penale europeo

Volume consigliato

B i b l i o g r a f i a

Christie, Conflicts as property, British Journal of Criminology, 17(1), 1977

Clinard  &  Quinney, Criminal Behaviour Systems: A typology, Holt, Rinehart and Wiston, New York, 1967

Consulich, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’ investimento mobiliare, Giuffrè, Milano, 2010

Courakis, Introduction à l’ étude de la Criminalité en col blanc, Revue de science criminelle et droit  pénal comparé, 1974

De Luca  &  Macrì  &  Zoli, Anatomia del crimine in Italia, Giuffrè, Milano, 2013

Fletcher, White Collar Crime, blue collar and collarless Crime: the complicity of victim in victimless crime, in McElwee  &  Smith, Exporing Criminal and Illegal Enterprise:

New perspectives on research, policy and practice, Emerald, Bingley UK, 2015

Forti, L’ immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Cortina, Milano, 2000

Gabbay, Exploring the limits of the restorative justice paradigm: restorative justice and white collar crime, Cardozo Journal of Conflict Resolutions, 2007

Garapon, Lo Stato Minimo, Cortina, Milano, 2012

Geis, White Collar and Corporate Crime, Oxford University Press, New York / Oxford, 2016

Hampton, Correcting harms versus righting wrongs: the goal of retribution, UCLA, Law Review,1992

(von) Hirsch  &  Ashworth  &  Shearing, Specifying aims and limits for restorative justice: a making amends model ?, in von Hirsch  &  Roberts  &  Bottoms  &  Roach  & Schiff. Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconciliable paradigms ? Hart Publishing, Oxford, 2003

Hirschi, Causes of Delinquency, Transaction Publisher, New York, 1969

Mannozzi, Percezione della corruzione e dinamiche politico-criminali di contenimento e repressione del fenomeno corruttivo, Rivista trimestrale di Diritto penale economico, 2011

Mannozzi  &  Lodigiani, La Giustizia Riparativa. Formanti, parole e metodi, Giappichelli, Torino,2016

eidem Giustizia Riparativa, Ricostruire legami, ricostruire persone, Il Mulino, Bologna, 2015

Mazzuccato, Capolavoro di giustizia. Appunti su esemplarità e perdono nella giustizia penale, in Biancu  &  Bondolfi, Perdono: negazione o compimento della giustizia ? Fondazione Bruno Kessler, Trento, 2015

Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, Bologna, 2011

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Sutherland, White Collar Crime, ( 1949 ) Trad. it. : Il crimine dei colletti bianchi, Giuffrè, Milano, 1987

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Vannucci, The controversial legacy of “ Mani Pulite “: a critical analysis of Italian corruption and anti-corruption policies “, Bulletin of Italian Politics, 1(2), 2009

Zehr, Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice, Herald Press, Scottsdale, 1990

 

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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